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"La storia della sicurezza: le prime forme di tutela in agricoltura"
fonte www.puntosicuro.it / Aziende Agricole
24/02/2015 - Affrontare e
conoscere la
storia della normativa
italiana per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, degli elementi
che ne sono stati alla base, delle evoluzioni condizionate dalle situazione
politica, sociale e economica, può essere di utilità per meglio riflettere
sulla normativa odierna e sui suoi possibili sviluppi.
RTM
E un decreto storico a cui è
necessario fare riferimento – e lo si è fatto anche in relazione al 150°
anniversario nel 2011 dell’ Unità
d’Italia – quando si parla della storia delle tutele sul lavoro è il
Decreto-Legge Luogotenenziale del 23 Agosto
1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'Assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.
Per mettere in evidenza i
caratteri storici e la natura giuridica dell’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro nel settore agricolo, sulla base di questo provvedimento, possiamo
fare riferimento al
Working Paper
n. 38/2014 dell’ Osservatorio
per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla
sicurezza del lavoro ( Olympus)
dal titolo “ Per la storia della sicurezza del lavoro: le prime forme di
tutela assicurativa per gli infortuni in agricoltura”, a cura di Maria
Morello, assegnista di ricerca in Storia del diritto italiano e professore a
contratto di Storia del diritto del lavoro nell’ Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
Il breve saggio si occupa dunque
del
d.lgs.lgt. 23 agosto 1917, n. 1450
che ha dato inizio ad un’organica normativa per la tutela degli infortuni in
agricoltura e lo affronta da diversi punti di vista, ad esempio con
riferimento a:
- caratteri generali e natura
giuridica dell’assicurazione contro gli infortuni in agricoltura secondo la
disciplina del 1917;
- estremi dell’infortunio
agricolo: causa violenta e occasione di lavoro;
- denuncia d’infortunio;
- organi giurisdizionali e
procedura nelle controversie sugli infortuni in agricoltura.
Nelle considerazioni introduttive
l’autrice segnala che l’
assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro “è stata ‘estesa’ ai lavoratori del settore
agricolo con circa vent’anni di ritardo rispetto all’omologa assicurazione
degli operai dell’industria”. Infatti è proprio il d.lgs.lgt. 23 agosto 1917,
n. 1450 il primo provvedimento interamente dedicato al lavoro agricolo che
inaugura dunque un’organica normativa in agricoltura con l’integrazione del
relativo regolamento approvato con d.lgs.lgt. 21 novembre 1918, n. 1889.
In realtà l’esclusione del settore
agricolo, fino a quel momento, non era è dovuta ad una dimenticanza: “il
problema era stato più volte posto e dibattuto ma, il legislatore aveva
preferito provvedere, sin dall’inizio, solamente, a quelle lavorazioni nel
corso delle quali risultava essersi verificato il maggior numero di infortuni,
riproponendosi di estendere gradualmente la tutela anche ad altre, così come è
avvenuto all’estero e specialmente nella Germania di Bismarck, ovvero il
modello al quale si guardava con maggiore attenzione”.
Inoltre – ricorda il saggio – i
vari progetti che seguirono l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni nel settore industriale “erano improntati a grande cautela
per non penalizzare persone, come gli agricoltori ed i proprietari di fondi
rustici, per le quali il relativo onere si sarebbe rivelato troppo gravoso”.
La necessità di una legge
speciale per l’assicurazione degli infortuni in agricoltura era tuttavia
“richiamata dalla considerazione che le condizioni e l’ambiente in cui si
compiono i lavori
agricoli sono così diversi da quelli in cui si svolge la grande industria,
da richiedere norme ed ordinamenti speciali. Agricoltura e industria sono
soggette a leggi naturali e fisiche diverse e regolate da consuetudini e
regolamenti differenti; da ciò anche la necessità di stabilire meccanismi
speciali per l’assicurazione degli infortuni relativi al settore agricolo e
quindi l’evidente necessità di una legge apposita, distinta da quella
disciplinante l’assicurazione contro gli infortuni nell’industria.
Nelle note l’autrice ricorda che
nei primi del novecento l’
infortunio
agricolo era “ancora di fatto escluso da molte legislazioni sociali, salvo
il caso di motori
o macchine mosse da forze elementari o animali”.
Con il il d.lgs.lgt. 23 agosto
1917, n. 1450 viene introdotto “quello che si può identificare come
rischio agricolo, che ha connotati
diversi da quello preordinato all’assicurazione del lavoro industriale secondo
la disciplina del T.U. del 1904. Se il lavoro operaio è strettamente connesso
all’uso della macchina, la tipicità del rischio
agricolo risiede nel lavoro agricolo inteso come lavorazione dei campi
senza la mediazione della macchina”.
Il saggio segnala quanto questa
fosse dunque un’innovazione di grande rilevanza: “si usciva dalla logica
secondo la quale per assumere rilievo sociale, la pericolosità del lavoro deve
essere di grado elevato, e si introduceva il principio del diritto alla tutela
dell’incolumità di tutti i soggetti addetti alle lavorazioni agricole, a
prescindere appunto, dalla specifica importanza della pericolosità delle
stesse, nonché dalle qualifiche soggettive”.
E un’altra novità sostanziale del
Decreto-Legge Luogotenenziale 1450/2017 (il d.lgs.lgt. era nell’ordinamento
giuridico di allora un atto adottato dal Consiglio dei ministri e promulgato
dal Luogotenente del Regno) è ravvisabile invece “nell’apertura della tutela
assicurativa a figure professionali diverse da quelle del lavoratore
subordinato, quali quelle dei proprietari, dei mezzadri, degli affittuari
coltivatori diretti, delle loro mogli e dei loro figli, anche naturali: è il
segno anticipatore dello spostamento del centro di gravità della tutela dal
lavoro operaio al lavoro produttivo in sé”.
Un’altra innovazione è poi
rappresentata dal “principio di costituzione automatica del rapporto
assicurativo in sostituzione dell’obbligo imposto al datore di lavoro di
stipulare un contratto di assicurazione a favore dei propri dipendenti, che
risale alla normativa del 1898”.
Concludiamo questa breve
presentazione segnalando che con la disciplina del 1917 si evolve la nozione d’
infortunio sul lavoro in agricoltura,
indicata nell’art. 3 del d.lgs.lgt. 1450/2017, modificato dalla l. 24 marzo
1921, n. 297.
In base a questa normativa poteva
ritenersi ‘
infortunio sul lavoro
qualsiasi evento verificatosi per causa violenta in occasione del lavoro, dal
quale sia derivata la morte, ovvero l’inabilità permanente assoluta o parziale,
e per le persone indicate alle lettere a e c dell’art. 1, d.lgs.lgt. n.
1450/1917, anche l’inabilità temporanea assoluta, che importi l’astensione dal
lavoro per più di dieci giorni’.
Olympus - Osservatorio per il
monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del
lavoro, “ Per la storia della sicurezza del lavoro: le prime forme di
tutela assicurativa per gli infortuni in agricoltura”, a cura di Maria
Morello, assegnista di ricerca in Storia del diritto italiano e professore a
contratto di Storia del diritto del lavoro nell’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo, Working Paper di Olympus 38/2014 inserito nel sito di Olympus
il 16 settembre 2014 (formato PDF, 458 kB).
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