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"Formazione attrezzature: l’effettivo impatto dell’Accordo sugli interessati"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
10/03/2015 -
I vantaggi mal percepiti di una formazione qualificante
La novità della patente indispensabile per operare con alcune macchine
da lavoro
Bene bene. Quindi dal 12 marzo prossimo
gli operatori delle attrezzature di lavoro di cui all’Accordo Stato-Regioni
del 22 marzo 2012 dovranno esser stati abilitati con tanto di patentino per
operare con quelle macchine.
Mi chiedo quanti Datori di lavoro
avranno ottemperato per quella data agli obblighi di formazione previsti
dall’Accordo per i propri dipendenti Operatori; quanti Coordinatori della
sicurezza in cantiere o quanti RSPP in qualsiasi luogo di lavoro esigeranno e
controlleranno che gli operatori delle macchine previste dall’Accordo siano
stati dotati dell’abilitazione/patentino; quanti Verificatori di attrezzature
di lavoro, soggetti abilitati o soggetti titolari della funzione secondo l’Art.
71 del D.lgs. 81/08, pretenderanno il patentino dall’Operatore all’atto
dell’esecuzione delle manovre necessarie per le verifiche delle macchine
rientranti nell’Accordo…
Ed ancora: quanti “padroncini”
proprietari di autocarri con gru si saranno dotati per quella datadell’abilitazione per scaricare i
materiali da loro trasportati nei cantieri o nelle fabbriche od inqualsivoglia ambito di lavoro;
quanti piccoli Imprenditori operatori di proprie macchine di lavoro avranno
ritenuto di conseguire l’abilitazione stabilita dall’Accordo dopo anni d’uso e
d’esperienza senza che nessuno avesse mai preteso da loro alcuna tecnica
particolare nella conduzione dei propri mezzi?
Quante persone “addette ai
lavori” cioè Datori di lavoro, Agricoltori, Controllori, Tecnici dellasicurezza, gli stessi Operatori,
non considereranno l’obbligo stabilito dall’Accordo un ulterioresistema vessatorio nei confronti
di chi continua ad esser subissato da tasse, da gravose sanzioni sempre in
agguato, da costi fortemente onerosi od addirittura insostenibili per lo
svolgimento delle proprie attività di lavoro, già penalizzate da ricavi sempre
più scarni; chi non penserà insomma che quel sistema sia stato ideato solo per
creare business a favore di altri?
Ed aggiungerei, dopo aver letto
recentemente alcuni sconcertanti commenti di diversi articoli di Punto Sicuro sulle attrezzature
di lavoro ed anche su altri argomenti: quanti dei lettori di questa rivista
non nutriranno scetticismo per le nuove disposizioni che stanno per entrare in
vigore?
I vantaggi mal percepiti di una formazione qualificante
In base alla mia esperienza di
verificatore, acquisita per anni operando in diversi ambienti di lavoro, prima
per un Ente istituzionale ed attualmente per un Organismo abilitato, posso
assicurare che le riflessioni da me sopra espresse non sono altro che i
pensieri ed i discorsi che “girano” in quegli ambienti di lavoro che ancora
resistono in qualche modo alla crisi che sta imperversando e nei quali ho
occasione di recarmi per svolgere quelle verifiche
– che la Legge vuole anch’esse obbligatorie – per la verità sempre più evitate
dagli utenti, ovviamente per meri motivi economici.
Ci si può chiedere come mai
questo “approccio” sia stato e continui ad essere così ostile o, nella migliore
delle ipotesi, così indifferente nei confronti di regole che senz’altro
contribuiranno a qualificare, a rendere più edotti e sicuri nelle loro attività
molti lavoratori, a tutto vantaggio sia della maggiore abilità e dimestichezza
con cui sapranno “farsi obbedire” dalla macchina a loro affidata, sia
dell’efficienza sempre più pretesa nei confronti di chi è incaricato di
condurre uno strumento per il lavoro che deve non solo essere utile ma che deve
rendere. Per non parlare poi della consapevolezza dei rischi che gli operatori
abilitati sapranno più facilmente individuare e quindi evitare ed ancora,
perché no, della soddisfazione personale (ma non solo, potrebbe essere anche economica)
che gli stessi operatori potranno avere nell’eseguire bene quanto loro
richiesto.
