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"Lavoro in solitudine: il rischio del luogo di lavoro e dello stress"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
25/02/2015 -
Pubblichiamo un
articolo tratto da “Articolo 19”
n.
04/2014, bollettino di informazione e comunicazione per la rete
di RLS delle aziende della Provincia di Bologna realizzato dal SIRS (Servizio
Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) con la
collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali (Provincia di
Bologna, AUSL, INAIL, DPL, organizzazioni sindacali, ...).
Il lavoro in Solitudine
di Gianluca Ansaloni e
Milva Carnevali
Analizzare il tema del lavorare in condizioni di
isolamento risulta particolarmente complesso. In primo luogo perché è un
argomento del quale la legislatura non si è occupata in modo organico e
sistematico. Secondariamente perché, rispetto al complesso della popolazione di
lavoratori, il lavoro in solitudine è sempre più presente all’interno di molteplici
attività inserite in diversi comparti lavorativi.
I paesi nei quali questo
argomento è stato maggiormente affrontato sono gli Stati del Nord America. Da
ciò deriva che la maggior parte della bibliografia sull’argomento è reperibile in
lingua inglese.
Una delle possibili definizioni
del lavoro in solitudine: “Una persona è “sola” al lavoro quando non può essere
vista o sentita da un’altra persona; e quando non può aspettarsi una visita da
un altro lavoratore: è importante considerare con attenzione tutte le
situazioni. Il lavoro in solitudine riguarda tutti i lavoratori che possono andare
per un periodo di tempo in cui non hanno un contatto diretto con un collega.”
(tratta da articolo della Canada’s National Occupational Health e Safety Resource)
Il lavorare in solitudine può
essere affrontato in base a due possibili ricadute sulla salute di chi lo
compie: da un alto il rischio vero e proprio derivante dalla mancata
possibilità di venire soccorsi (sia in caso di infortunio sul lavoro, sia in
caso di malore o evento accidentale) e, dall’altro, le conseguenze, meno dirette
ma comunque da non trascurare, che hanno a che vedere con gli aspetti
psicologici e sociali che possono avere delle ripercussioni sullo stato di
benessere del lavoratore.
Sul primo aspetto, cioè l’ambito
della sicurezza, l’interesse del mondo della tecnica e della ricerca si è
esplicitato con la produzione di apparecchiature e/o sistemi di
teletrasmissione (GPS, applicazioni per cellulari – APP - … ) che forniscono
una parziale risposta al problema. Parziale, in quanto non sempre la tecnologia
è “comoda” ed efficiente e le reti di trasmissione del segnale non sono
disponibili ovunque sul territorio o in tutti i luoghi di lavoro. Ed è a questo
proposito che “entra in gioco” l’organizzazione del lavoro. Il testo unico
sulla sicurezza del lavoro può essere preso in esame, sia per indicazioni
generali (obblighi del datore di lavoro, del rssp, del rls e dei singoli
lavoratori), sia nelle specifiche sezioni dedicate alle procedure di pronto
soccorso e della formazione.
Ricordiamo che in virtù dell’art.
17 del DLgs 81/08 la valutazione dei rischi è un obbligo che il datore di lavoro
non può delegare a nessuno: riguarda tutti i rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori delle attività e luoghi in cui essa si svolge e
l’organizzazione del lavoro specifica, senza alcuna differenza di genere e di
età. Nel documento di valutazione è importante quindi che possano essere individuati
i lavoratori che operano in solitario e l’esplicitazione della specifica
valutazione dei rischi.
