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"Ministero del lavoro: una nuova circolare sulle verifiche periodiche"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
06/03/2015 - Le
verifiche periodiche non sono solo un
elemento essenziale per la sicurezza delle attrezzature, ma anche uno dei temi
in materia di sicurezza che – con riferimento al Decreto
ministeriale dell’11 aprile 2011, la disciplina delle modalità di
effettuazione delle verifiche periodiche – in questi anni hanno avuto più
necessità di continui
chiarimenti da
parte del Ministero del Lavoro.
Sono molte le circolari
pubblicate in questi anni. Ad esempio, per citarne alcune, la Circolare
Ministeriale del 25 maggio 2012, la Circolare n. 23 del 13 agosto 2012, la
Circolare n. 9 del 5 marzo 2013 e la Circolare n.
18 del 23 maggio 2013.
Senza
tener conto delle varie modifiche al D.Lgs. 81/2008 proprio sul tema delle verifiche
periodiche.
Tuttavia tutti i chiarimenti presentati
non sono bastati a risolvere ogni dubbio ed infatti il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ha emanato qualche giorno fa la
Circolare n. 5 del 3 marzo 2015 che contiene
Chiarimenti concernenti il D.I.
11 aprile 2011, “Disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all'all. VII del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., nonché
i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del
medesimo decreto legislativo.
Veniamo al dettaglio di alcuni
argomenti trattati dalla circolare e
che sono stati affrontati dal Ministero a seguito delle numerose richieste di
chiarimenti concernenti l'applicazione del D.I. 11 aprile 2011:
-
attrezzature di lavoro costituite da più bombole: la circolare
indica che si fa riferimento alle “attrezzature di lavoro costituite da più
bombole, rientranti nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., collegate
in parallelo ad un unico collettore in uscita per la fruizione del prodotto,
che condividono gli stessi dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo.
Al riguardo, considerato che la determinazione della tariffa per le verifiche
periodiche è in funzione dell'energia immagazzinata (espressa in litri x bar),
ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di
funzionamento (espressa in bar), per il calcolo della suddetta capacità, e
quindi della relativa tariffa applicabile a questa tipologia di attrezzatura,
si deve tener conto della somma dei volumi delle singole bombole. A titolo
esemplificativo e non esaustivo rispondono alle attrezzature di lavoro di cui
sopra le
installazioni fisse costituite
da complessi di bombole per lo stoccaggio di metano utilizzate nelle
stazioni di rifornimento per autotrazione e per l'alimentazione di impianti di
processo”. Nella Circolare sono presenti diverse immagini esplicative;
-
generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o
gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda
sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione
alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a
116 KW e serbatoi di GPL: “fermo restando quanto previsto al punto 4 della Circolare
n. 23/2012 di questo Ministero, si ribadisce che gli obblighi stabiliti
dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore
di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite
all'articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e cioè a
quelle attrezzature di lavoro
necessarie
all'attuazione di un processo produttivo destinate ad essere usate durante il
lavoro;
- Decreto
dirigenziale del 23.11.2012 "Tariffe per le attività di verifica
periodica delle attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.",
adeguamento all'indice
ISTAT delle tariffe: “si comunica che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2
del decreto dirigenziale del 23.11.2012, le tariffe previste per le attività di
verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, comma
11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riportate in allegato al suddetto decreto
dirigenziale, sono aggiornate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevati al mese di ottobre 2014,
pari a + 0,9%”. La circolare riporta in allegato le tariffe adeguate all'indice
ISTAT;
-
segnalazioni di comportamenti anomali dei Soggetti Abilitati: “in
conformità all'Allegato III del D.I. 11.04.2011 l'INAIL e le ASL, ovvero le
ARPA, nei casi previsti, devono
inviare
tempestivamente le eventuali segnalazioni di comportamenti anomali dei Soggetti
Abilitati nell'effettuazione delle verifiche periodiche, proponendo nel
contempo le possibili soluzioni oppure la sospensione o la cancellazione
dall'elenco dei soggetti abilitati, a questo Ministero”.
E – con riferimento a questo
ultimo punto - il Ministero “per il tramite della Commissione di cui al decreto
succitato, tenuto conto di quanto previsto al punto 3 dell'Allegato III del
medesimo decreto, entro il periodo di validità quinquennale dell'abilitazione,
può procedere al controllo della sussistenza dei presupposti di base
dell'idoneità dei suddetti Soggetti
Abilitati. Infine, a seguito delle suddette segnalazioni o nel caso di
verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell'idoneità dei
Soggetti Abilitati, acquisito il parere della Commissione, l'iscrizione
nell'elenco dei Soggetti Abilitati emanato con decreto dirigenziale, viene
sospesa con effetto immediato o nei casi di particolare gravità viene revocata
con provvedimento dirigenziale adottato da questo Ministero di concerto con il
Ministero della Salute e il Ministero delle Sviluppo Economico”.
Proprio per “fornire un utile
contributo per l'individuazione delle eventuali segnalazioni di comportamenti
anomali dei Soggetti Abilitati nell'effettuazione delle verifiche periodiche”, la
circolare si conclude riportando:
- una
tabella (Allegato n. 2) relativa alle “Segnalazioni di
comportamenti anomali (punto 5.3. dell'Allegato IlI del D.I. 11.4.2011) dei
Soggetti Abilitati nell'effettuazione delle verifiche periodiche, cui
corrispondono specifici provvedimenti”: nella tabella sono inseriti vari
comportamenti anomali (ad esempio: applicazione di tariffe sensibilmente
diverse da quelle del Decreto dirigenziale del 23.11.2012; violazione degli
obblighi di indipendenza, imparzialità ed integrità per attività di
progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione,
commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o
indiretta alle attrezzature; effettuazione di verifiche a mezzo di personale
non indicato nella matrice delle competenze);
- un
modello (Allegato n. 3) per effettuare le segnalazioni.
Tiziano Menduto
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