News
"Ascensori pubblici, prove giornaliere e verifiche semestrali"
fonte www.edilportale.com / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
16/03/2015 - Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha pubblicato il
Decreto 101/2015 che
aggiorna le procedure per l'apertura di un impianto di
elevazione pubblico; inoltre stabilisce prove di corretto funzionamento
da effettuare ogni giorno e verifiche periodiche con cadenze
semestrali.
Il decreto pubblicato attua quanto previsto dal DPR 8/2015 , recentemente entrato in vigore, che ha introdotto una semplificazione delle procedure sulla sicurezza degli ascensori.
Il Decreto 101/2015 stabilisce che ogni ascensore pubblico deve avere un Responsabile d’esercizio che, tra le varie incombenze, dovrà designare il personale preposto alla prove periodiche.
Tali prove sono necessarie per accertare le condizioni di efficienza degli organi e degli elementi degli ascensori che permettono la regolarità di esercizio dell'impianto e la sua sicurezza.
Ogni giorno, prima dell'inizio del servizio pubblico, il personale individuato dal Responsabile dell'Esercizio, deve procedere alla effettuazione di una o più corse di prova a vuoto.
Almeno ogni 6 mesi il Responsabile del'esercizio deve sottoporre l'impianto ai controlli e alle prove previste dalla normativa, trascrivendo i risultati sul libretto dell'ascensore, sottoscritti da lui e dal manutentore che ha effettuato le prove.
Le date di effettuazione delle verifiche semestrali sono comunicate dal Responsabile dell'Esercizio con congruo anticipo al competente dell’Ufficio speciale trasporti a impianti fissi (USTIF) al fine di consentire l'eventuale partecipazione di un proprio funzionario tecnico.
I risultati delle verifiche e delle prove periodiche devono essere verbalizzati e trasmessi agli Organi Regionali o agli Enti Locali delegati e ai rispettivi USTIF.
Infine ogni 3 anni, o in occasione di revisioni speciali o incidenti, deve presenziare ai controlli e alle prove effettuate dal Responsabile dell'Esercizio, per verificarne il corretto operato, un funzionario del settore tecnico dell'USTIF competente per territorio, ed un rappresentante dell'Organo Regionale o dell'Ente Locale delegato.
Gli USTIF possono comunque disporre in qualsiasi momento ispezioni agli impianti per verificare la sicurezza e accertare lo stato di conservazione ed il buon funzionamento degli impianti.
Le disposizioni contenute nel decreto entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto pubblicato attua quanto previsto dal DPR 8/2015 , recentemente entrato in vigore, che ha introdotto una semplificazione delle procedure sulla sicurezza degli ascensori.
Il Decreto 101/2015 stabilisce che ogni ascensore pubblico deve avere un Responsabile d’esercizio che, tra le varie incombenze, dovrà designare il personale preposto alla prove periodiche.
Tali prove sono necessarie per accertare le condizioni di efficienza degli organi e degli elementi degli ascensori che permettono la regolarità di esercizio dell'impianto e la sua sicurezza.
Ogni giorno, prima dell'inizio del servizio pubblico, il personale individuato dal Responsabile dell'Esercizio, deve procedere alla effettuazione di una o più corse di prova a vuoto.
Almeno ogni 6 mesi il Responsabile del'esercizio deve sottoporre l'impianto ai controlli e alle prove previste dalla normativa, trascrivendo i risultati sul libretto dell'ascensore, sottoscritti da lui e dal manutentore che ha effettuato le prove.
Le date di effettuazione delle verifiche semestrali sono comunicate dal Responsabile dell'Esercizio con congruo anticipo al competente dell’Ufficio speciale trasporti a impianti fissi (USTIF) al fine di consentire l'eventuale partecipazione di un proprio funzionario tecnico.
I risultati delle verifiche e delle prove periodiche devono essere verbalizzati e trasmessi agli Organi Regionali o agli Enti Locali delegati e ai rispettivi USTIF.
Infine ogni 3 anni, o in occasione di revisioni speciali o incidenti, deve presenziare ai controlli e alle prove effettuate dal Responsabile dell'Esercizio, per verificarne il corretto operato, un funzionario del settore tecnico dell'USTIF competente per territorio, ed un rappresentante dell'Organo Regionale o dell'Ente Locale delegato.
Gli USTIF possono comunque disporre in qualsiasi momento ispezioni agli impianti per verificare la sicurezza e accertare lo stato di conservazione ed il buon funzionamento degli impianti.
Le disposizioni contenute nel decreto entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 829 volte.
Pubblicità