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"Pianificazione e organizzazione della formazione dei lavoratori"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
24/02/2015 - Le varie
disposizioni contenute nell’ Accordo
Stato Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori (ai
sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81),
nell’ Accordo
Stato Regioni del 25 luglio 2012 e nelle circolari che sono seguite agli
Accordi, hanno fornito precise indicazioni per attuare l’obbligo di formazione
dei lavoratori.
Per agevolare le imprese nella
pianificazione e realizzazione della formazione, con riferimento a quanto
previsto dagli Accordi e dall’attuale normativa, torniamo a presentare il
documento dal titolo “ Formazione dei
lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro - Guida per le imprese”;
un documento è correlato all’omonimo Piano Mirato di Prevenzione dell’ Azienda
sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza.
Il documento riguardo alla
pianificazione e organizzazione della
formazione indica che ogni progetto
formativo “deve prevedere quali sono i soggetti responsabili delle varie
fasi del processo e quali compiti devono svolgere”. E ciò in coerenza con il
punto 2 (Organizzazione della formazione) dell’allegato A dell’Accordo Stato
Regioni (ASR) del 21 dicembre 2011.
Diamo qualche informazione su
alcune figure relative all’
organizzazione
dell’intervento formativo.
Chi è il soggetto organizzatore?
Il soggetto organizzatore è il
soggetto giuridico “che organizza la formazione e può essere un ente o una
società di formazione, un formatore esterno, oppure il datore di lavoro stesso.
I suoi compiti sono:
- stabilire chi è il responsabile
del progetto formativo;
- stabilire la possibile
composizione dell’aula (stesso o diverso ATECO per formazione generale, settori
o comparti similari per formazione specifica)”. Segnaliamo che il IV allegato
al documento riporta i criteri di omogeneità individuati dal Comitato di
Coordinamento Provinciale di Monza e Brianza con riferimento ai “Criteri di
scelta degli argomenti da approfondire per il rischio medio/alto”;
- “definire il numero dei
discenti (massimo 35 per edizione) in base al tipo di metodologia di
insegnamento utilizzata; infatti l’apprendimento tramite alcuni tipi di esercitazioni,
simulazioni, giochi, ecc. è efficace quando il numero di discenti è di circa
20-25 persone. Nel caso del training on the job, invece, il numero si riduce
ulteriormente (generalmente a 4 o 5 persone)”.
Inoltre quando è utilizzata la
modalità di apprendimento in
e-learning, “il soggetto organizzatore:
- verifica la conformità della
piattaforma per la corretta erogazione della formazione;
- ottempera agli adempimenti
riferiti alla piattaforma per dare piena ottemperanza alle previsioni di cui
agli ASR;
- assicura che la piattaforma
e-learning e tutti i contenuti siano in formato direttamente fruibile dai
discenti, che la connettività sia adeguata a supportare l’utenza prevista, che
siano presenti un numero sufficienti di risorse umane di supporto all’aspetto
tecnico e all’aspetto didattico/organizzativo”.
Chi è il responsabile del progetto formativo?
Il documento prodotto dall’ASL
Monza e Brianza segnala che il responsabile del progetto formativo è “colui che
ricopre la funzione di coordinamento dell’attività progettuale, di erogazione e
di valutazione, comprese le attività gestionali e organizzative. A volte
ricopre anche funzioni di coordinamento delle attività amministrative e di
gestione contabile. Le competenze sono generalmente quelle riferibili all'area
della gestione dei processi della formazione (figura esperta) con particolare
riferimento alla formazione tecnico specialistica”. Tale responsabile può
essere “il datore di lavoro, il RSPP, il docente stesso oppure una società o un
formatore esterno. I
compiti spettanti
al responsabile del progetto formativo sono:
- verificare la congruità del
progetto con il DVR aziendale e i bisogni formativi individuati;
- programmare, coordinare e
controllare attività e risorse;
- verificare i requisiti
dei docenti”;
- “declinare i contenuti”,
tenendo presenti ad esempio differenze di genere, di età, di provenienza e
lingua, tipologia contrattuale, ...;
- “documentare i risultati del
percorso formativo in termini di adesione dei partecipanti attraverso la
gestione del registro delle presenze” e di apprendimento (nell’allegato VII del
documento è presente un modello di registro presenze).
Riguardo alla verifica dei
requisiti dei docenti è possibile richiedere a questi ultimi una dichiarazione
scritta (nell’allegato V al documento è presente un esempio di “Dichiarazione
del possesso dei requisiti di docente-formatore per la salute e la sicurezza
sul lavoro”) “corredata almeno dal curriculum vitae; è possibile integrare
anche con referenze derivanti da iniziative di formazione precedentemente
svolte (es. esiti dei questionari di gradimento)”. Laddove le funzioni di responsabile
del progetto formativo siano svolte direttamente dal docente stesso, la
“verifica dei requisiti posseduti dal docente è posta in capo al soggetto
organizzatore”.
