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"I rischi e la sicurezza nella manutenzione degli impianti"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
25/02/2015 - Secondo alcuni
dati europei (Eurostat) si calcola che
circa il 15-20%, a seconda dei vari paesi, di tutti gli infortuni e il 10-15%
di tutti gli incidenti mortali siano legati ad
operazioni di manutenzione. E i dati raccolti in cinque paesi UE
mostrano che la maggior parte degli infortuni connessi alla manutenzione si
verificano nelle imprese manifatturiere, edili, immobiliari, di locazione e
commerciali.
A fornire questi dati è un
intervento al convegno “ Sicurezza e
qualificazione nelle attività di manutenzione” che si è tenuto a Imola il
19 novembre 2014 nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2014 organizzate dall' Associazione
Tavolo 81 Imola.
Nell’intervento “
La
sicurezza nella manutenzione degli impianti a servizio dei fabbricati”,
a cura dell’Ing. Fabiano Bondioli ( Galileo Ingegneria S.r.l.) si indica innanzitutto che il
termine
manutenzione è definibile come ‘
combinazione
di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, previste durante il
ciclo di vita di un elemento – posto di lavoro (edificio), apparecchiatura o
mezzo di trasporto - destinate a preservarlo o riportarlo in uno stato in cui
possa eseguire la funzione richiesta’ (Normativa UNI EN 13306
« Terminologia della manutenzione»). Inoltre, sempre con riferimento alla
stessa norma tecnica, si possono avere attività di:
-
manutenzione programmata: “manutenzione preventiva eseguita in base
a un programma temporale o a un numero stabilito di grandezze (es. n. ore di
funzionamento, ecc)”;
-
manutenzione correttiva (o a guasto): “eseguita a seguito della
rilevazione di un’avaria e volta a riportare l’entità nello stato in cui essa
possa eseguire una funzione richiesta”.
Il
luogo di lavoro, nel caso della manutenzione, corrisponde non solo
a un “ambiente con ciclo produttivo” ma anche “una copertura, una facciata, un
locale o un cunicolo tecnologico, una macchina/linea /attrezzatura”.
Riguardo alle
attività di manutenzione sulle coperture
l’intervento ricorda che la Regione Emilia Romagna ha approvato un “
Atto di indirizzo e coordinamento per la
prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di
ingegneria civile” con deliberazione
n. 149 del 17 dicembre 2013. E che, come ricordato anche da PuntoSicuro, dal
31 gennaio 2015 vige nel territorio regionale l’obbligo dell’installazione
di dispositivi permanenti di ancoraggio sulle coperture.
Il documento si sofferma poi sul D.M.
n. 37 del 22 gennaio 2008, “Regolamento concernente l'attuazione dell’art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all'interno degli edifici”. Decreto che all’articolo 8 indica, tra gli
obblighi del committente o del proprietario, che
il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti
indicati all‘art. 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell‘art. 3.
Riportiamo a questo proposito gli
articoli 3 e 8 del DM 37/2008:
Art. 3. Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel
registro delle imprese di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni,
o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'art. 1,
se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il
responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei
requisiti professionali di cui all'art. 4.
(...)
Art. 8. Obblighi del
committente o del proprietario
1. Il committente è tenuto ad
affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione straordinaria degli impianti indicati all‘art.1, comma 2, ad
imprese abilitate ai sensi dell‘art. 3.
2. Il proprietario
dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche
di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle
istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice
dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma
la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti
dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o
gestite.
3. Il committente entro 30
giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica,
acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al
distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità
dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati
obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista
dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione e' consegnata nel caso
di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi
sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto
determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui
all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di
6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al
comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di
variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti
da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3
senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7,
comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua,
previo congruo avviso, sospende la fornitura. |
Rimandando alla lettura del
documento, che si sofferma su altri aspetti relativi al DM 37/2008 veniamo
invece a parlare specificatamente di sicurezza.
Infatti gli addetti
alla manutenzione “possono essere infatti potenzialmente esposti a
praticamente tutti i rischi, ed oltre alla caduta dall’alto ed uso di
macchine/attrezzature, anche a :
- rischi fisici (rumore,
vibrazioni, calore e freddo eccessivi, radiazioni, elevato volume di lavoro
fisico),
- rischi chimici (lavoro con amianto,
saldatura, esposizione a sostanze pericolose quando si lavora in spazi
limitati),
- rischi biologici (legionella),
- rischi psicosociali (stress,
scarsa organizzazione del lavoro)”.
Riguardo poi alla strategia
prevenzionistica del datore di lavoro committente nel documento è riportata una
tabella per la
verifica
dell'assoggettabilità dei lavori di manutenzione al Titolo IV o all'art. 26
del D.Lgs. 81/2008.
In relazione all’eventuale
applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il relatore si sofferma su vari
aspetti relativi agli obblighi dei soggetti responsabili della sicurezza.
Ad esempio con riferimento a:
- obblighi del datore di lavoro
committente;
- verifica dell’idoneità tecnico
professionale;
- scambio di informazioni in
merito ai rischi specifici nell’ambiente di lavoro;
- obblighi di cooperazione e
coordinamento.
Ad esempio riguardo agli
obblighi di cooperazione e coordinamento
si indica che il Datore di Lavoro Committente e i Datori di Lavoro esecutori
della prestazione devono:
- cooperare “all’attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attività lavorativa oggetto di appalto”;
- coordinare “gli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente”.
Queste alcune efficaci
azioni per dare contenuto al dovere di
cooperazione e coordinamento:
- “incontri di coordinamento a
seguito dei quali è bene redigere un verbale con indicazione degli argomenti
trattati e delle decisioni assunte;
- sopralluoghi nell’area oggetto
dell’appalto per verificare l’attuazione delle misure/procedure indicate nel D.U.V.R.I.
(il Documento unico per la
valutazione rischi da interferenze, ndr);
- integrare le misure/procedure
definite in presenza di rischi da interferenza”.
Concludiamo l’articolo segnalando
che l’intervento si sofferma infine su altri aspetti della prevenzione dei
rischi interferenziali, sul tema della valutazione dei rischi da interferenza e
sul D.U.V.R.I.
“ La sicurezza nella manutenzione degli impianti a servizio dei
fabbricati”, a cura dell’Ing. Fabiano Bondioli (Galileo Ingegneria S.r.l.),
intervento al convegno “Sicurezza e qualificazione nelle attività di
manutenzione” che si è tenuto a Imola nell’ambito delle Settimane della Sicurezza
2014 (formato PDF, 1.77 MB).
Tiziano Menduto
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