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"Gli obblighi del committente per i lavori in cantieri edili"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
25/03/2015 -
Il sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riporta
un ampio spazio dedicato alla promozione della salute e alla
prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro. In questo spazio sono
riportati i piani regionali di prevenzione e alcuni documenti elaborati
per migliorare la tutela della salute e sicurezza in vari comparti
lavorativi.
Ci soffermiamo oggi sul
comparto edile e
riportiamo integralmente il testo di un documento, prodotto dai Servizi
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro delle Aziende regionali
per i Servizi Sanitari (ASS), relativo ai principali
obblighi del committente per i lavori in cantieri edili.

Principali obblighi
del committente per i lavori in cantieri edili
NOTA INFORMATIVA
L’entrata
in vigore della c.d. Direttiva Cantieri ha introdotto, come elemento principale
di novità, la responsabilizzazione
del committente, in quanto detentore del potere decisionale e di spesa.
Numerosi
sono i compiti previsti nella normativa suddetta i principali dei quali, vale a
dire la verifica dell’idoneità tecnica-professionale delle imprese e dei
lavoratori autonomi, la nomina dei coordinatori per la sicurezza, sono
descritti nella nota che segue.
Per
una conoscenza completa di tutti gli obblighi, che esulano della finalità di
questo documento si suggerisce di fare riferimenti ai professionisti di fiducia
del settore.
Il
D.Lgs 81/2008 c.d. “ Testo Unico per la sicurezza del lavoro”, all’art.
90 comma 9, dispone che il committente affidi i lavori di realizzazione
dell’opera solo ad imprese e lavoratori autonomi idonei dal punto di vista
tecnico e professionale.”
La
definizione dei requisiti
tecnico professionali delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi
viene demandata dal decreto ad un successivo atto della Commissione Consultiva,
da emanarsi per mezzo di un Decreto del Presidente della Repubblica entro il
mese di agosto 2010.
Nel frattempo, attenendosi alle specifiche
previsioni del Titolo IV, il committente dovrà richiedere almeno, così come
precisato dall’allegato n. XVII:
Per
le imprese
- Certificazione d’iscrizione dell’impresa
alla CCIAA, DURC, documento di valutazione dei rischi o relativa
autocertificazione se l’impresa occupa meno di 10 addetti.
- Dichiarazione dell’impresa di non
sottostare a provvedimenti interdittivi o sospensivi dell’attività.
Per i
lavoratori autonomi
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed
artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
- specifica documentazione attestante la conformità
alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine,
attrezzature e opere provvisionali
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in
dotazione
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa
idoneità sanitaria
ove espressamente previsti dal presente decreto
legislativo
- documento unico di regolarità contributiva di cui al
Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
NB: Per lavori <
200 u/giorno senza rischi particolari di cui all’Allegato XI, bastano
certificazione CCIAA e DURC con autocertificazione per tutto il resto.
Possono
infine essere opportunamente richiesti in visione, come clausola contrattuale,
oltre al documento di valutazione dei rischi, eventuali piani di sicurezza o
piani di lavoro redatti dalla appaltatrice secondo norme specifiche: es. Piano
Operativo di Sicurezza (POS), Piano di Rimozione Materiali Contenenti
Amianto.
Il
Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 dispone inoltre che il committente, nel caso
l’opera - nella sua completezza - debba essere realizzata tramite l’intervento
di più imprese, nomini il Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) nonché il Coordinatore per
la Sicurezza in fase Esecutiva (CSE).
Compito
del CSP è quello di redigere il Piano
di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ed il Fascicolo Tecnico dell’Opera, che
rispettivamente si configurano come l’atto di programmazione dei lavori ed il
“manuale d’uso” dell’opera finita.
Tra
i compiti principali del CSE è quello di accertare, con opportune azioni di
controllo, l’adempimento delle previsioni del PSC e dei Piani Operativi di
Sicurezza (POS) da parte delle varie imprese presenti sul cantiere. Inoltre il
CSE ha l’obbligo di proporre al committente la sospensione dei lavori in caso
di pericolo grave e imminente, direttamente accertato.
Il committente può incaricare un
Responsabile Lavori che verifichi l’operato dei coordinatori in fase
progettuale ed in fase esecutiva, individuandolo eventualmente nelle figure del
progettista e del direttore lavori. Resta comunque in capo al committente
l’obbligo di designare un Responsabile del Lavori competente e di verificarne
l’operato ( ad es. richiedendo periodiche comunicazioni delle sue attività in
ordine agli incarichi conferitigli).
Tabella di sintesi degli
obblighi:

Segnaliamo alcuni articoli di
PuntoSicuro relativi alle novità normative in ambito edile:
Leggi
gli altri articoli di PuntoSicuro sulla figura e gli obblighi del Committente
di lavori edili.
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