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"Non ci sono attenuanti nel caso di adempimento delle prescrizioni"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
23/03/2015 -
Commento a cura di Gerardo Porreca
La Corte di Cassazione si è espressa in questa sentenza sulla possibilità di concedere un’
attenuante comune allorquando un datore di lavoro abbia provveduto ad adempiere alle
prescrizioni impartite dagli ispettori dell’organo di vigilanza in
materia di salute e di sicurezza sul lavoro. L’adempimento delle
prescrizioni, ha sostenuto la suprema Corte nella sentenza, non essendo
un ravvedimento spontaneo diretto ad attenuare o elidere le conseguenze
dannose o pericolose del reato ma essendo invece imposto in applicazione
delle disposizioni di cui all’art. 20 e seguenti del D. Lgs. 19/12/1994
n. 758,
non costituisce un requisito per la concessione di una circostanza attenuante comune prevista
dall’articolo 62 c.p. punto 6 seconda ipotesi. Tale concessione,
infatti, è di natura soggettiva e trova fondamento allorquando il
colpevole, dopo la consumazione del reato ma prima del giudizio, si
adoperi spontaneamente ed efficacemente per eliminare o attenuare le
conseguenze dannose o pericolose del reato medesimo.
Le
contravvenzioni e il ricorso in Cassazione
La Corte di Appello ha parzialmente riformato una sentenza
emessa dal Tribunale nei confronti del titolare di una impresa
edile nonché responsabile di cantiere rideterminando la pena in cinque mesi
di arresto. Al datore di lavoro erano stati contestati i reati previsti dagli
articoli 17, 18 e 96 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 per avere omesso di provvedere
alla nomina di un responsabile
del servizio di protezione e prevenzione e di affidare mansioni ai
lavoratori adeguate alle loro capacità e alle condizioni relative alla loro
sicurezza e per avere omesso di redigere il piano operativo di
sicurezza e di valutare i rischi connessi all'attività svolta nell’impresa.
L’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto
ricorso in Cassazione per
l'annullamento della sentenza adducendo come prima motivazione quella di non
avere assunto la qualifica di datore di lavoro, presupposto indispensabile per
l'applicabilità della normativa antinfortunistica, per cui lo stesso non poteva
essere dichiarato responsabile in ordine ai reati contestati. L’imputato ha
lamentato, altresì, la mancata concessione delle attenuanti richieste,
considerata la buona condotta dallo stesso tenuta susseguente alla notifica
delle contestazioni per avere prontamente adempiuto alle prescrizioni impartite
dagli ispettori della ASL, così come risultato dal verbale acquisito agli atti
del processo, nonché per la minima offensività delle violazioni contestate,
consistenti in rilievi di carattere formale che non avrebbe giustificato
l'irrogazione della pena detentiva a scapito di quella pecuniaria e per la
pendenza ancora a suo carico di un unico precedente, datato nel tempo.
Le decisioni
della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha considerato
infondato il ricorso presentato. Per quanto riguarda il primo
motivo la suprema Corte ha fatto osservare che era emersa chiaramente dal testo
della sentenza impugnata che lo stesso aveva rivestito la qualifica giuridica
soggettiva di datore
di lavoro, elemento non oggetto di alcuna specifica doglianza ed emerso persino
dalla documentazione allegata al ricorso, e che comunque lo stesso aveva
adempiuto alle prescrizioni impartite durante la visita ispettiva. La Sez. III
ha posto, altresì, in evidenza che l'ispettore del lavoro, escusso come teste
in dibattimento, aveva riferito che nel corso del sopralluogo erano stati
identificati tre operai che, alle dipendenze della ditta facente capo
all'imputato, stavano espletando le proprie mansioni in un cantiere del tutto
privo dei requisiti di sicurezza.
Circa la gravità delle contestazioni la Sez. III ha fatto osservare che la Corte
territoriale aveva stimato di non lieve entità la pluralità delle violazioni
riscontrate in danno della sicurezza del lavoratori e tanto in considerazione
della precarietà e dell'assoluta inadeguatezza della struttura allestita dal
ricorrente per l'esecuzione dei lavori consistiti nel rifacimento della
facciata di un edificio su cui gli operai lavoravano in condizioni di estremo
pericolo per la loro incolumità. E ciò è bastato per il diniego della
concessione delle attenuanti generiche, tanto più che la Corte territoriale
stessa aveva comunque ritenuto di rimodulare in meglio il trattamento
sanzionatorio rideterminando la pena complessiva in mesi cinque di arresto
rispetto a quella di mesi quindici (cinque mesi di arresto per ogni violazione
contestata) stabilita dal primo giudice.
La Corte di Cassazione ha poi messo in evidenza “
come l'adempimento delle prescrizioni
impartite dagli organi ispettivi non implichi affatto l'integrazione dei
requisiti per la concessione della circostanza attenuante comune prevista
dall'art. 62 c.p., n. 6, seconda ipotesi, che, essendo di natura soggettiva,
trova fondamento, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, nella minore
capacità a delinquere del colpevole il quale, per ravvedimento, dopo la
consumazione del reato, ma prima del giudizio, si adoperi per elidere o
attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito penale sicché
l'attenuante è ravvisatale solo quando l'azione diretta ad attenuare le
conseguenze dannose o pericolose del reato sia spontanea ed efficace, sia cioè
determinata da motivi interni all'agente e non ispirata o imposta da fattori
esterni che operino come pressione, anche solo psicologica, sul comportamento
tenuto dall'agente stesso”.
Il D.
Lgs. n. 758/1994, ha ricordato la suprema Corte, con l’art. 20 prescrive
tassativamente al contravventore di adempiere alle prescrizioni impartite
dall'organo di vigilanza il quale, allo scopo di eliminare la contravvenzione
accertata, fissa per la regolarizzazione un termine, prorogabile, potendo anche
impartire prescrizioni aggiuntive costituite da specifiche misure atte a far cessare
il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Ne consegue quindi che “
per difetto del
requisito della spontaneità dell'adempimento, non è applicabile la circostanza
del ravvedimento attivo prevista dall'art. 62 c.p., n. 6, seconda parte, al
datore di lavoro che abbia ottemperato alle prescrizioni impartite dall'organo
di vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 758 del 1994, art. 20”. Nessun rilievo
inoltre può essere mosso nei confronti dell'impugnata sentenza in punto di motivazione
sulla negata sospensione condizionale della pena, ha così concluso la Sez. III,
avendo la Corte territoriale giustificato il diniego del beneficio in
considerazione della non trascurabile entità delle violazioni fondando pertanto
il giudizio negativo, ostativo al beneficio richiesto, su concreti elementi di
valutazione.
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