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"Cantiere edile: rischi, infortuni e contratti d’appalto"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
07/04/2015 - Il sito di Olympus - l’ Osservatorio
per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla
sicurezza del lavoro, istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’ Università di Urbino Carlo Bo – non è solo ricco di
sentenze e di brevi saggi (working papers), ma anche di
approfondimenti e documenti elaborati dai docenti e ricercatori che
afferiscono all'Osservatorio Olympus nell'ambito delle loro attività
didattiche, di ricerca e di divulgazione scientifica.
È il caso, ad esempio, dell’approfondimento
di Luigi Pastorelli, docente di teoria del rischio, dal titolo “
I rischi nel cantiere edile”. Un
approfondimento che oltre a offrire indicazioni sui rischi dei cantieri,
stimola utili riflessioni sulle problematiche connesse alla tutela dei
lavoratori e alla normativa sulla sicurezza.
RTM
Ad esempio il Prof. Pastorelli
sottolinea che il cantiere edile è a tutti gli effetti “un
processo produttivo, particolare e specifico” e questo comporta
l’adozione di una serie di azioni rivolte non solo alla eliminazione e/o
riduzione del rischio, “ma anche alla accettabilità dello stesso da parte della
Dirigenza Aziendale nel senso che il verificarsi dell’evento dannoso non è un
qualcosa di ineluttabile e/o imponderabile, ma è il frutto di precise scelte o
non scelte aziendali”.
Il documento riporta, con
l’ausilio di immagini, diverse
indicazioni
relative ai rischi e alla loro prevenzione con riferimento a:
- gru a torre;
- lavori in quota;
- tetti e coperture;
- organizzazione del cantiere;
- scavo e movimento terra;
- carico materiale;
- montaggio strutture;
- lavori in quota/solai.
Rimandando ad una lettura
integrale del documento riguardo al tema dei rischi, ci soffermiamo sul tema
degli
infortuni.
Il documento ricorda che il
settore delle costruzioni è “tra quelli
che da sempre presentano un significativo numero di infortuni mortali”. E a
tale proposito è significativo constatare che:
- “il 12% risulta verificatosi in
attività di movimento terra, con uno specifico 3% avvenuto durante la fase di
scavo;
- il 48% risulta verificatosi in
attività di allestimento del cantiere, con uno specifico 125 avvenuto durante
il montaggio di ponteggiature”.
Il documento si sofferma poi sul
tema degli appalti.
Infatti la sicurezza e la salute dei
lavoratori “costituisce un aspetto di notevole rilevanza nell'ambito
dell'appalto per l'esecuzione di opere o servizi da parte di Imprese Terze. Il
nuovo approccio ritiene che la gestione della Sicurezza e della Salute sui
Luoghi di Lavoro, debba costituire parte integrante della pianificazione e
dell’organizzazione del sistema produttivo denominato: cantiere edile”.
E il sistema cantiere si esplica in
particolare “nella disamina dei seguenti aspetti aventi attinenza con la sicurezza:
- modalità di costruzione;
- organizzazione delle aziende e
dei lavoratori autonomi;
- caratteristiche delle
attrezzature utilizzate”.
E riguardo ai
contratti di appalto, si indica che la tutela
della sicurezza e della salute per le attività di appalto è assicurata tramite:
-
obblighi preliminari alla stipula del contratto di appalto: “la
fase preliminare alla stipula del contratto di appalto, prevede per una
corretta contrattazione, diversi obblighi” a carico sia del Datore di Lavoro
Committente che del Datore di Lavoro Appaltatore, “il cui principale avente
attinenza con la tutela della sicurezza è il seguente: la verifica dell'idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o subappaltatrici (come
stabilito dall'Art. 26 comma 1 del D.lgs. 81/2008);
-
obblighi nella stipula del contratto di appalto: “la fase riferita
alla stipula del contratto di appalto, prevede diversi obblighi” a carico sia del
Datore di Lavoro Committente che del Datore di Lavoro Appaltatore, “il cui
principale avente attinenza con la tutela della sicurezza è il seguente: specificare
nel contratto i costi
della sicurezza (come stabilito dall' Art. 26 comma 5 del D.lgs 81/2008 e
definiti Allegato XV del D.lgs 81/2008)”. “La mancata indicazione dei Costi
della Sicurezza può comportare la nullità del contratto di appalto”;
-
obblighi durante l'esecuzione del contratto di appalto: “la fase
riferita all’esecuzione del contratto di appalto, prevede diversi obblighi” a
carico sia del Datore di Lavoro Committente che del Datore di Lavoro
Appaltatore, “il cui principale avente attinenza con la tutela della sicurezza è
il seguente: l'
obbligo di cooperazione e
di coordinamento” che si “concretizza nella condivisione delle azioni per
la messa in opera delle misure di prevenzione e protezione individuate nel documento per
ridurre i rischi da interferenze”.
Successivamente il documento si
sofferma sul
Committente (il soggetto
per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Che nel caso di appalto di opera
pubblica, è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo
alla gestione dell'appalto) e su altre figure di cui individua compiti e
responsabilità:
- responsabile dei lavori;
- coordinatore in materia di
sicurezza durante la progettazione dell'opera;
- coordinatore
in materia di sicurezza durante la realizzazione dell'opera;
- Impresa affidataria.
E il documento si sofferma anche
su alcuni importanti documenti:
- piano operativo di sicurezza –
POS;
Concludiamo questa breve
presentazione del documento del Prof. Pastorelli riportando una breve rassegna
giurisprudenziale con sentenze della Corte di Cassazione relative a incidenti avvenuti
nei cantieri edili:
-
Cassazione Penale del 03/12/1997: la Suprema Corte indica che: ‘
...nell'esercizio dei mezzi di sollevamento
e di trasporto si devono adottare tutte le necessarie misure per assicurare la
stabilità del mezzo e del suo carico, in relazione al tipo del mezzo e del suo
carico, della sua velocità, alle accellerazioni in fase di avviamento e di
arresto ed alle caratteristiche del percorso...’;
-
Cassazione Penale del 23/10/1998, n. 2202: la Suprema Corte fissa
il principio che: ‘
...chi per Legge deve
adottare le misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico, deve
avere le suddette cognizioni tecniche...’;
-
Cassazione Penale del 18/11/1997, n. 10436: la Suprema Corte ha
ribadito il principio che: ‘...
è a carico
del Committente il verificare l'idoneità Tecnico-Professionale dell'impresa
appaltatrice in relazione ai lavori da affidare in appalto...’.
“ I rischi nel cantiere edile”, documento a cura del Prof. Luigi
Pastorelli, pubblicato tra gli “approfondimenti e guide alla lettura” del sito
dell’Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e
giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro (formato PDF, 1.92 MB).
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