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"ROA: il ruolo della segnaletica e della delimitazione delle aree"
fonte www.puntosicuro.it / RISCHIO ROA
11/03/2015 -
Pubblichiamo un estratto del documento “ Coordinamento Tecnico delle Regioni - Decreto Legislativo 81/2008,
Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi
dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Indicazioni operative
- Revisione 03 approvata il 13/02/2014 – con aggiornamenti legislativi e
normativi al 2013”
(formato PDF, 1.17 MB) e la “Guida
non vincolante alla buona prassi nell’attuazione della direttiva 2006/25/CE
«Radiazioni ottiche artificiali»” che presenta numerose indicazioni per la
gestione del rischio ROA.
Radiazioni ottiche artificiali: qual è il ruolo della segnaletica e
della delimitazione delle aree?
Ai sensi dell’attuale art. 217,
comma 2, del DLgs.81/2008 (ma anche dell’Allegato XXV, punti 3.2 e 3.3,
richiamati dall’art.163 dello stesso Decreto), la segnaletica di
identificazione della presenza di ROA entra in gioco nel caso di un’area in cui
i lavoratori o le persone del pubblico possono essere esposti a rischi. In tal
caso l’area va indicata tramite segnaletica e l’accesso alla stessa va
regolamentato laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista un rischio di
superamento dei valori limite di esposizione.
D.Lgs. 81/2008 - Articolo 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a
ridurre i rischi
2. In base alla valutazione dei
rischi di cui all’articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori
potrebbero essere esposti a livelli di radiazioniottiche che superino i valori
limite di esposizione devono essere indicati con un’apposita segnaletica.
Dette aree sono inoltre identificate e l’accessoalle stesse è limitato, laddove
ciò sia tecnicamente possibile. |
Nel caso delle radiazioni ottiche
non coerenti la UNI EN ISO 7010:2012 prevede l’utilizzo dellasegnaletica di sicurezza
riportata in Figura 5.5.
Nel caso in cui all’interno
dell’area sia necessario l’utilizzo di DPI, quali ad esempio gli occhiali, all’ingresso deve essere esposto
l’apposito segnale di prescrizione, ad esempio sempre secondo la UNI EN ISO
7010:2012, quello indicato nella Figura 5.6.
Figura 5.5 |
Figura 5.6 |
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Analogamente, in presenza di
sorgenti Laser, occorre valutare la sussistenza, nelle zone intorno alle
apparecchiature, di rischi di esposizione. Al riguardo è necessario definire
una Zona Nominale Rischio Oculare (ZNRO), ovvero una zona all’interno della
quale l’irradiamento o l’esposizione energetica del fascio supera i Valori
Limite di Esposizione (VLE) per la cornea; essa include la possibilità di
errato o accidentale puntamento del fascio laser. Se la ZNRO comprende la
possibilità di visione assistita otticamente, viene detta “ZNRO estesa”.
Laddove sia riscontrata la
presenza di una ZNRO occorre procedere nella definizione di una Zona Laser
Controllata (ZLC), ovvero di una zona adeguatamente segnalata, preferibilmente
delimitata da barriere fisiche, con accessi regolamentati dove la presenza e
l’attività delle persone al suo interno sono regolate da apposite procedure di
controllo al fine della protezione dai rischi da radiazione laser.
In questo caso la segnaletica di
identificazione della presenza di Zona Laser Controllata (ZLC) si trova
nell’Allegato XXV del DLgs.81/2008 e prevede l’utilizzo del pittogramma di
Figura 5.7a.
Ulteriori e più approfondite
indicazioni sono inoltre contenute nel Rapporto Tecnico CEI 76-11. Il Rapporto,
al punto 8.4.2, prevede che sia utilizzato il pittogramma di Figura 5.7b.
Tuttavia, in virtù della CM n. 30 del 16/07/2013, che sancisce il principio
dell’equivalenza tra i pittogrammi riportati nell’Allegato XXV del DLgs.81/2008
e quelli contenuti nella Norma UNI EN ISO 7010:2012 è possibile utilizzare
indifferentemente l’uno o l’altro.
Figura 5.7a: Cartello di
avvertimento previsto
dall’All.XXV del DLgs.81/2008 |
Figura 5.7b: Cartello di
avvertimento previsto
dalla UNI EN ISO 7010:2012 |
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Il Rapporto Tecnico CEI 76-11
prevede inoltre che, in aggiunta al pittogramma succitato, siano
indicati i tipi di rischi, le
restrizioni di accesso e le precauzioni da adottarsi in caso si entri nella
zona. Per tali ragioni, in
associazione al pittogramma di Figura 5.7b, si possono associare anche quelli
mostrati in Figura 5.8, ripresi dalla “Guida non vincolante alla buona prassi
nell’attuazione della direttiva 2006/25/CE «Radiazioni ottiche artificiali»”.
Figura 5.8 - Esempio di
pittogrammi che si possono incontrare all’ingresso di una ZLC |
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La figura 5.8 è tratta da “ Guida
non vincolante alla buona prassi nell’attuazione della direttiva 2006/25/CE
«Radiazioni ottiche artificiali»” con modifica - Lussemburgo: Ufficio delle
pubblicazioni dell’Unione europea, 2011.
La guida si riferisce agli
articoli 4 (Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi) e 5
(Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi) e agli allegati I e II
(rispettivamente i valori limite di esposizione per le radiazioni ottiche non
coerenti e le radiazioni laser) della direttiva 2006/25/CE (cfr. l’appendice L)
e fornisce un elenco delle sorgenti che, secondo una valutazione generica,
difficilmente supereranno i valori limite di esposizione.
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