"Dal 18 febbraio 2014 in vigore la nuova classificazione dei rifiuti"
fonte www.lavoripubblici.it / Normativa
Grazie al decreto competitività, decreto legge n. 91/2014 convertito con modificazioni con la legge n.116/2014 ed entrato in vigore 2014, da oggi sono valide le nuove procedure per la classificazione dei rifiuti. Le nuove procedure si concretizzano con una premessa all’allegato D della parte IV del D.lgs. 152/2006 e forniscono una serie di istruzioni che dovrebbero essere seguite per poter procedere ad una corretta classificazione dei rifiuti.
A parere di chi scrive ad ogni modo le procedure potevano essere più dettagliate, poiché in alcuni casi restano nebulose, e studiate un pochino meglio poiché nel voler seguire la scala gerarchica imposta nella nuova premessa alcune attività che oggi vengono svolte inizialmente perdono il loro valore e vengono ad essere eseguite in una fase successiva. Sicuramente ciò dipende molto dall’esperienza e dalla soggettività di chi procede alla classificazione dei rifiuti.
Ad ogni modo prima di procedere con una descrizione delle novità che sono state introdotte è bene sottolineare che a Giugno 2015 cambierà anche il Catalogo Europeo dei Rifiuti grazie all’applicazione del regolamento 1272/2008/CE sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche, del regolamento 1357/2014/UE sulle caratteristiche di pericolo dei rifiuti e della decisione 2014/995/UE recante il nuovo Elenco europeo dei rifiuti. In pratica l’Unione Europea si è aggiornata al progresso delle nuove tecnologie ed all’armonizzazione delle norme (si veda ad esempio l’ADR) e tenta di raggiungere un punto di convergenza tra norme che molto spesso non si parlano, si veda ad esempio il caso di trasporto di rifiuti pericolosi in ADR e della confusione che spesso ne deriva.
Pertanto l’invito ai lettori è quello di tenersi costantemente aggiornati in questo periodo di profonda rivoluzione per adattare le proprie procedure di gestione rifiuti con le novità normative.
Diamo uno sguardo più da vicino alle novità che sono state introdotte.
- La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE. ( e non si potrebbe essere in disaccordo con ciò date le ricadute in termini di responsabilità sul produttore)
- Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso “assoluto”, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione (ciò pone non pochi problemi nel caso in cui il rifiuto venga classificato con codice CER pericoloso e non presenti poi delle reali caratteristiche di pericolo)
- Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
- Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso “assoluto”, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.
- Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno
pericoloso ed uno non pericoloso per stabilire se il rifiuto è
pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di
pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le
proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
- Individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:
- La scheda informativa del produttore;
- La conoscenza del processo chimico;
- Il campionamento e l’analisi del rifiuto.
- Determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:
- La normativa europea sulla etichettature delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- Le fonti informative europee ed internazionali;
- Le schede di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto (chi scrive avrebbe posto molto più in alto questa voce nelle procedure da seguire poiché è uno dei documenti principali che è possibile ritrovare dal produttore e che fornisce una prima e rapida informazione sulle caratteristiche di pericolo delle materie prime che danno poi origine, al termine dei processi di produzione, al rifiuto).
- Stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo;
- Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione,
- Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con modalità stabilite nei punti precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso;
- La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione (chi scrive è del parere che la classificazione andrebbe fatta già al momento della produzione del rifiuto così da poter gestire correttamente il deposito temporaneo e non esporsi a sanzioni per discarica abusiva di rifiuti a causa della mancata classificazione ed etichettatura dei rifiuti).
- Individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:
Come si può osservare la premessa appare corposa, ma d’altro canto si è
tentato di mettere in ordine pratiche che già venivano affrontate
nella classificazione di un rifiuto da parte dei professionisti del
settore.
Occorre ora vedere cosa accadrà nei prossimi mesi e come sarà
possibile applicare in tutto o in parte questo vademecum per la
classificazione dei rifiuti. Come già espresso nei commenti tra
parentesi posti in prossimità di alcuni punti, sorgono delle perplessità
in merito ad alcune indicazioni e possiamo auspicare che questa
premessa venga rivista e riscritta, magari con qualche dettaglio
tecnico in più, così da rendere più fluente la classificazione dei
rifiuti e meno arbitraria possibile.
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