Il difficile recepimento delle disposizioni dell’Accordo.
Frequentando diverse tipologie di
Datori di lavoro ho notato che in effetti sussiste qualche ragione per cui le
informazioni riguardanti obiettivi, contenuti, modalità e scadenze di quanto
previsto nell’Accordo in questione, non sono state accolte con il dovuto
interesse e tanto meno hanno avuto quella “popolarità” che ci si sarebbe
aspettati per la loro importanza e per le loro implicazioni organizzative ed
economiche. E forse la principale delle ragioni di una scialba accoglienza
delle nuove disposizioni, di un loro blando effetto, certo non all’altezza dei
meriti di quanto contengono, può essere attribuita al fatto che le informazioni
che a suo tempo spiegavano l’Accordo hanno difficilmente raggiunto i diretti
interessati.
Molti dei miei utenti invero
hanno sempre mostrato genuina sorpresa, a volte incredulità, quando io stesso
mi sono trovato a comunicare i contenuti essenziali delle suddette
disposizioni. Eppure esse, dopo tre anni dalla loro promulgazione, avrebbero
dovuto esser state fatte proprie senza problemi da tutti gli addetti ai lavori!
Obiettivamente, a prescindere dai
forti momenti di crisi che hanno penalizzato il mondo del lavoro, e continuano
a farlo nonostante le ottimistiche dichiarazioni e previsioni politiche,
all’inadeguata diffusione delle importanti novità di cui stiamo parlando
riguardanti gli operatori di alcune macchine di lavoro (fra l’altro fra le più
pericolose per la sicurezza di tutti i lavoratori, non solo degli stessi
operatori), hanno concorso, a mio avviso, più o meno volontariamente e quindi comunque
colpevolmente, le varie Organizzazioni di settore che radunano quasi tutti i
Datori di lavoro in Associazioni o Confederazioni o altro che dir si voglia. E
non giudicherei del tutto esenti da colpe nemmeno le Organizzazioni sindacali.
Errori ripetuti.
Ho potuto constatare di persona
infatti che, per quanto riguarda l’Accordo del 22 marzo 2012, sono state
ripetute da parte delle citate Organizzazioni verso i propri associati le
stesse manchevolezze che avevano caratterizzato la diffusione sporadica od
incompleta, sempre che venisse data, delle importanti disposizioni contenute
nel Decreto 11 aprile 2011, riguardanti, guarda caso, ancora le attrezzature di
lavoro, secondo il punto 13 dell’art. 71 del D.lgs. 81/08.
In quell’occasione, come
successivamente per l’Accordo, avevo invitato più volte alcune Organizzazioni
di Datori di lavoro operanti nel territorio dove svolgevo e tuttora svolgo la
mia
attività di verifica a dare
notizie certe e mirate agli associati possessori di attrezzature di lavoro, vuoi
con mezzi di comunicazione, cartacei od elettronici, vuoi tramite
convegni/seminari/incontri adeguatamente pubblicizzati. Ebbene, dopo un
iniziale apparentemente serio interessamento dimostrato dai responsabili del
settore specifico “attrezzature di lavoro” delle varie Organizzazioni, a lungo
andare le belle intenzioni venivano gradatamente ed inspiegabilmente
insabbiate, lasciando agli utenti (associati) di mezzi di lavoro la sorpresa di
scoprire a proprio discapito le novità legate al Decreto. E che le disposizioni
del Decreto 11 aprile 2011, legato al “Decreto del Fare” dell’agosto 2013, non
siano ancora del tutto chiare e conosciute lo dimostra per la verità l’articolo
apparso su questa stessa rivista il 23 febbraio scorso, avente come argomento “ Documenti
per la sicurezza delle attrezzature di sollevamento”.
Da quali fonti gli interessati hanno effettivamente ricevuto
informazioni relative all’Accordo.
