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" Massima sicurezza possibile: dal concetto astratto alla concretezza "
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
29/01/2015 - Più volte i Working Papers dell’ Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro ( Olympus) - una raccolta di saggi dedicati specificamente al diritto della salute e sicurezza sul lavoro – si sono soffermati sulle
novità del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, mettendone in luce ogni volta particolari aspetti rilevanti.
È quanto avviene anche con il
Working Paper
39/2014 dal titolo “ Il
quadro normativo dal Codice civile al Codice della sicurezza sul
lavoro. Dalla Massima sicurezza (astrattamente) possibile alla Massima
sicurezza ragionevolmente (concretamente) applicata?”, inserito sul
sito di Olympus il 22 dicembre 2014 e a cura di Gaetano Natullo,
professore associato di Diritto del lavoro nell’ Università degli Studi del Sannio.
Il saggio svolge in particolare
un’analisi dell’evoluzione delle norme regolative della tutela della salute e
della sicurezza sui luoghi di lavoro “nei suoi snodi essenziali e principali
profili problematici”.
L’autore innanzitutto – riguardo
al “
diritto prevenzionale” italiano
tra “principi codicistici e legislazione speciale tecnica” - distingue due
periodi, quello che “va dal codice civile sino agli anni ’90, e quello che va
dai primi anni ’90 sino ai giorni nostri”. Periodo, quest’ultimo, nel quale,
“attraverso il decisivo snodo della legislazione europea, il nostro sistema
normativo (come quello degli altri paesi membri dell’UE) è profondamente mutato
a seguito dell’emanazione del d.lgs. n. 626/1994, prima, e del c.d.
Codice della sicurezza sul lavoro del 2008
(d.lgs. n. 81/2008), poi. Tra i due periodi sopra indicati è intercorsa una
vera e propria rivoluzione copernicana, non tanto sul piano dei principi
fondanti il sistema (tutele per così dire ‘astratte’), quanto su quello delle
tecniche di prevenzione (tutele per così dire ‘concrete’)”.
E si ricorda che se sul piano
della reale “effettività” delle tutele, spesso l’ordinamento italiano si è
dimostrato cronicamente carente, “sul
piano
normativo astratto, al contrario, il nostro sistema legislativo è sempre
stato all’avanguardia, grazie alla esistenza di norme di principio come l’art.
2087 c.c., vera e propria ‘architrave’ dell’apparato normativo di tutela”.
Tanto che in sede di commento alla normativa europea, si è indicato che la
fondamentale direttiva n. 89/391/CE riscopre proprio i valori che stanno al
centro dell’ art.
2087 del Codice Civile.
Si indica poi che la novità più
rilevante della “nuova fase” del sistema di tutela della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, “va probabilmente rintracciata nella
decisiva importanza assegnata agli aspetti procedurali ed organizzativi
funzionali alla più efficace ed efficiente organizzazione e gestione della
prevenzione in azienda”. Infatti il “vero nodo nei percorsi di incremento della
tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro non è tanto nella
astratta previsione normativa delle tutele stesse, almeno in Italia
praticamente da sempre a livelli assai elevati, quanto nella garanzia di
effettività di quelle tutele nei luoghi di lavoro. Maggiore effettività cui
certamente sono funzionali la previsione di obbligatori e articolati percorsi
procedurali nella predisposizione e implementazione di veri e propri sistemi di
prevenzione in azienda (per tutti: la Valutazione dei rischi e la
predisposizione dei relativi Documenti di Valutazione), così come la rilevanza
prioritaria riconosciuta, anche a quei fini, a modelli
organizzativi e gestionali ‘virtuosi’, tali dunque da offrire maggiori
garanzie di effettivo perseguimento di elevati livelli di prevenzione e di
sicurezza del lavoro”. In sostanza la nuova fase del sistema di tutela si
sofferma non tanto e non solo sul “
cosa
garantire” ma sul “
come garantire”.
Il saggio si sofferma in
particolare sulla disposizione dell’art. 30 del d.lgs. 81/2008 e sul tema dei modelli
organizzativi: il legislatore ha “adottato un modello culturale e
scientifico, per la sicurezza sul lavoro, ‘socio-tecnico’, per il quale il dato
organizzativo è imprescindibile”.
E tra l’altro l’organizzazione
diviene anche “elemento essenziale ai fini della individuazione dei
soggetti passivi (lavoratori) ed
attivi (datori di lavoro) dell’ obbligo di sicurezza”.
