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"Conversione DL Riaperture (33/2020): le misure anti-Covid-19 fino al 31 luglio"
di Salute e sicurezza sul lavoro / Normativa
16/07/2020 -
Il
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 cd.
Decreto Riaperture viene convertito in legge (
L.74/2020)
e trova spazio sulla Gazzetta Ufficiale di oggi. Il DL 33/2020
interveniva sulle limitazioni alla libertà di circolazione e di
movimento, nella
"fase 2" della gestione dell'emergenza epidemiologica.
Superato il voto in Aula del 14 luglio, il disegno di legge di conversione in legge del DL 33/2020 passa con emendamenti al Senato, che hanno introdotto l'articolo 1-bis, il comma 2-bis dell'articolo 2 e ulteriori modifiche di carattere, per lo più, ordinamentale che andremo a vedere.
Le sue misure si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020 (articolo 3, comma 1) in correlazione con il DPCM del 14 luglio 2020 che abbiamo analizzato ieri.
• il divieto di movimento per le persone in quarantena (articolo 1, commi 6 e 7);
• il divieto di assembramento in luoghi pubblici e aperti al pubblico e le condizioni al verificarsi delle quali è possibile consentire lo svolgimento di mostre, manifestazioni, riunioni convegni ed altri eventi simili che prevedono la compresenza di più persone. Nell'ambito di tale contesto si stabilisce che il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (articolo 1, commi da 8 a 12);
• le regioni monitorino con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale (articolo 1, comma 16).
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale ("Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Superato il voto in Aula del 14 luglio, il disegno di legge di conversione in legge del DL 33/2020 passa con emendamenti al Senato, che hanno introdotto l'articolo 1-bis, il comma 2-bis dell'articolo 2 e ulteriori modifiche di carattere, per lo più, ordinamentale che andremo a vedere.
Le sue misure si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020 (articolo 3, comma 1) in correlazione con il DPCM del 14 luglio 2020 che abbiamo analizzato ieri.
Da segnalare
fra le NOVITA':
le regolamentazioni degli spostamenti, i richiami ai divieti di
movimento in quarantena, i divieti di assembramento in luoghi pubblici e
aperti al pubblico, le regole per mostre, manifestazioni, riunioni
convegni, la scuola (con il richiamo al DL Scuola) il richiamo ai
Protocolli condivisi per la Sicurezza delle Attività produttive ed
economiche e la possibilità per il Commissario Straordinario per
l'emergenza COVID-19 cOVID-19 di stipulare appositi
protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di
disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio delle
mascherine facciali di tipo chirurgico.
Le novità del DL 33/2020 - articolo 1
Il testo del DL 33/2020 presenta alcune novità introdotte in Senato
• una nuova regolamentazione degli
spostamenti nel territorio della regione, fra regioni e verso l'estero (articolo 1 commi da 1 a 5);• il divieto di movimento per le persone in quarantena (articolo 1, commi 6 e 7);
• il divieto di assembramento in luoghi pubblici e aperti al pubblico e le condizioni al verificarsi delle quali è possibile consentire lo svolgimento di mostre, manifestazioni, riunioni convegni ed altri eventi simili che prevedono la compresenza di più persone. Nell'ambito di tale contesto si stabilisce che il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (articolo 1, commi da 8 a 12);
• che le attività dei
servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole
e negli enti, anche privati, preposti alla formazione e all'istruzione
siano svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi
dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 19/2020 (articolo 1, comma 13).
Le novità del DL 33/2020 - articolo 1 bis
L'articolo 1-bis integra
l'articolo 122 del
decreto-legge n. 18/2020,
DL Cura Italia che prevedeva la nomina con DPCM del
Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica COVID-19 e
gli assegnava risorse a valere sul Fondo emergenze nazionali. Ora si
aggiunge che per assicurare il più ampio accesso da parte della
popolazione alle mascherine facciali di tipo chirurgico, possa
stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese
distributrici al fine di disciplinare i
prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad
assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni,
ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti dell'eventuale
differenza rispetto ai prezzi di acquisto, ferma restando la facoltà di
cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a
quello di acquisto (articolo 1-bis).
Le novità del DL 33/2020 - articolo 2
Nell'articolo 2
si sottolinea che le misure di contenimento siano adottate con uno o
più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i ministri
competenti e
i presidenti delle regioni interessate (nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni) ovvero il
Presidente della Conferenza delle regioni
e delle province autonome (nel caso in cui riguardino l'intero
territorio nazionale). Resta il vaglio del Comitato tecnico-scientifico
per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e
proporzionalità.
Le novità del DL 33/2020 - articolo 5
Si sottolinea all'articolo 5, comma 3, la clausola generale di
neutralità finanziaria in base alla quale:
• le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di
protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio
nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni
o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali
(articolo 1, commi 14 e 15);• le regioni monitorino con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale (articolo 1, comma 16).
DIVIETI DI MOBILITA'
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI
A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
SANZIONI
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale ("Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
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