L’Accordo Stato-Regioni che
implementa l’art. 37 comma 2 del D.Lgs 81/08 sulla formazione dei lavoratori
indica i titoli dei contenuti della formazione specifica per i lavoratori; tra
questi non viene esplicitamente menzionato il lavoro in solitudine (anche se
l’ultimo punto “altri rischi” potrebbe ricomprenderlo) in quanto non
rappresenta di per sé un rischio, bensì una condizione di lavoro per la quale
però il lavoratore deve essere idoneamente formato. In particolare la
formazione dovrà riguardare le misure di protezione da attuare in caso di
emergenza, le misure di prevenzione atte ad evitare il disagio di una
condizione di lavoro che lo pone per tutto l’orario o larga parte di esso in
assenza di contatti con altri esseri umani. Nelle organizzazioni quindi in cui
è previsto che vi siano uno o più lavoratori che operano da soli, la formazione
sui rischi specifici è fondamentale. Inoltre deve essere posta particolare
attenzione al “ Piano di
evacuazione”. All’interno di detto piano è importante venga inserito uno
specifico paragrafo in cui siano individuate le procedure di evacuazione in
caso di emergenza e di necessità di primo soccorso per chi opera in solitario.
In questo senso il Decreto
Interministeriale 24 gennaio 2011, n. 19 Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario,
del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - pur essendo specifico per le attività del
trasporto ferroviario è un esempio pratico e utile per meglio comprendere
alcune delle misure che possono essere inserite nel piano di evacuazione.
Misure utili a garantire idonee misure di protezione in situazioni di emergenza
nell’ambito di questa particolare condizione lavorativa. Il decreto prevede la
presenza del pacchetto di medicazione, di un mezzo di comunicazione idoneo e una
procedura adatta ad attivare in ogni caso la richiesta di pronto soccorso con
la conseguente la formazione del personale al fine di fornire adeguate
informazioni, prevede di dotare il personale impiegato di idonei sistemi di telefonia
fissa o di apparati radio su rete pubblica o privata, compresa la comunicazione
interna, idonei a garantire la comunicazione del personale ivi presente
l’attivazione della richiesta di soccorso ed a predisporre contestualmente una
procedura idonea per tale attivazione anche con i servizi pubblici di pronto
soccorso.
Non c’è dubbio quindi che accanto
alle procedure e alle misure di protezione, la formazione dei lavoratori abbia un
ruolo determinante per la tutela della loro salute e sicurezza; pertanto
ribadiamo l’importanza di prevedere nei corsi di formazione specifica previsti
dall’Accordo Stato- Regioni espliciti riferimenti al lavoro in solitario ed ai
rischi ad esso correlati.
Il lavoro in solitudine può
anche, come abbiamo già detto, comportare una sorta di disagio
maggiormente riconducibile a percezioni e sensazioni che ciascun individuo “avverte”
in modo differente se in presenza o meno di altri soggetti. Prima di affrontare
questo argomento riteniamo utile prendere in esame alcune situazioni lavorative
in cui si può ravvisare il lavoro in solitudine.
RUOLI LAVORATIVI CHE PREVEDONO IL
LAVORO IN SOLITUDINE (esempi)
• Autotrasportatori
• Addetti alle guardianie sia
notturne, sia diurne
• Tecnici di pronto intervento
per servizi di pubblica utilità che svolgono il proprio lavoro sul territorio
nazionale (energia elettrica, gas, acqua, ecc.)
• Addetti
alle pulizie che operano in orari in cui i locali da pulire non sono
“abitati”
• Addetti al controllo del
funzionamento di impianti a ciclo continuo
• Addetti ai servizi di vigilanza
(che spesso presidiano ampie aree attraverso monitor e telecamere …)
• Addetti al Telelavoro
MANSIONI CHE POSSONO ESSERE
SVOLTE ANCHE IN ASSENZA DI ALTRE PERSONE (esempi)
• Lavorazioni in agricoltura
• Lavorazioni del commercio
• Lavorazioni di assistenza
impianti e/o di magazzinaggio
• Addetti a particolari attività
di riscossione di denaro (esempio addetti al pedaggio autostradale e/o
distributori di carburante)
In alcuni di questi ambiti sono
stati eseguiti degli approfondimenti. A titolo informativo si rimanda
all’indagine svolta della Cattedra di Psicofisiologia Clinica dell’Università Sapienza
di Roma (scaricabile in formato PDF dal sito Inmarcia)
Come abbiamo già visto dall’esame
della normativa vigente in materia di lavoro in solitudine l’aspetto
psicologico non viene considerato in modo lineare e diretto. Un possibile e
lecito collegamento può essere riscontrato dall’obbligo di redigere un
documento di valutazione sul rischio stress lavoro - correlato. Detto documento
risulta essere parte integrante del documento di valutazione dei rischi (art.
