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"L'obbligo di manutenzione dei DPI e la norma UNI EN 365"
fonte www.puntosicuro.it / D.P.I.
10/03/2015 - Per parlare di
manutenzione dei dispositivi di protezione
individuale (DPI) –
qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo
di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza
o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a
tale scopo (art. 74, D.Lgs. 81/2008) - è necessario innanzitutto dare
qualche coordinata di riferimento normativa.
Il Capo II (Uso dei dispositivi
di protezione individuale) del Titolo III del Testo Unico in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro precisa chiaramente
gli
obblighi del datore di lavoro in
merito alla scelta del DPI, alle condizioni in cui devono essere utilizzati, ai
requisiti necessari. Inoltre scrive che il datore di lavoro (art. 77, comma 4):
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene,
mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo
le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
(...)
Insomma i
dispositivi
di protezione individuale – dove con “
individuale” si intende che il dispositivo al momento dell’uso,
protegge la singola persona - non solo devono garantire la protezione del
lavoratore, ma devono
mantenere tale
capacità per tutto il periodo del loro impiego. Ed è evidente che i
dispositivi devono essere adeguatamente mantenuti in stato di efficienza anche
attraverso specifiche procedure e processi controllati.
Riprendiamo, a livello
esemplificativo, alcune indicazioni generali per la manutenzione di alcune
tipologie di DPI tratte dai documenti pubblicati correlati a Impresa
Sicura, il progetto multimediale - elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche,
Regione Emilia-Romagna e Inail - che è stato validato dalla Commissione
Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza come buona
prassi nella seduta del 27 novembre 2013.
Riguardo ai
dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (APVR)
il documento indica che “si deve predisporre un programma di manutenzione degli
apparecchi in funzione del tipo, dell’ambiente di lavoro, delle condizioni
lavorative e dei rischi presenti. Tale programma dovrebbe comprendere:
1) l’ispezione per l’accertamento
di eventuali difetti;
2) la pulizia e la disinfezione;
3) la manutenzione generale;
4) la documentazione delle
attività e il mantenimento della documentazione;
5) l’immagazzinamento”.
E qualora sia utilizzato un
elevato numero di APVR “si suggerisce di costituire un centro di raccolta per
la conservazione e la manutenzione affidato ad un addetto opportunamente
istruito. Per l’immagazzinamento e la manutenzione degli apparecchi bisogna
attenersi alle informazioni fornite dai fabbricanti di APVR nelle istruzioni.
Dopo l’impiego gli APVR devono essere predisposti per il successivo riutilizzo
(a meno che non si tratti di apparecchi monouso)”.
Inoltre i dispositivi
di protezione individuale delle vie respiratorie “devono essere ispezionati
dopo ogni impiego. Un apparecchio non usato con regolarità, ma tenuto a disposizione
per l’emergenza, deve essere ispezionato non solo dopo ogni utilizzo ma anche
ad intervalli di tempo regolari, in modo da essere certi che sia sempre in
soddisfacenti condizioni di funzionamento”.
E in generale la
procedura di manutenzione degli APVR
prevede:
1) pulizia;
2) disinfezione;
3) preparazione per un reimpiego;
4) prove del corretto
funzionamento a intervalli stabiliti;
5) verifica a intervalli
stabiliti”.
Veniamo infine a parlare dei
DPI anticaduta.
Il documento ricorda che ciascun
componente dell’ equipaggiamento
anticaduta deve essere mantenuto efficiente secondo le istruzioni fornite
dal fabbricante. E si raccomanda di eseguire
-
un
controllo dell’equipaggiamento prima del suo uso, al fine di assicurare che
sia efficiente e che funzioni correttamente;
-
un’ispezione periodica.
Riguardo ai dispositivi di
protezione individuale contro le cadute
dall'alto possiamo fare specifico riferimento ad una norma: la
norma UNI EN 365
[1]
(nella versione UNI EN 365:2005 che recepisce la EN 365:2004 e sostituisce la UNI
EN 365:1993).
Questa norma è la versione ufficiale
della norma europea EN 365 e specifica i requisiti generali minimi per
istruzioni per uso, manutenzione, ispezione periodica, riparazione, marcatura e
imballaggio dei DPI, che includono dispositivi di trattenuta per il corpo, ed altri
equipaggiamenti utilizzati congiuntamente ad un dispositivo di trattenuta per
il corpo, per prevenire cadute, per accessi, uscite e posizionamento sul
lavoro, per arrestare le cadute e per il salvataggio.
La norma EN 365 stabilisce dunque
che ciascun DPI
anticaduta sia sottoposto a regolare manutenzione ed ispezione periodica e,
nel caso necessario, siano effettuate le adeguate riparazioni:
-
manutenzione: serve a mantenere il dispositivo in condizioni di
funzionamento sicuro per mezzo di azioni preventive quali pulizia ed adeguato
immagazzinamento (EN 365 § 3). Può essere eseguita dall’utilizzatore secondo le
istruzioni fornite con la nota informativa;
-
ispezione periodica: si intende l’attività da condurre con regolare
periodicità (almeno ogni 12 mesi) prevedendo un’approfondita ispezione del DPI
per verificare la presenza di difetti. In questo caso l’attività deve essere
svolta unicamente da persona competente e nel rispetto delle procedure
d’ispezione periodica del fabbricante (EN 365 § 4.4 b-c);
-
riparazione: attività svolta qualora insorgano dubbi o conclamati
malfunzionamenti del DPI, sempre che il DPI sia riparabile. Deve essere svolta
unicamente da persona competente per le riparazioni,preventivamente autorizzata
dal fabbricante, in conformità alle istruzioni da esso impartite (EN 365 § 4.5)”
Concludiamo questa breve rassegna
su manutenzione e verifiche dei DPI ricordando che, nel caso dei DPI
anticaduta, come richiesto dalla EN 365, la “
persona competente dell’ispezione periodica” - norma EN 365 § 3
“termini e definizioni” – è la “
persona a
conoscenza dei requisiti correnti di ispezione periodica, delle raccomandazioni
e delle istruzioni emesse dal fabbricante applicabili al componente, al
sottosistema o al sistema pertinente.
La norma stessa indica nelle note
che questa persona dovrebbe:
- essere in grado di identificare
e valutare l’entità dei difetti;
- avviare l’azione correttiva da
intraprendere;
- avere la capacità e le risorse
per fare ciò.
Inoltre può essere necessario un
addestramento rivolto alla persona competente da parte del fabbricante o del
suo rappresentante autorizzato su DPI specifici o altro equipaggiamento, per
esempio a causa della loro complessità o innovazione o dove sia fondamentale
avere nozioni tecniche per lo smantellamento, il riassemblaggio o la
valutazione di un DPI o di un altro equipaggiamento e può essere necessario
prevedere un aggiornamento di tale addestramento a causa di modifiche e
miglioramenti.
Infine una persona può essere
competente per eseguire le ispezioni periodiche su un particolare modello di
DPI o altro equipaggiamento o essere competente per ispezionare diversi modelli.
Tiziano Menduto
[1] UNI EN 365:2005 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio
[1] UNI EN 365:2005 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio
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