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"Decreto 81/2008: i rischi di natura elettrica negli ambienti di lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / RISCHIO ELETTRICO
25/03/2015 - Gli infortuni di lavoro dovuti al
contatto elettrico diretto,
pur essendo diminuiti in questi anni, rappresentano ancora una porzione
significativa rispetto alla totalità del fenomeno degli infortuni
professionali. Infatti secondo un’analisi degli infortuni mortali
accaduti tra il 2002 e il 2012 e presenti nella banca dati di INFOR.MO.,
si evidenzia che il contatto elettrico diretto (si
ha quando un soggetto viene a contatto con una parte dell’impianto
normalmente in tensione) è al settimo posto nella graduatoria delle
varie tipologie di incidente, con 168 casi su un totale di oltre 4000.
Per parlare di rischio elettrico e di prevenzione dei non pochi
infortuni che i contatti elettrici, diretti o indiretti, provocano
annualmente, presentiamo un intervento a un incontro del 9 ottobre 2014
che si è tenuto a Frosinone sui temi della tutela della salute e
sicurezza negli ambienti di lavoro.
Nell’intervento “
I rischi di natura elettrica negli ambienti
di lavoro: D.Lgs. 81/08”, a cura del Dott. Maurizio Sordilli (Tecnico della
Prevenzione della Azienda
U.S.L. Frosinone - Servizio Pre.S.A.L.), viene innanzitutto riportato
l’inquadramento normativo relativo ai rischi elettrici con particolare
riferimento al Decreto legislativo 81/2008, Testo Unico in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ad esempio con riferimento ai
requisiti di sicurezza dell’impianto
elettrico, all’art. 70 e all’allegato V del Testo Unico si indica che le
macchine e gli apparecchi elettrici “devono portare l’indicazione della
tensione, dell’intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali
caratteristiche costruttive necessarie per l’uso”. Inoltre le macchine ed apparecchi
elettrici mobili o portatili “devono essere alimentati solo da circuiti a bassa
tensione. Può derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di
trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine ed
apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, debbono necessariamente
essere alimentati ad alta tensione”. E gli utensili elettrici portatili e gli
apparecchi elettrici mobili “devono avere un isolamento supplementare di
sicurezza fra le parti interne in tensione e l’involucro metallico esterno”.
L’allegato VI, sempre del Testo
Unico, ricorda poi che le attrezzature di lavoro “debbono essere installate in
modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura
elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con
parti attive sotto tensione”. In particolare “nei luoghi a maggior rischio
elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro
devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle
norme tecniche”.
Il relatore si sofferma anche
sugli obblighi relativi alla manutenzione, agli obblighi dei coordinatori per
la progettazione e alla prevenzione degli infortuni correlati ai lavori in
prossimità di parti attive nel comparto edile.
Veniamo agli
obblighi del datore di lavoro contenuti nell’
articolo 80 del D.Lgs. 81/2008.
Secondo quanto richiesto dalla
normativa il datore di lavoro “prende le misure necessarie affinché i
lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura
elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli
impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli
derivanti da: contatti elettrici diretti; contatti elettrici indiretti; innesco
e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose,
archi elettrici e radiazioni; innesco di esplosioni; fulminazione diretta ed
indiretta; sovratensioni; altre condizioni di guasto ragionevolmente
prevedibili”.
E a tale fine il datore di lavoro
esegue una
valutazione dei rischi
tenendo in considerazione:
-
le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese
eventuali interferenze: ad esempio l’uso comune “di impianto elettrico
(cantiere); uso attrezzature elettriche in quota; luoghi con conduttori
ristretti, lavori sotto tensione”, ...
-
i rischi presenti nell’ambiente di lavoro: ad esempio “presenza di
impianti sotto traccia interrati, presenza di ATEX; ambienti umidi/bagnati;
vibrazioni su impianti ed apparecchiature; polvere; ed agenti chimici
aggressivi; luoghi MARCI; ecc…”;
-
tutte le condizioni di esercizio prevedibili: ad esempio usi
ordinari; “manutenzione ordinaria e straordinaria; sistemi di funzionamento
(manuali – automatici); continuità, ecc...”.