28 comma 1 del D.L.gs 81/08). Per la specifica valutazione del rischio stress
lavoro - correlato occorre fare riferimento ai principi generali contenuti
nell’Accordo Europeo dell’8/10/2004 e ad un percorso metodologico che tenga in
considerazione: gli eventi sentinella, i fattori di contenuto del lavoro e i
fattori di contesto del lavoro. Tra i fattori di “contenuto” del lavoro ci
preme focalizzare l’attenzione sul concetto di orario di lavoro, dato che molte
delle tipologie di impiego oggetto del presente articolo fanno riferimento al
lavoro notturno o articolato su turni. Mentre tra i fattori di “contesto” del
lavoro, la nostra attenzione è rivolta ai concetti di autonomia decisionale. Entrambe
le tematiche, l’orario e l’autonomia possono avere un forte impatto sul
benessere individuale.
Esaminando le lavorazioni che
abbiamo inserito nell’elenco possiamo pensare a cosa può comportare il lavorare
in orari nei quali l’alternanza dei ritmi sonno/veglia può venire intaccata e
Il dovere affrontare situazioni non sempre previste e dovere prendere delle
decisioni in completa autonomia.
In particolare ci preme
sottolineare quest’ultimo punto, quando cioè il lavoratore ha a che fare con
scelte e/o decisioni che riguardano la sicurezza del lavoro (esempio manutenzione
/riparazione/controllo di impianti e/o attrezzature pericolose). In questo caso
non dovrebbe essere lasciato solo nel decidere, ma ad esso dovrebbero essere affidate
tutte le indicazioni necessarie preventivamente valutate ed esplicitate nel
documento di valutazione dei rischi.
Conclusioni
È nostro parere che il problema
analizzato risulta essere di difficile soluzione e che non esiste una “ricetta”
applicabile in modo trasversale e generica per tutti gli ambienti di lavoro.
Data la disomogeneità di tali ambienti e di come il lavoro viene organizzato al
loro interno riteniamo che possa essere rilevante il documento di valutazione
dei rischi (DVR), previsto dagli artt. 17 comma 1 e 28 del D.L.gs 81/08. Il DVR
rappresenta, se redatto in modo opportuno, l’elemento fondamentale di
prevenzione. L’analisi di un problema che sia di sicurezza o di attenzione alle
condizioni di benessere, deve obbligatoriamente partire dall’esame della realtà
operativa in cui il lavoro viene svolto. Detta realtà è rappresentata da più
elementi che si interfacciano tra loro: i compiti, le responsabilità,
l’ambiente, le attrezzature e gli impianti, e non ultimo, il sistema di
relazione che ciascun addetto “percepisce e pratica” nel proprio ambiente
lavorativo.
Non possiamo infine trascurare
che il procedere con le scoperte tecnologiche (esempio droni, app, ecc.) se da
un lato concorrono alla proliferazione di nuovi lavori da svolgersi in
solitudine, dall’altro, aiutano a mettere in atto sistemi di allerta e di
soccorso, così come modalità di contatto virtuali (es, teleconferenze,
videochiamate, ecc.). Non dobbiamo però dimenticare la fondamentale e
imprescindibile importanza di come dette attrezzature vengono poi impiegate.
Chi le usa / subisce è sempre un soggetto umano inserito all’interno di un
contesto lavorativo, costituito da ambienti, ruoli, compiti e regole anch’essi
abitati, ricoperti, svolti e seguite da esseri umani. In definitiva il lavoro
in solitudine non è di per sé “nocivo” ma lo può diventare quando le persone
oltre che isolate si sentono insicure e sole.
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