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"Sulle funzioni di “alta vigilanza” del coordinatore per l’esecuzione"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
16/03/2015 -
Messe ancora una volta a punto
dalla Corte di Cassazione in questa sentenza le funzioni di “alta vigilanza” che
il legislatore ha voluto assegnare al coordinatore per
l’esecuzione nei cantieri temporanei o mobili (CSE).
La suprema Corte, nel richiamare tutti gli obblighi posti a carico del CSE nei cantieri temporanei o mobili e previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., ha tenuto a precisare che non è sufficiente che nell’esercitare il suo dovere di “alta vigilanza” il CSE si limiti a contestare alle imprese esecutrici le eventuali violazioni degli obblighi di sicurezza sul lavoro posti a loro carico dalle specifiche disposizioni di legge ma deve anche e soprattutto provvedere a verificare con continuità e tempestività che le imprese stesse abbiano adempiuto alle prescrizioni da loro impartite.
La suprema Corte, nel richiamare tutti gli obblighi posti a carico del CSE nei cantieri temporanei o mobili e previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., ha tenuto a precisare che non è sufficiente che nell’esercitare il suo dovere di “alta vigilanza” il CSE si limiti a contestare alle imprese esecutrici le eventuali violazioni degli obblighi di sicurezza sul lavoro posti a loro carico dalle specifiche disposizioni di legge ma deve anche e soprattutto provvedere a verificare con continuità e tempestività che le imprese stesse abbiano adempiuto alle prescrizioni da loro impartite.
Il caso e il ricorso in Cassazione
La Corte di Appello in parziale riforma di una sentenza
emessa dal Tribunale, ha dichiarato il datore di lavoro di un’impresa, il coordinatore
per l’esecuzione ed il capocantiere dell’impresa stessa responsabili
civilmente del reato loro ascritto di cooperazione colposa in lesioni
pluriaggravate ai danni di un lavoratore condannandoli al risarcimento del
danno subito dalla parte civile, da liquidarsi in sede civile ed al pagamento
della somma di euro 20.000,00 a titolo di provvisionale, e condannando,
altresì, il capocantiere al pagamento della predetta provvisionale in solido
con i coimputati.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione
tutti e tre gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori. Il datore di lavoro,
con riferimento alle imputazioni poste a suo carico, ha lamentata una erronea
applicazione dell’art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994, dell’ art. 2, comma 1, lett.
f-ter) del D. Lgs. n. 494/1996, dell’ art. 89, lett. b) e allegato 15 punto
3.2.1, lett. g) del D. Lgs. n. 81/2008, dell’art. 23, comma 3 del D.P.R. n.
164/1996 e dell’art. 40 c.p. e ha lamentato altresì che le imputazioni
sarebbero state basate sulla sua mera veste formale di datore di lavoro senza che
fosse stata verificata in concreto l'oggettiva sussistenza dei profili di
responsabilità colposa. Inconferente sarebbe stata in particolare, secondo lo
stesso, la contestazione di cui all’art. 23, comma 3 del D.P.R. n. 164/1996 in tema di ponteggi in
quanto tutte le attività di realizzazione, di manutenzione e di eventuale
adeguamento dei ponteggi erano di competenza della società ed il controllo
spettava invece al coordinatore per l'esecuzione. Quanto poi alla contestazione
di cui all’art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 626/1994, attinente alla valutazione
dei rischi in capo al datore di lavoro nella redazione del piano operativo di
sicurezza, la caduta di oggetti dall'alto, così come aveva notato il primo
Giudice, non poteva considerarsi rischio tipico o proprio della attività
dell’impresa quanto di un rischio di natura interferenziale che avrebbe dovuto
essere inserito nel piano di sicurezza e coordinamento. Sotto il profilo
psicologico, inoltre, non era stata considerata la nomina da parte sua di un proprio
delegato alla sicurezza il che escludeva che lo stesso avesse una propria
autonoma consapevolezza dei rischi che non riguardavano il suo ambito di
attività.
Il coordinatore, da parte sua, ha lamentato che la Corte
territoriale, dopo aver condiviso i principi di legittimità in ordine ai
compiti ed ai doveri del coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE), aveva tratto una
conclusione del tutto contraddittoria stabilendo, pur in presenza delle
segnalazioni delle inadeguatezze da lui effettuate, che, pur non essendovi un
obbligo di vigilanza quotidiana, tuttavia lo stesso doveva verificare
l'effettiva e tempestiva predisposizione dei dispositivi idonei ad
evitare la caduta degli oggetti dall'alto e che la
stessa Corte territoriale non aveva tenuto conto che con un’apposita
comunicazione aveva provveduto a sospendere l'attività lavorativa sino
all’adeguamento delle cautele di sicurezza indicate.
