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"D.lgs. 81/08: chi è il lavoratore?"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
17/03/2015 -
Pubblichiamo un articolo tratto da “ Articolo 19” n.
03/2014,
bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende
della Provincia di Bologna realizzato dal SIRS (Servizio
Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) con la
collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali (Provincia di
Bologna, AUSL, INAIL, DPL, organizzazioni sindacali, ...).
Ma chi è il lavoratore?
Spesso i RLS ci chiedono se le
figure che operano nei luoghi di
lavoro al di fuori del tradizionale rapporto di dipendenza a tempo
indeterminato siano da considerare a tutti gli effetti come “lavoratori” ai
fini dell’applicazione delle tutele.
In sostanza questo quesito
riguarda l’applicazione dei criteri previsti nell’art. 2 del D.Lgs 81/2008:
“1. Ai fini ed agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al
lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di
società; l’associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle
iniziative di tirocini formativi e di orientamento; l’allievo degli istituti di
istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale;
i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni.”
Come si può notare, il primo
punto è quello che ha valenza più generale: non è la tipologia contrattuale a definire
il lavoratore, e nemmeno l’essere retribuito o meno (basti pensare agli stagisti) quanto
l’operare con la propria attività lavorativa “nell’ambito dell‘organizzazione di
un datore di lavoro pubblico o privato”.
Quindi, è la dipendenza dal punto
di vista organizzativo, l’esistenza di un rapporto ordinativo tra i datore di
lavoro che definisce che cosa, dove, come, quando, con quali strumenti, con
quali modalità, con quali procedure, con quali responsabilità e compiti, ecc.,
la persona deve svolgere la sua attività, che fa scattare la definizione di
lavoratore e contestualmente tutto l’insieme degli obblighi di tutela verso
quella persona (e intendiamo tutti: dalla fornitura dei DPI, all’informazione e
formazione, alla sorveglianza sanitaria, ecc.).
Nell’Art. 2 vengono poi
esplicitamente richiamate alcune figure particolari per cui potrebbero porsi
dei problemi interpretativi, proprio per garantire la massima chiarezza
possibile.
Sono equiparati ai lavoratori ai
fini della tutela in materia di sicurezza:
1)
i soci lavoratori di cooperativa o di società, anche di fatto, che
prestano la loro attività per conto delle società e dell’ente stesso;
2)
gli associati in partecipazione di cui
all’articolo 2549, 2e seguenti del codice civile [1];
3)
i partecipanti a iniziative di tirocini formativi e di
orientamento (quindi anche stages, percorsi di alternanza studio-lavoro,
ecc.);
4)
gli allievi degli istituti di istruzione ed
universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei
quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali (limitatamente ai periodi in cui l’allievo stesso è
effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione), in
poche parole gli studenti che si trovano nelle condizioni sopraindicate;
5
) i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
della protezione civile
6) infine
i lavoratori di cui al decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, ovvero
gli
addetti ai c.d.
“lavori socialmente utili” o LSU.
Dunque, chi rimane fuori da questa definizione? Solo quei
lavoratori che sono espressamente esclusi dall’art. 2 , comma 1, lett. a,
ovvero gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf, “badanti” ,
domestici in genere, ecc.).
Articolo 2 - Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. |
È importante, in conclusione, ricordare che l’articolo 4
(Computo dei lavoratori) prevede che , ai fini della determinazione del numero
di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere
particolari obblighi non sono computati: i lavoratori appartenenti ad una serie
di tipologie puntualmente indicate nello stesso art. 4.
[1]
Codice
Civile, Libro Quinto, Del lavoro, Titolo VII Dell'associazione
in partecipazione, Art. 2549. Nozione.
Con il contratto di associazione
in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione
agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un
determinato apporto.
Qualora l'apporto dell'associato
consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati
in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal
numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati
siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo
grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui
al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste
anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo
indeterminato. (1)
Le disposizioni di cui al
secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo
mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo
assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli
organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori
e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni
sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento. (1)
(1) Comma aggiunto dalla L.
28 giugno 2012, n. 92 (G.U. del 3.07.2012, n. 153), come modificato
dall’art. 7, comma 5, lett. a), n. 2-bis, D.L.
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L.
9 agosto 2013, n. 99.
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