Ancora a proposito delle
Organizzazioni di lavoro, essendo quindi venute sovente meno ai fondamentali
compiti di informazione dei loro associati, per i quali esse sono spesso
principali se non unici punti fidati di riferimento, la vera diffusione delle
nuove disposizioni concernentil’Accordo su alcune attrezzature
di lavoro è stata lasciata essenzialmente in mano agli infiniti
Consulenti operanti sul
territorio con somma onniscienza ed in realtà quasi mai all’altezza dei loro compiti,
ma soprattutto a chi commercializza l’abilitazione degli operatori
principalmente per i propri interessi economici. In particolare mi riferisco a
qualche ditta ben organizzata (e direi spesso con pochi scrupoli) di
Noleggiatori di attrezzature di lavoro o a certi gruppi di formatori improvvisamente
ed ammirevolmente in possesso di idonea abilitazione alla formazione
di operatori secondo l’Accordo Stato-Regioni, gruppi in realtà composti da
professionisti molto lontani fino a ieri dall’essersi occupati di macchine di
lavoro e soprattutto dall’intendersene con cognizione di causa.
In tal modo, quasi in sordina, si
è arrivati alla prossima scadenza del 12 marzo (31 dicembre per gli agricoltori)
stabilita per l’abilitazione degli operatori senza che la stragrande
maggioranza dei diretti veri interessati se ne sia proprio resa conto.
Quello che da parte di questi
ultimi potrebbe apparire come un passivo stato di inerzia addirittura con
risvolti di indifferenza, in effetti non è altro che una mancata reazione, ben
comprensibile, a delle informazioni che non ci sono state o che, nella migliore
delle ipotesi, sono state casuali, discontinue e pericolosamente superficiali
oppure elargite per lo più da chi può averle presentate solo come una “gabella”
inevitabile, mimetizzando in tal modo il vero fine del proprio interesse economico.
Come comportarsi se non si è ancora conseguita l’abilitazione.
A questo punto, essendo
materialmente impossibile, se non confidando in un miracolo, che per il prossimo
12 marzo in un contesto nazionale tutti gli operatori delle macchine
dell’Accordo abbiano ottenuto il patentino abilitante, dopo un ulteriore
appello alle Organizzazioni di cui s’è parlato affinché illuminino urgentemente
e compiutamente i propri adepti su quanto in argomento (anche se temo che i
buoi ormai siano tutti fuori dalla stalla), mi sento di consigliare i vari
Datori di lavoro e gli stessi Operatori, oltre che di conseguire al più presto
l’abilitazione con i relativi vantaggi, di evitare nel limite del possibile (ed
anche al di là di tale limite) l’utilizzazione delle attrezzature di lavoro
contemplate nell’Accordo fino al raggiungimento del benedetto patentino. Tutti
siamo consapevoli che ben difficilmente qualche Tecnico ASL preposto alla
sicurezza nei luoghi di lavoro o qualche altro addetto istituzionale alla
vigilanza sarà tanto solerte nel controllare dopo il 12 marzo che qualche
operatore “guidi senza patente” elevando così qualche salata sanzione a chi di
dovere (anche se, conoscendoli bene, non mi sento di escluderlo a priori).
Pur tuttavia, in caso di
malaugurato incidente (Dio ce ne scampi!) non so come potrà pensarla in proposito
il Magistrato della situazione.
Quindi i Datori di lavoro e gli
Operatori in difetto facciano le loro debite considerazioni se assumersi o meno
le dosi di rischio conseguenti. Sappiamo tutti che noi Italiani mal digeriamo
ogni tipo di costrizione e l’obbligo della patente di cui all’Accordo può
apparire tale; inoltre a molti non dispiace affatto il gioco d’azzardo, ma
confido che chi ancora non si fosse messo in regola per il prossimo 12 marzo
rammenti la saggezza del detto: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio!
Non scordiamoci dei carriponte: esperienze vissute fra Operatori
“adeguatamente” formati.