Secondo il gruppo “Formazione e
Lavoro” costituito nell’ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale di
Monza e Brianza (art.7 D.Lgs. 81/2008), che ha curato il documento, è opportuno
“che il responsabile del progetto formativo possieda, a far data dal 18 marzo
2014, gli stessi requisiti previsti per i docenti come stabiliti dal Decreto
Interministeriale del 6 marzo 2013.
Chi è il docente-formatore?
È evidente che il
docente-formatore riveste un ruolo fondamentale ai fini dell’efficacia
formativa. Ha il delicato compito “di riordinare il sapere professionale dei
lavoratori, integrandolo con i contenuti di cui è esperto e adottando tecniche
metodologiche adeguate”. In particolare al fine di evitare “una scarsa coerenza
tra obiettivi, contenuti e modalità di sviluppo, il docente dovrebbe essere
coinvolto fin dalla fase progettuale dell’evento formativo”.
Il documento ricorda che “sono
stati individuati gli elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti
da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
conoscenza, esperienza e capacita didattica. In base all’art. 1 del Decreto Interministeriale
del 6 marzo 2013, entrato in vigore il 18 marzo 2014, si considera qualificato
il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possiede il
prerequisito del Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado (maturità) e uno
dei sei criteri in allegato allo stesso decreto” (ciascun criterio è
strutturato per garantire la contemporanea presenza dei suddetti tre elementi).
Secondo il Comitato di Coordinamento Provinciale di Monza e Brianza la
formazione dei lavoratori “svolta dagli attori del sistema aziendale di
prevenzione della stessa azienda (RSPP, MC, RLS)”, laddove dotati dei necessari
requisiti, riveste “un valore aggiunto in virtù delle maggiori conoscenze che
gli stessi hanno della realtà lavorativa in cui operano”.
Rimandando alla lettura integrale
del documento, che riporta ulteriori dettagli sulla figura del
docente-formatore, si ricorda che fino al 18 marzo 2016 i datori di lavoro-RSPP
potranno svolgere attività formativa per i propri lavoratori, dopodiché
dovranno dimostrare di essere in possesso di uno dei succitati criteri (art. 4,
DM 6 marzo 2013).
Concludiamo questa panoramica su
alcuni aspetti organizzativi della formazione dei lavoratori, dando qualche
informazione sul
tutor.
Chi è il tutor?
Il tutor, una figura facoltativa
tranne che per la modalità di formazione
in e-learning, è “colui che segue l’intero percorso formativo del discente
e per il quale diventa un valido punto di riferimento, supportandolo da un
punto di vista emotivo e motivazionale. Questa figura, che svolge la funzione
di facilitatore e mentore dei processi di apprendimento”, è stata espressamente
prevista dagli Accordi Stato Regioni soltanto per la formazione in e-learning,
ma “la sua presenza potrebbe essere utile anche per i tradizionali corsi
d’aula”.
In particolare i
compiti del tutor “non si limitano ai
soli aspetti burocratici (ad es. il controllo delle presenze), ma dovrebbero
avere anche una valenza culturale e pedagogica, tra cui:
- la rilevazione delle esigenze
espresse dai corsisti di cui può farsi portavoce presso la docenza o l'intero
staff formativo;
- il monitoraggio delle attività,
dell'apprendimento, del gradimento e dell'interesse;
- l'organizzazione dello spazio
fisico dell'aula al fine di favorire un'interazione efficace ed efficiente tra
i partecipanti al corso e i relatori;
- la mediazione nell'ambito del
gruppo e l’animazione della classe sollecitando i discenti alla discussione;
- l’osservazione e la raccolta di
feed-back da parte dei discenti”.
Si segnala infine che il ruolo
del tutor può essere svolto dallo stesso docente oppure da personale
qualificato, in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o
insegnamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Azienda sanitaria locale della
provincia di Monza e Brianza, Comitato Provinciale ex art. 7 DLgs 81/08
dell’ASL Monza Brianza, “ Formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro - Guida per le imprese”, documento correlato al Piano Mirato di
Prevenzione “Formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro” dell’ASL Monza Brianza, versione maggio 2014 (formato PDF, 1.74 MB).
Scheda di autovalutazione (Allegato XIV) (Formato PDF, 822
kB).
Allegati (Formato ZIP, 4.79 MB).
Tiziano Menduto
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