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"Classificazione ed etichettatura di sostanze e preparati"

di REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals / Normativa

30/05/2011 - Attualmente esistono diversi sistemi di classificazione ed etichettatura (C&L: Classification & Labelling) a livello mondiale. La stessa sostanza potrebbe essere classificata come "tossica" negli Stati Uniti, "nociva" nell'Unione Europea e "non pericolosa" in Cina. Per eliminare queste differenze e migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente in tutti i paesi, si è deciso di sviluppare un Sistema globale armonizzato (GHS) per la classificazione e l'etichettatura dei prodotti chimici sotto l'egida delle Nazioni Unite. Il GHS è stato formalmente adottato nel 2002 dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e sottoposto a revisione nel 2005 e 2007. Il suo obiettivo è quello di migliorare la comunicazione relativa ai rischi per i lavoratori, i consumatori, i servizi di emergenza e nei trasporti mediante etichette armonizzate e, ove del caso, schede di dati di sicurezza armonizzate. Poiché il sistema GHS è costituito da una serie di raccomandazioni internazionali, la sua applicazione è facoltativa. Tuttavia, alla stregua della maggior parte dei paesi, l'Unione Europea ha voluto renderle obbligatorie integrandole nel diritto comunitario. Nel 2009 i criteri del sistema GHS sono quindi inclusi nella normativa che disciplina i trasporti nell'Unione Europea. Quanto alla fornitura e all'uso delle sostanze chimiche, la Commissione Europea, verso la fine del 2008, ha adottato il cosiddetto regolamento "CLP" (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose che, nel medio termine, andrà a sostituire il sistema attualmente in vigore. Tale regolamento è basato sui criteri di classificazione e sulle regole di etichettatura del sistema GHS, ma è anche il risultato di 40 anni di esperienza maturata attraverso l'attuazione della legislazione comunitaria sulle sostanze chimiche. Il livello di protezione ottenuto viene mantenuto attraverso classi di pericolo comunitarie non ancora parte del sistema GHS e conservando alcune delle attuali regole di classificazione ed etichettatura. Inoltre, tutte le classi di pericolo del GHS sono state riviste alla luce del regolamento, mentre alcune categorie (livelli di gravità del pericolo all'interno di una classe) non interessate dalla normativa corrente non sono incluse. Il regolamento CLP integra alcune classi o categorie di pericolo non presenti nell'attuale normativa UE relativa alla fornitura e all'utilizzo, ma sono – o saranno – parte del sistema di trasporto nell'ambito della UE. Il regolamento CLP include gli emendamenti necessari da apportare al REACH e alcune disposizioni del REACH verranno trasferite nel regolamento CLP: 1. obbligo per le aziende di classificare le proprie sostanze e miscele e notificarne le classificazioni; 2. elaborazione di un elenco armonizzato di sostanze classificate a livello comunitario; 3. definizione di un inventario di classificazione ed etichettatura costituito da tutte le notifiche e classificazioni armonizzate di cui sopra. Poiché le schede dei dati di sicurezza rappresentano lo strumento principale per la comunicazione ai sensi del regolamento REACH, le disposizioni sulle schede dei dati di sicurezza restano invariate. Il regolamento segue la terminologia GHS: il termine "sostanza" viene mantenuto, mentre "preparato" viene sostituito da "miscela"; il termine "categoria di pericolo" viene sostituito da "classe di pericolo". La classe di pericolo indica la natura del pericolo fisico, per la salute o per l'ambiente. Alcune classi di pericolo possono comprendere differenziazioni, altre posso comprendere categorie di pericolo. Il regolamento CLP definisce 28 classi di pericolo: 16 classi di pericolo fisico, 10 classi di pericolo per la salute umana, una classe di pericolo per l'ambiente e una classe supplementare per le sostanze pericolose per lo strato di ozono. Le classi basate sulle proprietà fisico-chimiche sono diverse dalle attuali categorie di pericolo. Esse tengono conto delle classi definite nella legislazione internazionale riguardante il trasporto di merci pericolose. Alcune classi non sono quindi note agli utilizzatori europei. D'altra parte, i pericoli per la salute sono simili ai pericoli definiti dal sistema attualmente in vigore anche se sono organizzati e assegnati diversamente all'interno delle classi di pericolo. I criteri di classificazione dei due sistemi - ad esempio le regole utilizzate per stabilire che una sostanza chimica appartiene a una classe di pericolo e a una categoria nell'ambito di questa classe - potrebbero essere diversi. Inoltre, è probabile che le modifiche ai valori soglia e ai metodi di calcolo delle miscele porteranno alla classificazione di un maggior numero di sostanze chimiche. Conformemente al regolamento, l'etichettatura comprende elementi che, per la maggior parte, sono diversi da quelli attualmente utilizzati nei luoghi di lavoro in Europa. Le informazioni richieste sono gli identificatori del prodotto, l'identità del fornitore, i simboli di pericolo, le parole di segnalazione, le frasi di rischio e i messaggi di attenzione. Il regolamento prevede la contemporaneità del sistema attuale e dei sistemi CLP durante un periodo di transizione. A partire dal 1° dicembre 2010, le etichette delle sostanze dovranno essere conformi al nuovo sistema CLP ma, oltre alla nuova classificazione, nelle schede dei dati di sicurezza dovrà essere menzionata anche quella prevista dal sistema attualmente in vigore. Fino al 1° giugno 2015, le aziende incaricate dell'etichettatura delle sostanze chimiche saranno libere di utilizzare uno dei due sistemi per le miscele. Se si sceglie il nuovo sistema, l'etichetta dovrà essere preparata di conseguenza, ma nella scheda dei dati di sicurezza dovranno essere riportate entrambe le classificazioni. A partire dal 1° giugno 2015, le direttive correnti verranno abrogate e interamente sostituite dal nuovo regolamento CLP.

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