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"Sanzione a impresa affidataria per mancata consegna del POS al CSE"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
30/03/2015 -
E’ da non
credere. Il Tribunale condanna un imputato per aver violato un obbligo in
materia di salute e sicurezza sul lavoro per il cui inadempimento il
legislatore ha previsto una sanzione amministrativa e la Corte di Cassazione,
alla quale è stato inviato il ricorso inviato inizialmente alla Corte di
Appello, interviene a porre un rimedio.
Il caso riguarda l’obbligo della verifica da parte dell’impresa affidataria della congruenza del piano operativo di sicurezza ( POS) di un impresa subappaltatrice rispetto al proprio per un cantiere edile, obbligo previsto dall’art. 97 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e la cui violazione, in base all’art. 159 comma 2 lettera c), è punita a carico del datore di lavoro e del dirigente con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 548,00 a 2.192,00, e l’obbligo della trasmissione da parte del datore di lavoro della stessa impresa affidataria di trasmettere al coordinatore il POS delle imprese subappaltatrici, previa verifica della congruenza dello stesso rispetto al proprio, obbligo previsto dall’art. 101 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e la cui violazione, in base all’art. 159 comma 2 lettera d), è punita a carico del datore di lavoro e del dirigente con una sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro.
La suprema Corte, resasi conto che era stata applicata per un illecito amministrativo la procedura prevista invece per un illecito penale, ha annullata la sentenza di condanna dell’imputato ed ha disposto di trasmettere gli atti del procedimento all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio per l’irrogazione della sanzione amministrativa.
Il caso riguarda l’obbligo della verifica da parte dell’impresa affidataria della congruenza del piano operativo di sicurezza ( POS) di un impresa subappaltatrice rispetto al proprio per un cantiere edile, obbligo previsto dall’art. 97 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e la cui violazione, in base all’art. 159 comma 2 lettera c), è punita a carico del datore di lavoro e del dirigente con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 548,00 a 2.192,00, e l’obbligo della trasmissione da parte del datore di lavoro della stessa impresa affidataria di trasmettere al coordinatore il POS delle imprese subappaltatrici, previa verifica della congruenza dello stesso rispetto al proprio, obbligo previsto dall’art. 101 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e la cui violazione, in base all’art. 159 comma 2 lettera d), è punita a carico del datore di lavoro e del dirigente con una sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro.
La suprema Corte, resasi conto che era stata applicata per un illecito amministrativo la procedura prevista invece per un illecito penale, ha annullata la sentenza di condanna dell’imputato ed ha disposto di trasmettere gli atti del procedimento all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio per l’irrogazione della sanzione amministrativa.
Il caso
Il Tribunale ha dichiarato il datore
di lavoro di un’ impresa
affidataria, colpevole della contravvenzione di cui all'art. 97 comma 3
lett. b) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81. e lo ha condannato alla pena di mille euro
di ammenda, pena condizionalmente sospesa. All’imputato, in particolare, era
stato contestato, nella qualità di legale rappresentante di un’impresa
appaltatrice, di non aver trasmesso al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione il piano operativo della sicurezza di una ditta alla quale aveva trasferito
dei lavori in subappalto. L’imputato ha fatto ricorso in appello, poi
convertito in ricorso per cassazione, denunciando una violazione e/o falsa
applicazione dell'art. 97, comma 3, che gli era stato contestato per averlo il
Giudice del Tribunale condannato per una condotta penalmente irrilevante, quale
è la omessa trasmissione del POS, e sanzionata soltanto in via amministrativa,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 101 comma 3 e 159 comma 2 lett. d)
del D. Lgs. n. 81/2008, e sostenendo altresì che all’illecito amministrativo
era stata erroneamente applicata la procedura che costituisce una condizione di
procedibilità dell'azione penale (contestazione della violazione, assegnazione
di un termine per adempiere, ammissione al pagamento della sanzione).
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto fondato
dalla Corte di Cassazione. La stessa ha posto in evidenza che l'art. 97 del D.
Lgs. n. 81/2008 prevede numerosi obblighi che il datore di lavoro dell'impresa
affidataria deve adempiere nel caso in cui l'esecuzione delle opere sia poi
affidata ad altre imprese e che tra questi obblighi vi è quello in particolare
di "verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle
imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti
piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione", condotta questa
di natura contravvenzionale e sanzionata dall'art. 159, comma 2, lett. c), del
decreto in esame contestata al ricorrente.
La Sez. III ha fatto presente altresì
che una disposizione (apparentemente) analoga è poi contenuta nell'art. 101,
comma 3, dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, a mente del quale "prima
dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il
proprio piano operativo di sicurezza all' impresa
affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al
proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione", condotta quest’ultima
sanzionata in via amministrativa, ai sensi dell'art. 159, comma 2, lett. d),
del decreto in oggetto, riconosciuta in fatto al ricorrente. Il citato art.
101, ha così proseguito la suprema Corte, costituisce solo apparentemente una
ripetizione dell'art. 97, comma 3, lett. b), in quanto risponde invece ad una
differente ratio, ben desumibile anche dal titolo dell’articolo stesso che
riguarda per l’appunto gli "obblighi di trasmissione".
L’obbligo in capo al datore di lavoro
dell'impresa affidataria, ha quindi precisato la suprema Corte, di
"verificare" la congruenza dei piani operativi, prima di inviarli al
coordinatore per la sicurezza costituisce invero un obbligo di natura tecnica e
quindi di analisi, di studio e di controllo nel delicato ambito antinfortunistico,
e richiede una attenta attività “valutativa” come del resto confermato dal
fatto che lo stesso articolo richiede per il suo adempimento una adeguata e
specifica formazione nonché dalla natura penale della relativa violazione.
Quello invece della trasmissione del POS al coordinatore
per l'esecuzione è un obbligo di natura “esecutiva”, per ottemperare al
quale non è richiesta alcuna formazione né competenza specifica rispondendo
solo alla necessità che il professionista riceva de facto il documento e
svolga, anche su di esso, la propria attività per cui il legislatore, per
sanzionare la sua omissione, ha prevista una sanzione di natura amministrativa.
La disposizione di cui all’art. 101, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, ha fatto
notare ancora la Sez. III, può dirsi perfettamente speculare rispetto a quella
dell’art. 97 comma 3 lettera b) nella misura in cui, pur prevedendo anch'essa
l'obbligo, in capo al titolare dell'impresa affidataria, sia di valutazione del
POS che della sua trasmissione al coordinatore, ha però come oggetto esclusivo
soltanto quest'ultima.
Tutto ciò premesso, la suprema Corte
ha posto in evidenza che l’imputato è stato condannato proprio con riguardo
alla condotta materiale costituita dalla mancata trasmissione del POS al
coordinatore e non anche per la mancata verifica della sua congruenza rispetto
al proprio per cui ha concluso che la Corte territoriale “
ha errato nei termini del primo motivo di gravame, assegnando
responsabilità penale per un fatto che non è previsto dalla legge come reato.
Ne segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione
degli atti all'Ispettorato del lavoro per l'irrogazione della sanzione
amministrativa”.
Gerardo Porreca
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