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"Regolamento europeo DPI: gli obblighi degli operatori economici"
di www.puntosicuro.it / D.P.I.
11/11/2016 - Gli
operatori economici “
dovrebbero essere
responsabili della conformità dei DPI alle prescrizioni del presente
regolamento, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di
fornitura, in modo da garantire un elevato livello di salvaguardia di
interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione degli
utilizzatori, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione”. E tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione “
dovrebbero
adottare misure atte a garantire che siano messi a disposizione sul
mercato solo DPI conformi al presente regolamento. Il presente
regolamento dovrebbe stabilire una ripartizione chiara e proporzionata
degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella
catena di fornitura e distribuzione”.
Questi sono alcuni dei “considerando” contenuti nel nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale in merito agli operatori economici (fabbricante, mandatario, importatore e distributore). Nuovo regolamento che, benché già in vigore, si applicherà – con alcune eccezioni - solo dal
21 aprile 2018: da quella data sarà abrogata la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri
relative ai dispositivi di protezione individuale. Direttiva attuata in
Italia dal D.Lgs. n. 475 del 4 dicembre 1992.
E anche riguardo ai tempi di applicazione del Regolamento i
“considerando” indicano che per concedere ai fabbricanti e agli altri
operatori economici tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti del
nuovo regolamento, “
è necessario prevedere un congruo periodo di
transizione dopo l'entrata in vigore del medesimo, durante il quale i
DPI conformi alla direttiva 89/686/CEE potranno ancora essere immessi
sul mercato”. E nelle disposizioni transitorie del regolamento è
indicato che “gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione
sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva 89/686/CEE conformi
a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al
21 aprile 2019”.
Ci soffermiamo brevemente sugli
obblighi degli operatori economici (Capo II del Regolamento 2016/425) con riferimento specifico agli
obblighi dei fabbricanti (Articolo 8).
Si indica, ad esempio, che all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale,
i fabbricanti “garantiscono che siano stati progettati e fabbricati
conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui
all'allegato II”. Requisiti essenziali presentati in vari articoli dal
nostro giornale.
Inoltre i fabbricanti “redigono la documentazione tecnica di cui
all'allegato III («documentazione tecnica») ed eseguono o fanno eseguire
la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui
all'articolo 19. Qualora la conformità di un DPI ai requisiti essenziali
di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata secondo la
procedura appropriata, i fabbricanti redigono la dichiarazione di
conformità UE a norma dell'articolo 15 e appongono la marcatura CE di
cui all'articolo 16”.
Rimandando ad una lettura integrale del regolamento, che si
sofferma su vari aspetti relativi agli obblighi dei fabbricanti,
ricordiamo, infine, che questi operatori economici laddove ritengano o
abbiano motivo di ritenere che un dispositivo di protezione individuale
da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento,
“prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo
conforme o, a seconda dei casi, a ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre,
qualora il DPI presenti un rischio, i fabbricanti ne informano
immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sui
cui mercati lo hanno messo a disposizione, indicando in particolare i
dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva
presa”.
Veniamo brevemente ai
mandatari, ricordando che il
fabbricante “può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario”. E
tale mandatario esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal
fabbricante.
Il mandato consente al mandatario di “svolgere almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza
del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione
tecnica per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul
mercato del DPI;
b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale
competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la
documentazione necessarie a dimostrare la conformità del DPI;
c) se le autorità nazionali competenti lo richiedono, cooperare con
esse a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati
dal DPI che rientra nel suo mandato”.
Alcune brevi indicazioni sugli
obblighi degli importatori.
Innanzitutto gli importatori devono immettere sul mercato solo DPI conformi.
Infatti prima di immettere un DPI sul mercato “gli importatori si
accertano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione
della conformità appropriata di cui all'articolo 19. Essi si assicurano
che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, che il DPI
rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti e che
il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8,
paragrafi 5 e 6. L'importatore che ritenga o abbia motivo di ritenere
che un DPI non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di
sicurezza applicabili di cui all'allegato II, non lo immette sul mercato
fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il DPI
presenti un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le
autorità di vigilanza del mercato”.
Anche importatori, che come i fabbricanti garantiscono che il DPI
sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto
1.4 dell'allegato II, laddove ritengano o abbiano motivo di ritenere che
un DPI da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente
regolamento, “prendono immediatamente le misure correttive necessarie a
renderlo conforme o, a seconda dei casi, a ritirarlo o a richiamarlo.
Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, gli importatori ne
informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati
membri sui cui mercati lo hanno messo a disposizione, indicando in
particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura
correttiva presa”.
Concludiamo riportando qualche indicazione sugli
obblighi dei distributori.
Il regolamento indica che quando mettono un dispositivo di protezione individuale a disposizione sul mercato, “i distributori esercitano la dovuta diligenza in relazione ai requisiti del presente regolamento”.
In particolare prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, i
distributori “verificano che esso rechi la marcatura CE e sia
accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle
informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, in una lingua
facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori
finali dello Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul
mercato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i
requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10,
paragrafo 3, rispettivamente. Il distributore che ritenga o abbia motivo
di ritenere che un DPI non sia conforme ai requisiti essenziali di
salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II non lo mette a
disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme.
Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, il distributore ne informa
il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato”.
Ricordiamo infine che (articolo 12)
un importatore o distributore è considerato un fabbricante
- ed è soggetto agli obblighi del fabbricante - “quando immette un DPI
sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale o modifica DPI già
immessi sul mercato in modo tale che la conformità al presente
regolamento possa risultare compromessa”.
RTM
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