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"Infissi, quando si applica l’Iva al 10%"
fonte www.edilportale.com / Normativa
11/03/2015 - L’Iva agevolata al 10% sui lavori di ristrutturazione trova dei limiti
nei beni significativi, tra cui rientrano gli infissi. Lo ha spiegato l
’Agenzia delle Entrate con la
risoluzione 25/E/2015 dei giorni scorsi.
Il Fisco ha ricordato che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ad uso abitativo beneficiano dell’Iva agevolata al 10%.
L’aliquota ridotta vale sia per la realizzazione dei lavori sia per la fornitura dei beni necessari alla realizzazione dell’intervento. Fanno eccezione i beni significativi, cioè quelli che costano più dell’intervento in sé per sé. Rientrano tra i beni significativi quelli indicati dal DM 29 dicembre 1999, come ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.
Su questi beni si applica l’Iva al 10% fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni significativi.
Ciò significa che l’aliquota agevolata si applica alla differenza tra l’importo complessivo da far pagare al committente e il valore dei beni significativi.
Per fare un esempio si può considerare un intervento di ristrutturazione che costa in totale al committente 10 mila euro. La cifra si suddivide in 4 mila euro corrispondenti ai costi per effettuare i lavori e 6 mila euro per l’acquisto degli infissi, che rientrano nei beni significativi.
Come spiegato prima, gli infissi costano più dell’intervento vero e proprio. Fino a 4 mila euro, cioè fino a concorrenza del valore della prestazione, si applicherà l’aliquota agevolata al 10%. Sulla parte eccedente, cioè sui 2 mila euro rimanenti, si dovrà invece applicare l’Iva ordinaria con aliquota al 22%.
Il Fisco ha ricordato che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ad uso abitativo beneficiano dell’Iva agevolata al 10%.
L’aliquota ridotta vale sia per la realizzazione dei lavori sia per la fornitura dei beni necessari alla realizzazione dell’intervento. Fanno eccezione i beni significativi, cioè quelli che costano più dell’intervento in sé per sé. Rientrano tra i beni significativi quelli indicati dal DM 29 dicembre 1999, come ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.
Su questi beni si applica l’Iva al 10% fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni significativi.
Ciò significa che l’aliquota agevolata si applica alla differenza tra l’importo complessivo da far pagare al committente e il valore dei beni significativi.
Per fare un esempio si può considerare un intervento di ristrutturazione che costa in totale al committente 10 mila euro. La cifra si suddivide in 4 mila euro corrispondenti ai costi per effettuare i lavori e 6 mila euro per l’acquisto degli infissi, che rientrano nei beni significativi.
Come spiegato prima, gli infissi costano più dell’intervento vero e proprio. Fino a 4 mila euro, cioè fino a concorrenza del valore della prestazione, si applicherà l’aliquota agevolata al 10%. Sulla parte eccedente, cioè sui 2 mila euro rimanenti, si dovrà invece applicare l’Iva ordinaria con aliquota al 22%.
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