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"Linee di indirizzo per valutare l’attività dei medici competenti"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
23/02/2015 - Abbiamo più volte parlato su PuntoSicuro delle difficoltà delle attività correlate alla
sorveglianza sanitaria e ai giudizi di idoneità, delle problematiche connesse al ruolo del
medico competente e alle relazioni tra i vari attori della sicurezza aziendale.
In particolare sul piano prettamente operativo l’attività del medico competente (MC) si articola in due
grandi sfere, comunicanti tra loro, “quali:
-
la sfera delle attività medico specialistiche ed ambientali:
che tra le altre cose prevede la programmazione e la effettuazione dei
controlli sanitari, l’espressione dei giudizi di idoneità,
l’allestimento, aggiornamento e gestione della documentazione sanitaria,
il controllo periodico dell’ambiente di lavoro, la partecipazione ai
programmi di controllo dell’esposizione e l’interpretazione dei loro
risultati, l’informazione dei lavoratori, la produzione di dati anonimi
collettivi e così via;
-
la sfera delle attività collaborative: che, tra le altre cose, trova riscontro in fase di valutazione del rischio,
nell’organizzazione delle misure di prevenzione, nell’attività di
inf/formazione, nell’allestimento delle misure di primo soccorso, dei
programmi volontari di promozione della salute aziendale ed altro
ancora”.
E anche se non esplicitato dalla normativa, “appare evidente come
un simile ruolo non possa che essere sostenuto da una complessa ed
articolata rete di relazioni, formali ed informali, articolate e
coinvolgenti DdL, SPP, RLS, Lavoratore (individuale e collettiva),
Organi di Vigilanza, altri interlocutori (consulenti aziendali, medico
famiglia, specialisti, tecnici, INAIL,...)”.
A dirlo è un documento dal titolo
“
Linee di indirizzo e standard di
qualità per la sorveglianza sanitaria”, approvato dalla Regione Umbria
con
Deliberazione della Giunta Regionale
22 dicembre 2014, n. 1722. Un documento, elaborato dai Servizi PSAL della
Regione, che propone un set di indicatori di effettività e di efficacia per
valutare l'attività dei medici competenti, al di là della mera verifica del
rispetto della norma, e fornendo uno strumento utile all' attività di
vigilanza.
Il documento ricorda che i
complessi e profondi mutamenti del mondo socio produttivo intervenuti
nell’ultimo trentennio “hanno drasticamente modificato i bisogni preventivi dei
lavoratori e tra questi anche quelli inerenti il controllo medico”. Ad esempio
sono andati scomparendo alcuni contesti di rischio che hanno caratterizzato il
nostro paese fino agli anni 80 e “si sta delineando una nuova realtà dove i
temi degli effetti, anche cancerogeni, legati alle microesposizioni protratte
e/o reiterate, ai rischi di natura biomeccanica, allo stress lavoro correlato,
alle interazioni tra vita e lavoro, stanno emergendo come questioni importanti
e come tali largamente percepite dai lavoratori”.
E un tale mutamento “non può non
investire anche la Sorveglianza
Sanitaria (SS) dei lavoratori ed il suo principale interprete e cioè il
Medico Competente (MC), chiamato a rispondere anche a queste nuove esigenze
preventive. Da qui la necessità anche di rivedere i profili di applicazione
dell’obbligo di ‘Controllo Sanitario dei Lavoratori’ di cui all’art. 15 del
D.Lgs. 81/2008 che trovano nella Sorveglianza Sanitaria i “principali momenti
attuativi”.
Lo spartiacque – continua il
documento - è costituito dall’art. 41 c. 1 del D.Lvo 81/08; “articolo che
riconduce l’applicazione della SS a due ambiti: quello in cui (lettera a) la
misura di tutela sia ‘..
prevista dalle
norme vigenti o dalle indicazioni fornite dalla Commissione..” e quello in
cui (lettera b) ‘..
il lavoratore ne
faccia richiesta..’”.
È evidente come una lettura
dell’art. 41 possa prefigurare “che il MC abbia la potestà, sulla base della
Valutazione dei Rischi e delle proprie conoscenze scientifiche, nonché a norma
dell’art. 20 comma 2 lett. i, di proporre al DL ed al lavoratore un’
attività di sorveglianza sanitaria anche in
situazioni di rischio non espressamente normate dall’art. 41. In tal caso,
sarà cura del MC informare adeguatamente il lavoratore su significato, finalità
e possibili conseguenze di tali SS, in modo da consentire al lavoratore stesso
di esprimere un convinto consenso informato, ovvero di rifiutare, sulla base
del principio costituzionale di autodeterminazione, di sottoporsi agli
accertamenti proposti dal MC. In questa occorrenza, il DL potrà avvalersi dell’art.
5 della legge 300/1970, richiedendo alla ASL la valutazione dell’idoneità del
proprio dipendente”.
Inoltre se l’attività di sorveglianza
sanitaria svolta dal MC è un’attività “giuridicamente determinata, imposta
dalla norma”, non si può neanche “dimenticare che trattasi comunque di un
esercizio che ha come oggetto prioritario la salute delle persone e che pone,
quindi, anche delicatissime questioni sanitarie, di efficacia preventiva, di
riservatezza, di dignità, equità, etica e così via”. E il D.Lgs. 81/2008
collega indissolubilmente la norma “all’
evoluzione
delle conoscenze scientifiche colmando quel ‘vuoto’ di tutela che tanto è
costato in passato ai lavoratori (basti pensare alla vicenda amianto) e che
spesso si crea quando il lento modificarsi delle norme di legge non va di pari
passo con la rapida evoluzione della tecnologia e delle conoscenze. Norme che,
d’altro canto e per loro intrinseche caratteristiche, non sempre riescono ed
entrare nel merito delle infinite situazioni di rischio riscontrabili all’interno
dei sistemi produttivi, né a stare al passo con le loro continue e rapide
trasformazioni”.