Il capocantiere, a sua difesa, si è dichiarato soggetto
terzo estraneo ai rapporti tra il committente e l’appaltatore sostenendo che le
funzioni di coordinamento tra i vari appaltatori onde evitare rischi da
interferenza, fossero di competenza della committenza alla quale incombe anche
la funzione di cooperazione nell'attuazione delle misure prevenzionistiche
incidenti sull'attività oggetto dell'appalto.
Le decisioni
della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi del datore di
lavoro e del coordinatore ed ha dichiarato inammissibile quello del
capocantiere. Con riferimento in particolare al ricorso presentato dal datore
di lavoro la stessa Corte ha ricordato che il Piano Operativo di Sicurezza è il
documento che il datore di lavoro è tenuto a redigere per iniziare a operare in
un cantiere. Ogni impresa esecutrice dovrà necessariamente preparare il proprio POS, da considerarsi come
piano complementare al Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e che per
redigere un POS è necessario analizzare e valutare i rischi per la salute e la
sicurezza specifici per l'impresa e per l'opera, rispetto alle caratteristiche
proprie del luogo, alle modalità operative e all'utilizzo di attrezzature. Una
volta quindi individuati i rischi è obbligatorio completare il piano operativo
di sicurezza con l'indicazione delle misure di sicurezza da adottare nelle
varie fasi lavorative e il datore di lavoro è tenuto a vigilare sulla sicurezza
dei lavori e sull'applicazione delle disposizioni prevista con il piano di
sicurezza nonché a coordinare gli interventi per garantire le misure generali
di sicurezza. La responsabilità del datore di lavoro quindi è stata basata dalla
Corte territoriale sul carente contenuto del piano in questione e sulla mancata
previsione dei rischi dei propri dipendenti connessi alla realizzazione delle
opere di saldatura secondo il concreto contesto e l’andamento che essi
assumevano.
Per quanto riguarda il ricorso del coordinatore la Corte di
Cassazione, dopo avere elencato tutti gli obblighi posti a suo carico dalle
disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza relative ai cantieri
temporanei o mobili, ha ribadito che “
trattasi
di figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli
altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si
affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria
con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità
dei lavoratori” ed ha sostenuto ancora che “
il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è titolare di una posizione
di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della
normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di ‘alta vigilanza’"
consistenti nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese,
delle disposizioni contenute nel PSC e sulla scrupolosa applicazione delle procedure
di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori, nonché nella verifica
dell'idoneità dei POS e nell'assicurazione della loro coerenza rispetto al
piano di sicurezza e coordinamento e nell'adeguamento dei piani in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando,
altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS. “
Il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori”, ha così concluso la sezione feriale penale
della suprema Corte, “
ha non soltanto
compiti organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla
realizzazione dell'opera, ma deve anche vigilare sulla corretta osservanza
delle prescrizioni del piano di sicurezza”.
Legittima quindi la Corte di Cassazione ha ritenuta la
sentenza della Corte di Appello allorquando ha affermata la corresponsabilità
del coordinatore nell'incidente occorso al lavoratore “
dovendosi escludere che la sola segnalazione in ordine alle
inadeguatezze dei ponteggi rispetto ai pericoli di caduta dall'alto, esauriva
gli obblighi gravanti nei suoi confronti, dovendosi ricomprendere anche quello
della verifica dell'effettiva e tempestiva predisposizione dei dispositivi
idonei ad evitare la caduta degli oggetti dall'alto, nei tempi dallo stesso
indicati, e dunque prima dell'accesso degli operai”.
Il ricorso del capocantiere infine è stato ritenuto dalla
Corte di Cassazione inammissibile e la stessa, nel ripetere che in tema di
infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di
garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell' obbligo di tutela impostogli
dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la
costituzione della singola posizione di garanzia per cui l'omessa applicazione
di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale
posizione, ha affermato che giustamente è stata individuata la sua
corresponsabilità per l’infortunio occorso al lavoratore in quanto il
capocantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la
qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro in quanto
sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le
direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione.
Gerardo Porreca
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