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""Il salvataggio del Sistri: le nuove scadenze e i nuovi accordi""
di PuntoSicuro / Ambiente
15/09/2011 - A volte la politica del nostro paese non si dimostra molto coerente nelle sue
strategie. Dopo aver dato alla luce il SISTRI (un sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti per contrastare i fenomeni di illegalità e di
corruzione del settore e garantire maggiore tutela dell’ambiente, della
sicurezza e della salute), dopo che nel SISTRI
sono stati investiti diversi milioni di euro (almeno 70 quelli spesi dalle
aziende per seguire le diverse procedure richieste), a metà agosto il SISTRI era
stato abrogato. Abrogazione prevista dal Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”
in vigore dal 13 agosto scorso. Abrogazione
avvenuta non senza contestazioni nella società civile e nelle parti sociali che
vedevano nella fine del SISTRI
un incauto regalo alle ecomafie.
Tuttavia il 4 settembre 2011 la Commissione Bilancio del Senato ha
approvato all’unanimità un
emendamento relativo
alla conversione in legge del Decreto Legge 138/2011 che salva il Sistema di
tracciabilità dei rifiuti. E dopo l’approvazione al Senato del
maxiemendamento sostitutivo dell’articolo unico del Disegno
di Legge n. 2887 di conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, c’è stata anche l’approvazione alla Camera.
Queste le novità nel SISTRI
come indicante nell’emendamento che modifica all’articolo 6 il Decreto Legge
138/2011:
2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l’efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l’obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l’efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l’obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle
quali, in considerazione della quantità e dell’assenza di specifiche
caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le
procedure previste per i rifiuti speciali non
pericolosi.
3-bis. Gli operatori che producono
esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di
gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri
adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già
previste per le associazioni di categoria.
Dunque
il SISTRI entrerà in vigore il 9
febbraio 2012 e le imprese interessate avranno così ancora cinque mesi di
tempo per entrare a pieno regime nel complicato meccanismo del sistema di
controllo di tracciabilità.
Inoltre, come dichiarato dal Ministro per l’Ambiente, il ministero si
confronterà con le rappresentanze di imprese e gestori per
verificare le criticità emerse ed arrivare ad
un sistema “più
semplice di quello che si
pensa, sicuramente più facile da utilizzare rispetto al modulo cartaceo che
consente abusi difficili da rintracciare''.
Sempre in relazione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti,
segnaliamo la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’
Accordo fra Governo, Regioni e Autonomie locali in
merito alla gestione delle informazioni sulla tracciabilità dei rifiuti, ai
sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
L’accordo - in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 - ricorda
che la legislazione affida a Regioni, Province e Comuni la “competenza,
rispettivamente, per il rilascio delle autorizzazioni e delle comunicazioni
degli impianti di gestione
dei rifiuti” e che è necessario che le Amministrazioni pubbliche “operino
congiuntamente ed in una logica d’insieme per superare le difficoltà applicative
e per conseguire un migliore e sempre più efficace funzionamento del SISTRI
al fine di garantire maggiore controllo e trasparenza del sistema”.
Insomma il SISTRI “deve rappresentare uno strumento di una politica
ambientale più mirata al conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale, di
sicurezza e di salvaguardia della salute dei cittadini che presuppone,
necessariamente, una maggiore condivisione delle scelte e degli interventi da
parte di tutte le istituzioni coinvolte a livello territoriale”.
Dunque per garantire un’
efficace gestione
delle informazioni sulle autorizzazioni e sulle comunicazioni relative alla
procedure semplificate, con il presente accordo si mettono in atto
diverse
iniziative:
- “Regioni, Province, Comuni e Arpa accedono al SISTRI,
attraverso il catasto telematico, per finalità di consultazione delle
informazioni ivi contenute, nel rispetto della vigente normativa in materia di
trattamento dei dati. I contenuti minimi, disponibili tramite il catasto
telematico, relativi alle attività di produzione e di gestione
dei rifiuti, comprendenti almeno le informazioni già contenute nel MUD, i
tempi e le modalità di condivisione degli stessi sono individuati nell’allegato
2”. In particolare, per l’esercizio delle funzioni attribuite dall’ordinamento
in materia di vigilanza, controllo ed accertamento degli illeciti commessi in
violazione della normativa sui rifiuti, “Province ed ARPA accedono alle
informazioni contenute nei registri cronologici e nelle schede di movimentazione
del SISTRI
secondo quanto previsto all’art. 188 -bis , comma 3 del decreto legislativo
152/2006 e nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei
dati”. Nell’accordo si fa anche riferimento alle specifiche disposizioni
riguardanti i rifiuti urbani prodotti nella Regione Campania;
- “le Regioni, le Province, e i Comuni per il tramite dell’ANCI, assicurano
la piena collaborazione ed adottano i provvedimenti necessari per assicurare il
rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti
negli ambiti territoriali di competenza;
- al SISTRI
dovranno confluire, con i tempi e modalità stabiliti dall’accordo, “tutte le
informazioni sugli atti autorizzativi e sulle comunicazioni riguardanti le
attività di recupero in procedura semplificata, degli impianti di recupero e/o
smaltimento
dei rifiuti, attraverso l’interconnessione con il Catasto telematico”;
- “il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
assicura che l’ISPRA si impegnerà a rendere disponibili, con lo stesso formato
individuato dall’allegato 1, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, non
dotati di sistemi informativi strutturati, le banche dati relative alle
autorizzazioni e comunicazioni del territorio di propria competenza;
- “al fine di garantire l’attuazione del presente Accordo, verrà istituito
presso l’ ISPRA, che ne
assumerà la Presidenza e la segreteria operativa, un apposito Comitato
consultivo”.
Si sottolinea infine che il presente Accordo “ha la durata di tre anni ed è
tacitamente rinnovato, fatta salva la possibilità di modificarlo o di integrarlo
con un successivo Accordo”.
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