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"Prognosi sotto i 40 giorni: se le lesioni non sono “gravi” niente 231"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
20/03/2015 -
Con la sentenza del 25 febbraio
2015 n. 8531, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha precisato
quali siano i presupposti giuridici minimi (in termini di reato-presupposto) che
consentono l’applicazione ad un’Azienda del regime della responsabilità
amministrativa a seguito di infortunio sul lavoro, ricordando che
“in conformità al D.Lgs. n. 231 del 2001,
art. 25-septies, comma 3,
la
responsabilità giuridica dell’ente […] richiede,
con riferimento alla commissione del reato di lesioni colpose, l’avvenuta
verificazione di un’ipotesi di
lesione
grave (ai sensi dell’art.583 c.p.), ossia di una lesione comportante,
tra le altre ipotesi, la determinazione
di una malattia della durata
superiore
ai 40 giorni”.
Nella fattispecie, la Corte si è
pronunciata su un ricorso presentato da
due
Società a Responsabilità Limitata - un Hotel e la Società che a questi aveva
venduto la piscina nella quale era caduto il lavoratore infortunato - che erano
state condannate dal Tribunale alla sanzione pecuniaria di euro 15.480 ciascuna [1],
perché, avendo i rispettivi amministratori commesso il delitto di lesioni
personali colpose con violazione di norme antinfortunistiche, tali Società
“
non
avevano adottato alcun preventivo modello di organizzazione e di gestione
relativo a una politica aziendale per la salute della sicurezza […] idoneo a
prevenire reati della stessa specie”.
La Corte ha accolto il motivo di
ricorso presentato da entrambe le Società secondo cui il Tribunale “sarebbe
incorso in un’evidente contraddizione nel ritenere superiore a 40 giorni la
durata della malattia della persona offesa conseguente alla commissione del
reato presupposto, essendosi il tribunale basato su una comunicazione Asl avvenuta
in data…, a soli 20 giorni dalla verificazione dell’infortunio.”
E ha quindi annullato la sentenza
con rinvio al Tribunale di Varese per un nuovo esame.
Andando più nello specifico, la
Cassazione ha avvalorato le ragioni delle Società ricorrenti in quanto ha
riconosciuto che in effetti
“il tribunale
di Varese ha ritenuto sussistente un’ipotesi di malattia della durata superiore
a 40 giorni dapprima richiamando una comunicazione (non meglio precisata) in
data 30/3/2009 (e, pertanto, di soli quattro giorni dopo la verificazione dell’infortunio),
e in seguito sottolineando testualmente come “la persona offesa permaneva in
infortunio quantomeno sino al 15 aprile 2009, con una durata di malattia quindi
superiore a giorni 40 (cfr. comunicazione inchiesta infortuni in data
15/4/2009)”.
Dunque il Tribunale era incorso
“nell’evidente
errore di ritenere superiore al termine di 40 giorni l’intervallo di
tempo intercorso tra la data dell’infortunio del 26/3/2009
e quella relativa alla “comunicazione
inchieste infortuni” del 15/4/2009, successiva di soli 20 giorni al ridetto
infortunio.
”
Pertanto, secondo la Cassazione,
risulta
“non adeguatamente motivata la
decisione concernente la sussistenza del
necessario
presupposto fondante la responsabilità amministrativa delle società odierne
ricorrenti, consistente nella pretesa avvenuta commissione di un
reato di lesioni personali gravi, ai
sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25 septies.”
Come noto, infatti, quando il
legislatore nel 2007 con la legge 123 [2]
ha esteso il
regime della responsabilità amministrativa dell’ente ai reati di salute e
sicurezza sul lavoro [3],
non ha scelto di far seguire l’applicazione del D.Lgs.231/01 alla commissione
di tutti i tipi di lesioni personali colpose previste dall’art. 590 c.p., bensì
ha
previsto
“l’applicazione ai reati di omicidio colposo e
lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi in violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul
lavoro, delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”.
L’anno seguente, poi, l’art.9 della legge
123/2007 è stato implicitamente abrogato e sostituito dall’art.300 del D.Lgs.81/2008 - ancora in vigore - che in
ogni caso ha confermato pienamente tale scelta.
E’
importante a questo punto avere chiaro in cosa consistano le lesioni “gravi” e
le “lesioni gravissime” sotto il profilo giuridico.
Come ricordato anche
dalla Cassazione nella sentenza in commento,
se è vero che la norma che
punisce il reato di lesioni personali colpose è quella contenuta nell’articolo
590 del codice penale, le nozioni di lesioni personali
gravi o
gravissime (
che rilevano anche per le conseguenze legate alla
procedibilità d’ufficio per quanto attiene alla responsabilità penale della
persona fisica, oltre che per il fatto che rappresentano il presupposto
minimo perché si abbia
applicazione nei confronti della persona giuridica del D.Lgs. 231/2001 a
seguito dei reati di salute e sicurezza)
si ricavano da un’altra norma, che
è quella contenuta nell’articolo 583 del codice penale, di seguito
riportato:
“Art. 583. Circostanze aggravanti.
La
lesione personale è
grave […]:
1)
se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona
offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie
occupazioni per un
tempo superiore ai
quaranta giorni;
2)
se il fatto produce
l’indebolimento
permanente di un senso o di un organo;
La
lesione personale è
gravissima
[…] se dal fatto deriva:
1)
una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2)
la perdita di un senso;
3)
la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero
la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una
permanente e grave difficoltà della favella;
4)
la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.”
Va in ultimo osservato che i reati di omicidio colposo e lesioni
personali colpose gravi o gravissime atti a far scattare, se commessi
nell’interesse o a vantaggio dell’Azienda, la responsabilità
amministrativa dell’ente ai sensi del decreto 231/01, presuppongono, in
capo alla persona fisica, una
colpa
specifica [4] in
quanto la legge richiede che essi siano stati commessi con
“violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro”
[5]
e quindi, ad esempio, di quelle contenute nel D.Lgs.81/2008 o anche in fonti normative
esterne a tale decreto
.
E’ utile
ricordare, infine, che l’applicazione delle disposizioni sulla responsabilità
amministrativa consegue ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose
gravi e gravissime commessi in violazione delle norme prevenzionistiche
derivanti non solo da infortunio ma anche da malattia professionale.
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e
giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
[1] Pari
a 60 quote dell'importo di euro 258 l'una.
[2]
Legge entrata in vigore il 25 agosto 2007.
[3]
Con l’art. 9 della Legge 123/2007, poi implicitamente sostituito l’anno dopo dall’art.
300 D.Lgs.81/08.
[4] Ai
sensi dell’articolo 43 del codice penale, per “colpa specifica” si intende l’
“inosservanza di leggi, regolamenti, ordini
o discipline”.
[5] Come
recita l’attuale rubrica (cioè il titolo) dell’art. 25-
septies D.Lgs.231/01 così come modificata dall’art. 300 del
D.Lgs.81/2008.
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