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"Scadono il 12/3/2015 i termini per la formazione e l'aggiornamento degli operatori di particolari attrezzature di lavoro con esperienza o formazione pregresse."

fonte www.porreca.it / Formazione ed informazione

09/03/2015 - Stanno per scadere il 12/3/2015 i 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo del 22/2/2013 sull’abilitazione alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro di cui all’articolo 73 comma 4 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.

A tale scadenza viene fatto riferimento sia nell’articolo 12 del citato Accordo, contenente una norma transitoria, sia nell’art. 9 sul riconoscimento della formazione pregressa. Secondo l’articolo 12, infatti, i lavoratori che al 12/3/2015, data di entrata un vigore dell’Accordo del 22/2/2012 sono risultati essere già incaricati alla conduzione di una delle attrezzature nello stesso indicate hanno usufruito della facoltà di effettuare il corso di abilitazione corrispondente all’attrezzatura di cui alla loro esperienza entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore che scadono appunto il 12/3/2015. Tali operatori quindi per potere essere considerati abilitati devono avere frequentato l’intero corso di formazione (modulo giuridico-normativo, tecnico e pratico) e secondo le modalità, i contenuti e la durata previsti dagli Allegati all’Accordo, dal primo al decimo, riguardanti le singole specifiche attrezzature per le quali è necessaria l’abilitazione.

     L’articolo 9 dell’Accordo è quello invece che ha concesso agli operatori la possibilità di vedersi riconosciuta una eventuale formazione pregressa e che possono dimostrare che alla data del 12/3/2013 avevano frequentato o un corso conforme alle modalità, alla durata ed ai contenuti della formazione prevista dall’Accordo con verifica finale di apprendimento (ipotesi di cui alla lettera a), ai quali non è richiesta alcuna integrazione, o un corso conforme solo parzialmente ai requisiti previsti dall’Accordo (ipotesi di cui alla lettera a), ai quali è richiesta, al fine di poter considerare acquisita l’abilitazione, una integrazione con la frequenza di un modulo del aggiornamento di cui all’articolo 6 (durata minima di 4 ore delle quali almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici di cui agli allegati III e seguenti) con verifica finale di apprendimento, da fare entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, oppure un corso di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento (ipotesi di cui alla lettera c), ai quali anche è richiesta una integrazione con la frequenza del modulo di aggiornamento di cui all’articolo 6 da fare sempre entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo e con verifica finale di apprendimento.

     In relazione a come dimostrare di essere in possesso di una formazione pregressa è da porre in evidenza che il punto 9.3 dell’Accordo precisa chiaramente che la formazione pregressa, per essere riconosciuta, dovrà essere documentata tramite il registro del corso frequentato recante un elenco dei nominativi dei partecipanti con le loro firme ed i nominativi e le firme dei docenti e riportante altresì i contenuti del corso, l’ora di inizio e di fine dello stesso nonché gli esiti della valutazione teorica e dell’esercitazione pratica effettuata ed inoltre che l’operatore dal canto suo dovrà dimostrare di avere ricevuta la formazione mediante il possesso del relativo attestato di partecipazione.

     Scaduto il termine del 12/3/2015 cosa succede? Si ritiene utile far presente in merito che coloro che, trascorso il giorno 12/3/2015, non sono in grado di dimostrare di aver ricevuto la formazione richiesta o di avere integrata la formazione pregressa secondo le ipotesi e le modalità specificate nell’art. 9 dell’Accordo del 22/2/2013 saranno ritenti non idonei alla conduzione della specifica attrezzatura, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di legge in materia di salute di sicurezza sul lavoro, e per potere condurre o continuare a condurre l’attrezzatura stessa dovranno provvedere a regolarizzare la loro posizione frequentando e superando l’intero corso previsto per la sua conduzione.

     Sull’argomento della formazione e dell’aggiornamento degli operatori di particolari attrezzature di lavoro di cui all’articolo 73 comma 4 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i si consulti la risposta ai quesiti n 363, 361, 326 e 302 riportati nella rubrica dei “Quesiti sulla applicazione del D. Lgs. n. 81 e s.m.i.” di questo stesso sito.

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