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"DUVRI: cosa contiene? Chi è tenuto a redigerlo e le novità normative"
di Redazione / D.U.V.R.I.
10/09/2020 -
Il
DUVRI è
un documento tecnico, operativo e gestionale, da allegare al Contratto
di Appalto, che contiene le misure volte all'eliminazione dei rischi
nelle aree interessate dall'esecuzione dei lavori, dei servizi o delle
forniture, ove si concretizzano, anche se con discontinuità spaziale e
temporale, le interferenze lavorative tra le diverse attività.
Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi sono quelli indicati nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 al punto 4.4.1.b) e non sono soggetti a ribasso.
Ove il DUVRI registri assenza di interferenze è opportuno indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo dei costi per la sicurezza è pari a "zero". In tal modo, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.
• descrizione delle attività svolte dagli Appaltatori;
identificazione di percorsi e/o locali a disposizione dell'Appaltatore (viabilità, servizi igienici, refettori, ecc.);
• valutazione dei rischi di interferenza nelle aree di lavoro (previa individuazione dei rischi e delle sovrapposizioni spazio-temporali);
• cronoprogramma delle attività che evidenzi:
1. le attività oggetto dell'appalto;
2. le aree di lavoro nelle quali saranno svolte le attività;
3. le attività lavorative omogenee per rischio;
4. gli esecutori delle attività.
• organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare;
• computo estimativo dei costi della sicurezza;
• coordinamento delle fasi lavorative.
Le linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/16 redatte dall'ANAC, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", prevedono che il DUVRI sia redatto dal RUP su delega del "soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". E cosi tutti gli altri compiti previsti dall'art. 26.
Tale figura definibile come "Committente Appaltante", frequentemente nelle grandi P.A. non coincide con il "Datore di Lavoro attuatore". Ad esempio, il Dirigente di un istituto scolastico è considerato Datore di Lavoro della propria scuola e, come tale, è tenuto, ai sensi dell'art. 26, ad elaborare il DUVRI, tuttavia questo soggetto non è il Committente dell'appalto, che potrebbe essere invece il Comune o l'Ente proprietario dell'edificio.
Nei casi in cui il contratto sia affidato da una centrale di committenza, o in tutti i casi in cui il Datore di Lavoro non coincida con il Committente l'art 26, comma 3 ter prevede che:
• Il soggetto che affida il contratto redige, prima dell'affidamento, il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.
• Successivamente, prima dell'esecuzione del contratto, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, integra il DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui sarà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
"L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle Imprese del Piano di Sicurezza e di Coordinamento - PSC di cui all'art. 100, nonché la redazione del Piano Operativo della Sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui al'art. 17 comma 1 lett. a), all'art. 26 comma 1 lettera b), 2, 3 e 5 ed all'art. 29 comma 3", tra cui, quindi anche la redazione del DUVRI.
Anche in uno stabilimento industriale, se uno degli appalti da affidare riguarda l'esecuzione di lavori edili o d'ingegneria civile, che richiede la nomina dei coordinatori per la sicurezza, il regime da applicare non sarà più quello dell'art. 26, ma quello del Capo I del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/08.
In questo caso, infatti, il PSC redatto dal CSP, come previsto al punto 2.2.1. dell'allegato XV, dovrà prendere in considerazione "i fattori esterni che comportano rischi per il cantiere ed eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante".
Ovviamente le informazioni sui primi saranno acquisite dal CSP mediante una disamina preventiva del/i DUVRI mentre i secondi saranno comunicati dal CSP al Datore di lavoro committente, affinché valuti l'eventuale necessità di aggiornamento del/i DUVRI che regolano il rapporto con le imprese che eseguono altre tipologie di lavori, servizi o forniture.
1. In alternativa al DUVRI, il committente potrà individuare, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, di cui all'art. 29, comma 6 ter, con riferimento sia all'attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.
2. Esonero dall'obbligo di redazione del DUVRI o dell'individuazione dell'incaricato relativamente:
• all'affidamento di servizi di natura intellettuale;
• alle mere forniture di materiali o attrezzature;
• ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
In merito al comma 3, non essendo presenti ulteriori indicazioni normative, spetterà al Datore di Lavoro committente definire i requisiti per la scelta di un soggetto che abbia le necessarie formazione, esperienza e competenza professionali e le modalità per sovrintendere efficacemente alla cooperazione ed al coordinamento delle attività interferenti.
Per quanto riguarda il comma 3 bis l'esonero alla redazione del DUVRI non è da intendersi come esonero da qualsivoglia tipologia di coordinamento, in quanto anche le attività ivi previste possono causare rischi di interferenza; esse andranno comunque gestite per mezzo di procedure che garantiscano la sicurezza di tutti i soggetti interessati dalle attività.
Vediamo di seguito i rischi oggetto di considerazione nella
predisposizione del DUVRI, i contenuti minimi da redigere, le applicazioni nel settore appalti e per i
cantieri temporanei e mobili, le ultime novità introdotte dal DL del FARE e uno strumento utile per la sua redazione!
Quali rischi prende in considerazione il DUVRI?
I rischi da prendere in considerazione sono
quelli provenienti dall'ambiente di lavoro
nei confronti dell'appaltatore e quelli generati dall'attività
dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori che operano nel proprio
ambiente di lavoro. Esso va
redatto dal Datore di Lavoro committente ed
allegato al contratto d'appalto o di opera, nonché adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Il
DUVRI non prende in considerazione i rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi sono quelli indicati nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 al punto 4.4.1.b) e non sono soggetti a ribasso.
