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"Scadenze antincendio: rinvio a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza "

di Redazione / Normativa

15/01/2021 - Le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell' iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all'art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i. conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza" (che attualmente è stata prorogata al 30 aprile 2021 - per effetto del DL n.2/2021).

Ricostruisce la situazione normativa la Circolare DCPREV 16655 del 09 dicembre 2020 disponibile in allegato.


Cosa prevede il DL 125/2020 ed il DL Cura Italia convertito

La LEGGE di conversione (27 novembre 2020, n. 159) del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020, n. 248) che prorogava lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021 (ORA 30 APRILE 2021)

all' ARTICOLO 3-bis

"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il l o agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (n.d.r: 4 dicembre 2020), e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2".

Ricordiamo che sempre il DL Cura Italia convertito, all'art. 103 genericamente dispone che

"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,..., in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".



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