Rimandando il lettore alla
visione integrale del saggio - che si sofferma ampiamente anche sulla
ripartizione/individuazione dell’obbligo di sicurezza e sui diritti/doveri dei
lavoratori (con riferimento anche all’importanza della loro partecipazione nel
sistema della prevenzione) – riportiamo brevemente i “
cenni conclusivi” del saggio, con riferimento alle “luci e ombre
nel sistema (normativo ed applicativo) di tutela della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro”.
Come il saggio mostra,
“l’evoluzione normativa, e l’attuale disciplina dopo la ‘Codificazione’ del
2008” ha permesso “notevoli passi avanti sia nella definizione e
implementazione degli obblighi di prevenzione in cui si articola il generale dovere
di sicurezza del datore, sia nella migliore definizione ed articolazione dei
soggetti cui quegli obblighi vanno imputati”.
Se a tutto questo si aggiunge
- la “procedimentalizzazione” dei
sistemi di prevenzione negli ambienti di lavoro, “la loro necessaria
oggettivazione e ‘qualificazione’ in termini organizzativi e gestionali, anche
con possibile certificazione di tali sistemi (modelli)”,
- la “ridefinizione dell’apparato
pubblico che, anche con la partecipazione delle parti sociali, assume compiti
di coordinamento, monitoraggio e complessivo sostegno del sistema di
prevenzione”,
si può ritenere che “l’importante
evoluzione normativa possa produrre
significativi effetti sia in termini di (parziale) revisione/aggiustamento dei
principi generali della prevenzione, sia in ordine alle applicazioni degli
stessi nel diritto vivente con riferimento alla individuazione e ripartizione
dei destinatari/responsabili degli obblighi di prevenzione”.
Ad esempio “dovrebbe essere oggi
più agevole circoscrivere soglie e portata del generale ‘obbligo di sicurezza’,
e dare senso agli sforzi della Corte costituzionale (n. 312/1996) di
contemperare la valenza garantistica del principio della Massima Sicurezza
Tecnologicamente Possibile con l’esigenza di assicurare anche una sua più
agevole traducibilità in termini di concreta identificazione ed attuazione
delle misure di prevenzione doverose per le aziende”.
Infatti oggi il problema non è
più quello di affermare principi generali di tutela della salute sui luoghi di
lavoro, quanto quello di “assicurare margini di effettiva ed efficace
applicazione delle misure di prevenzione nelle aziende, secondo standard e
procedure tecnico-organizzative consolidate. Evidentemente, in questa ottica
risulterebbe decisiva la diffusa implementazione di modelli organizzativi di
‘qualità’ e magari certificati” (Modelli di Organizzazione e Gestione della
Sicurezza).
In questo modo dovrebbe essere
possibile:
- garantire ragionevolmente “il
rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti,
luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici nonché le attività di
valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e
protezione conseguenti; e, dunque l’effettiva traduzione negli ambienti di
lavoro della Massima Sicurezza Tecnologicamente possibile intesa come effettiva
applicazione delle misure che, nei diversi settori e nelle differenti
lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate
e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente
acquisiti (così Corte
cost., n. 312/1996)”;
- il non facile “contemperamento tra efficace
tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, intesa quale stato di
completo benessere fisico, mentale e sociale” ed “esigenza delle aziende
(datori di lavoro) di ragionevole certezza di aver soddisfatto tutti gli
obblighi di prevenzione e di aver così sollevato dal proprio capo la spada di
Damocle di una incombente possibile responsabilità (penale e
civile-risarcitoria) per inadempimento di quegli obblighi”.
Inoltre – continua il saggio -
una corretta ed effettiva
articolazione
nell’organigramma aziendale di funzioni (e dunque obblighi e
responsabilità) nel sistema aziendale di prevenzione può favorire una “corretta
ed ‘equa’ determinazione ed applicazione di obblighi e responsabilità di
prevenzione” con un altro importate risultato: quello “di evitare la
tentazione, in periodi difficili sul piano economico come quello che stiamo
purtroppo vivendo, di aggirare il problema attraverso una eccessiva semplificazione
delle procedure e delle modalità organizzative e gestionali”.
Olympus - Osservatorio per il
monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del
lavoro, “ Il quadro normativo dal Codice civile al Codice della sicurezza
sul lavoro. Dalla Massima sicurezza (astrattamente) possibile alla Massima
sicurezza ragionevolmente (concretamente) applicata?”, a cura di Gaetano
Natullo, professore associato di Diritto del lavoro nell’Università degli Studi
del Sannio, Working Paper di Olympus 39/2014 inserito nel sito di Olympus il 22
dicembre 2014 (formato PDF, 305 kB).
RTM
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