Ove il DUVRI registri assenza di interferenze è opportuno indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo dei costi per la sicurezza è pari a "zero". In tal modo, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.
DUVRI: quali sono i contenuti minimi del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze?
I contenuti minimi del DUVRI possono essere così esemplificati:
•
descrizione dell'Azienda Committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso le aree ed i reparti interessati dalle attività oggetto dell'appalto;• descrizione delle attività svolte dagli Appaltatori;
identificazione di percorsi e/o locali a disposizione dell'Appaltatore (viabilità, servizi igienici, refettori, ecc.);
• valutazione dei rischi di interferenza nelle aree di lavoro (previa individuazione dei rischi e delle sovrapposizioni spazio-temporali);
• cronoprogramma delle attività che evidenzi:
1. le attività oggetto dell'appalto;
2. le aree di lavoro nelle quali saranno svolte le attività;
3. le attività lavorative omogenee per rischio;
4. gli esecutori delle attività.
• organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare;
• computo estimativo dei costi della sicurezza;
• coordinamento delle fasi lavorative.
DUVRI e appalti: chi deve redigere il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze?
Nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici ( D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.), l'art. 26, al comma, 3 stabilisce che il DUVRI è redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.Le linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/16 redatte dall'ANAC, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", prevedono che il DUVRI sia redatto dal RUP su delega del "soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". E cosi tutti gli altri compiti previsti dall'art. 26.
Tale figura definibile come "Committente Appaltante", frequentemente nelle grandi P.A. non coincide con il "Datore di Lavoro attuatore". Ad esempio, il Dirigente di un istituto scolastico è considerato Datore di Lavoro della propria scuola e, come tale, è tenuto, ai sensi dell'art. 26, ad elaborare il DUVRI, tuttavia questo soggetto non è il Committente dell'appalto, che potrebbe essere invece il Comune o l'Ente proprietario dell'edificio.
Nei casi in cui il contratto sia affidato da una centrale di committenza, o in tutti i casi in cui il Datore di Lavoro non coincida con il Committente l'art 26, comma 3 ter prevede che:
• Il soggetto che affida il contratto redige, prima dell'affidamento, il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.
• Successivamente, prima dell'esecuzione del contratto, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, integra il DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui sarà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
DUVRI per cantieri temporanei e mobili: chi deve redigere il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze?
In Riferimento all'eventuale possibilità di redigere il DUVRI anche per i cantieri temporanei o mobili, il comma 2 dell'art. 96 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. afferma che:"L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle Imprese del Piano di Sicurezza e di Coordinamento - PSC di cui all'art. 100, nonché la redazione del Piano Operativo della Sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui al'art. 17 comma 1 lett. a), all'art. 26 comma 1 lettera b), 2, 3 e 5 ed all'art. 29 comma 3", tra cui, quindi anche la redazione del DUVRI.
Anche in uno stabilimento industriale, se uno degli appalti da affidare riguarda l'esecuzione di lavori edili o d'ingegneria civile, che richiede la nomina dei coordinatori per la sicurezza, il regime da applicare non sarà più quello dell'art. 26, ma quello del Capo I del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/08.
In questo caso, infatti, il PSC redatto dal CSP, come previsto al punto 2.2.1. dell'allegato XV, dovrà prendere in considerazione "i fattori esterni che comportano rischi per il cantiere ed eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante".
Ovviamente le informazioni sui primi saranno acquisite dal CSP mediante una disamina preventiva del/i DUVRI mentre i secondi saranno comunicati dal CSP al Datore di lavoro committente, affinché valuti l'eventuale necessità di aggiornamento del/i DUVRI che regolano il rapporto con le imprese che eseguono altre tipologie di lavori, servizi o forniture.
Se per l'esecuzione dei lavori edili o d'ingegneria civile opererà invece
un'unica impresa,
non sussistendo gli obblighi di nomina del CSP e del CSE e la redazione
del PSC, le interferenze dovranno essere gestite con un DUVRI e l'unica
impresa esecutrice dovrà comunque redigere il proprio POS.
DUVRI: le novità introdotte dal "Decreto del Fare"
In ultimo il
D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto del "fare") ha modificato l'art. 26, introducendo ai commi 3 e 3 bis le seguenti innovazioni:1. In alternativa al DUVRI, il committente potrà individuare, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, di cui all'art. 29, comma 6 ter, con riferimento sia all'attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.
2. Esonero dall'obbligo di redazione del DUVRI o dell'individuazione dell'incaricato relativamente:
• all'affidamento di servizi di natura intellettuale;
• alle mere forniture di materiali o attrezzature;
• ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
In merito al comma 3, non essendo presenti ulteriori indicazioni normative, spetterà al Datore di Lavoro committente definire i requisiti per la scelta di un soggetto che abbia le necessarie formazione, esperienza e competenza professionali e le modalità per sovrintendere efficacemente alla cooperazione ed al coordinamento delle attività interferenti.
Per quanto riguarda il comma 3 bis l'esonero alla redazione del DUVRI non è da intendersi come esonero da qualsivoglia tipologia di coordinamento, in quanto anche le attività ivi previste possono causare rischi di interferenza; esse andranno comunque gestite per mezzo di procedure che garantiscano la sicurezza di tutti i soggetti interessati dalle attività.
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