Si ricordi ad esempio l’art. 18
c. 1 del D.Lgs. 81/2008 o l’obbligo imposto al medico competente (art. 25, c.
2) laddove si stabilisce che ‘
..programma
ed effettua la sorveglianza sanitaria.. attraverso protocolli sanitari definiti
in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi
scientifici più avanzati’, ancorando così la sua azione e la sua
responsabilità “ai modelli tecnici di controllo sanitario più evoluti”.
Oggi il controllo sanitario del
lavoratore “solo in parte viene a configurarsi come adempimento predefinito
sulla base di specifiche norme di legge”, “una quota sempre più ampia viene,
invece, a discendere da esigenze di tutela del lavoratore imposte dai risultati
della valutazione del rischio”.
E, con riferimento all’importanza
per il medico competente di essere sostenuto da una articolata rete di
relazioni, necessita da parte del MC un requisito di fondamentale importanza
per lo svolgimento del proprio ruolo non citato dalla norma: un’elevata
capacità relazionale e di comunicazione.
Dunque al MC si chiede di operare
tra due vincoli fondamentali, il
vincolo
tecnico (“si esprime attraverso elementi clinico-specialistici, di
tossicologia, di igiene industriale, di tecnologia del lavoro, epidemiologici e
di comunicazione”) e il
vincolo
normativo (“impone al MC precisi requisiti, un determinato rapporto di
lavoro, determinate attività, il rispetto di particolari tempi di attuazione e
di particolari procedure, con previsione di sanzioni in caso di inadempienza e
che, in definitiva, sostanzia la capacità del MC di operare nel rispetto della
legge”).
Insomma parlando di MC e di sorveglianza
sanitaria non ci si può più limitare alla “norma”, ma si deve “andare alla
ricerca di quei contenuti, in parte anche innovativi, che rispondono alle nuove
esigenze imposte dalla evoluzione della realtà socio produttiva nelle sue varie
componenti”.
Con riferimento al rapporto
professionale non solo con il lavoratore, “ma anche con il DdL e con l’Organo
di Vigilanza”, nasce la necessità di “definire anche i due elementi che possono
essere utili nel configurare e valutare” il rapporto complessivo tra MC e la
realtà lavorativa oggetto della sua azione e “cioè:
-
effettività del ruolo: intendendo con tale termine la reale e
concreta interazione tra professionista e contesto lavorativo di riferimento.
In sintesi connota la sua capacità di influire su specifiche variabili del
contesto stesso;
-
efficacia del ruolo: intendendo con tale termine il riscontro di
specifici segni di miglioramento, correlati alla sua azione, del contesto
lavorativo di riferimento. In sintesi connota la sua capacità di modificare ‘in
meglio’ specifiche variabili del contesto”.
E fissati questi elementi di
valutazione, sorge la “necessità di definire indicatori che consentano di
misurare, in qualche modo, effettività ed efficacia”, evenienza che “può
rendersi utile o necessaria in corso di approfondimento conoscitivo sulla
qualità della sorveglianza sanitaria in corso di interventi di comparto, di
audit di verifica tecnico professionale, di audit di sistema preventivo, di
accertamenti finalizzati ad individuare criticità preventive o anche il grado
di coerenza tra operato del sanitario e modelli proposti dall’evoluzione delle
conoscenze”. Il tutto, “senza chiamare in causa aspetti sanzionatori, ma
nell’intento di pervenire, nel contesto oggetto di studio o accertamento, ad
una valutazione aziendale o complessiva del grado di conformità tra attività
svolta dal MC ed uno standard atteso predefinito e variabile in relazione al
tipo di realtà lavorativa in osservazione”, uno standard che “potrà anche
essere rimodulato in relazione a particolari esigenze conoscitive e
preventive”.
Concludiamo la presentazione del
documento, approvato dalla Regione Umbria, riportando due tabelle (che nel
documento comprendono anche i possibili gradi di giudizio) che comprendono
attività che possono risultare utili nella “costruzione di un sistema di
analisi e valutazione dell’azione del MC e più in generale della sorveglianza
sanitaria”.
Valutazione di effettività: “riscontro di elementi (riunioni,
incontri, relazioni, disposizioni, pareri..), che testimoniano una concreta
interazione tra MC ed organizzazione aziendale”.
Con riferimento particolare a:
1 - Produzione di iniziative o
atti autonomi e riscontrabili, diversi da quelli già previsti dalla norma,
riguardanti le condizioni di lavoro e lo stato di salute dei lavoratori;
2 - Proposta attiva di modelli
procedurali e gestionali specifici della sorveglianza sanitaria;
3 - Intervento diretto o
indiretto nei programmi di formazione;
4 - Livello di relazione con altre
figure.
Valutazione di efficacia: “riscontro di elementi che testimoniano
una interazione positiva tra azione del MC processo di prevenzione aziendale”.
Con riferimento particolare a:
1 - Non comparsa di danni rischio
specifici e non aggravamento di quelli già eventualmente esistenti;
2. Applicabilità dei giudizi di
idoneità all’interno del ciclo;
3. Ricollocazione di lavoratori
con limitazioni;
Tiziano Menduto
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