E a seguito della valutazione del
rischio elettrico il datore di lavoro “adotta le misure tecniche ed
organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad
individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari
alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e
manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza
raggiunto”.
La relazione riporta un’utile
tabella con alcuni casi di infortuni elettrici, gravi e mortali, nella
provincia di Frosinone e ricorda che “non esiste una norma tecnica di
riferimento per la valutazione dei rischi di natura elettrica”. Esistono
invece:
- norme tecniche per la
valutazione del rischio a fulminazione;
- norme tecniche la gestione del
rischio in attività specifiche (lavori elettrici);
- norme tecniche per la
manutenzione.
La relazione si sofferma sulla
valutazione dei rischi di natura elettrica
riportando esempi e diverse utili tabelle e diagrammi di flusso.
Vengono riportate ad esempio
indicazioni sulle:
- misure di salvaguardia per
prevenire il rischio elettrico per lavoratori e utenti di impianti elettrici;
- misure di salvaguardia per
prevenire il rischio
elettrico per lavoratori e utenti di apparecchiature elettriche;
- misure di salvaguardia per
prevenire il rischio elettrico per lavoratori e utenti per esposizione
a fulminazione.
Si indica poi che il valutatore
potrà suddividere la realtà aziendale classificandola “in
aree omogenee per il rischio elettrico, per esempio in riferimento
all’uso di un impianto elettrico (CEI 64/08) si possono avere: Luoghi ordinari,
Luoghi a maggior rischio in caso d’incendio, Luoghi conduttori ristretti,
Luoghi con pericolo di esplosione, Cabine di trasformazione MT/BT, Locali ad
uso medico, Ambienti in cui si svolgono attività di zootecnia, Cantieri, ...
L’intervento si sofferma anche
sull’
esposizione dei lavoratori al
rischio elettrico in attività specifiche, con riferimento a:
-
lavori sotto tensione: il Testo Unico indica che “è vietato
eseguire lavori
sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le
tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato
della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto” di specifiche
condizioni riportate;
-
lavori in prossimità di parti attive: il D.Lgs. 81/2008 indica che
“non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee
elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per
circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e
comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’ Allegato IX
salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a
proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi”;
-
protezione da fulmini: il datore di lavoro “provvede affinché gli
edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli
effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche”;
-
presenza di Atex ed esplosivi: “ il datore di lavoro provvede
affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano
protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere
potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie
infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione,
manipolazione o deposito di materiali esplosivi”.
Con riferimento alle “misure di
salvaguardia per prevenire il rischio elettrico e la sua gestione per
lavoratori esposti in attività specifiche”, il relatore ricorda poi che per
gestire il rischio elettrico nei lavori
vicino a parti attive non protette è fondamentale effettuare:
- “la valutazione dei rischi;
- la pianificazione degli
interventi;
- la stesura di procedure di
lavoro applicabili;
- la formazione e l’addestramento
di figure professionali;
- l’idoneità (se prevista);
- l’adozione di protezioni
collettive;
- la scelta di DPI e attrezzature
necessarie”.
Concludiamo segnalando che la
relazione si sofferma in conclusione anche sulle verifiche e controlli di
impianti e apparecchiature elettriche con riferimento a quanto indicato nel
D.Lgs. 81/2008 e nel DPR 462/2001.
“ I rischi di natura elettrica negli ambienti di lavoro:
D.Lgs. 81/08”, a cura del Dott. Maurizio Sordilli (Tecnico della
Prevenzione della Azienda U.S.L. Frosinone - Servizio Pre.S.A.L.), intervento
ad un incontro che si è tenuto a Frosinone il 9 ottobre 2014 (formato PDF, 5.60
MB).
Tiziano Menduto
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