Colgo infine qui l'occasione per
ribadire l'assurdità del non rendere obbligatorio il patentino per gli operatori
di carriponte e macchine simili (vedi mio articolo su Punto Sicuro del 4 agosto
2014 “ Il carroponte
“cenerentola” delle attrezzature di lavoro”) così come invece previsto per
le altre attrezzature di lavoro secondo l'Accordo Stato-Regioni di cui stiamo
parlando. E' ampiamente dimostrato infatti (da incidenti a volte inconcepibili
ma soprattutto da ciò che vedo durante la mia attività di verifica) che non è
assolutamente sufficiente la preparazione impartita agli operatori mediante
generiche formazioni in base all'art. 37 del D.lgs. 81/08, dove non è richiesta
per i docenti la giusta ed indispensabile competenza.
Vorrei citare a tal proposito una
delle risposte “tipo” fornita da qualche operatore durante l’esecuzione delle
manovre che richiedo nel corso di mie verifiche a carriponte, in merito all’avvenuta
formazione o meno sull’uso dell’apparecchiatura in verifica.
Quando la formazione pare sia
effettivamente avvenuta, dopo un iniziale imbarazzo alla mia domanda dovuto
essenzialmente a “vuoti di memoria” su quando si è svolto il momento formativo
e per valutare le parole adeguate per non incorrere in involontarie
implicazioni di Legge, l’operatore in questione, sovente con l’aiuto del
caporeparto subito richiamato in aiuto, conferma la formazione avuta, di cui
però è difficile ripetere i contenuti, anche quelli fondamentali. Pazienza, non
importa.
Alle rassicurazioni sulla
innocuità della mia insolita indagine, la persona che mi sta di fronte, tranquillizzata,
aggiunge poi che “par di ricordare sia stato addirittura rilasciato dal docente
un
attestato di frequenza che
probabilmente è conservato nell’ufficio del datore di lavoro”.
Soddisfatto quindi di quanto
sentito, nella prosecuzione della mia verifica al carroponte chiedoall’operatore ad esempio le
modalità apprese per il controllo delle funi. “Non c’è problema: con una mano
si fa scorrere uno straccetto lungo la fune per constatare se eventuali fili
rotti che spuntano dalla fune si infilzano nello stesso straccetto” “E non
anche nella mano?” chiedo io. Ed invece della risposta che più mi sarei
aspettato, ovvero ”Ma io metto un guanto” (che il filo rotto se c’è, può in verità
ben perforare), dopo un certo sconcerto la risposta di prassi è la seguente:
“Be’ sì, ha ragione, non ci avevo pensato!”
Quindi, più che altro incuriosito
sulla competenza del docente che ha impartito cotanta saggezza, nell’ufficio
del Datore di lavoro chiedo serenamente non di mostrarmi il famoso attestato di
frequenza, solitamente introvabile, ma chi sia il docente in questione. Ed il
Datore di lavoro, o chi per esso, orgoglioso sia per la qualifica del docente,
sia per la spesa non indifferente sostenuta per la formazione
dell’operatore, mi dichiara che “E’ un affermato Ingegnere che insegna
Fisica in un Istituto Tecnico!”. Questo quando, come ho potuto constatare, il
docente non è un Ingegnere chimico o ambientale, un perito stradale, un ex
imprenditore edile caduto in disgrazia o addirittura un professore di Lettere
(suppongo con l’hobby della meccanica ma, pur con tutto il rispetto che ho per
loro, che ci azzeccano i professori di Lettere coi carriponte o le gru a
bandiera? E… che ci azzeccano gli altri?)
Con il racconto di queste mie
esperienze, spero ancora una volta di “catturare” l’attenzione diqualche solerte funzionario del
Ministero del Lavoro & Company, o almeno di risvegliarlo dal letargo in cui
tutti i suoi colleghi paiono da tempo caduti, perché venga finalmente proposto l’inserimento
anche dei carriponte fra le attrezzature di lavoro che rientrano nel famigerato
Accordo Stato-Regioni in argomento. La speranza, come si suol dire, è l’ultima
a morire!
Ing. Massimo Trolli
ex dirigente Arpa Settore
Verifiche Impiantistiche.
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