"Scadenze antincendio: rinvio a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza "
di Redazione / Normativa
Ricostruisce la situazione normativa la Circolare DCPREV 16655 del 09 dicembre 2020 disponibile in allegato.
Cosa prevede il DL 125/2020 ed il DL Cura Italia convertito
La LEGGE di conversione (27 novembre 2020, n. 159) del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020, n. 248) che prorogava lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021 (ORA 30 APRILE 2021)
all' ARTICOLO 3-bis
- dispone la "Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza" e
- introduce il comma 2 sexies all'articolo 103 del DL CURA ITALIA (DL 125/2020) convertito dalla Legge 27 novembre 2020 n. 159 che a sua volta dispone:
"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il l o agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (n.d.r: 4 dicembre 2020), e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2".
Ricordiamo che sempre il DL Cura Italia convertito, all'art. 103 genericamente dispone che
"Tutti
i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti
abilitativi comunque denominati,..., in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e
la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta
giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza".
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