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"Faq: formazione e gestione della sicurezza in azienda"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
07/04/2015 -
Pubblichiamo alcune domande e risposte (FAQ) su temi di organizzazione della
sicurezza sul lavoro in azienda e sul ruolo delle diverse figure della
prevenzione pubblicate sul sito dell’ULSS
6 di Vicenza.
1 - impresa familiare - corsi di formazione
D. Io e mio padre abbiamo una ditta famigliare di idraulica con la
nuova normativa sulla sicurezza del decreto 81 siamo obbligati a partecipare
(almeno uno dei due) ai corsi primo soccorso e antincendio? L'articolo n. 21
del suddetto decreto per le imprese famigliari parla di facoltà e non obbligo
di frequenza corsi soccorso e antincendio. Per questo vi chiedo cortesemente
delle delucidazioni.
R. I componenti dell' impresa
familiare non sono obbligati a partecipare a corsi di formazione.
Ovviamente l'impresa familiare non deve avere dipendenti nè essere costituita
sotto forma di snc, srl o altre forme societarie.
Solo nel caso di attività al di
fuori della sede aziendale, ad esempio lavori in appalto o subappalto, il
committente o l'impresa affidataria può richiedere anche nel caso di imprese
familiari gli attestati dell'avvenuta in/formazione per quanto riguarda il
primo soccorso.
2 - requisiti ASPP e RSPP, lauree riconosciute
D. L'art. 32 del D. Lgs. 81/08 afferma (comma 5) che chi è in possesso
di alcuni tipi di laurea può essere esonerato dalla frequenza dei corsi di
formazione. Le lauree sono indicate da alcune sigle che non conosco. Potete
darmi delle delucidazioni?
R. Si riportano di seguito le
denominazioni delle classi di laurea che consentono l'esonero dalla frequenza
dei moduli A e B per la formazione obbligatoria degli Addetti e Responsabili
del Servizio di prevenzione e Protezione aziendale.
Si ricorda che per espletare la
funzione di RSPP è comunque necessaria la frequenza, con successiva verifica
positiva, del Modulo C (24 ore) di cui all'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio
2006. Tutti gli ASPP e RSPP, indipendentemente dagli esoneri, devono seguire i corsi di
aggiornamento quinquennali del modulo B relativo al o ai macrosettori ATECO
in cui svolgerà tale ruolo.
Classi di laurea suddivise per
riferimento legislativo
(DM 04 agosto 2000 del Ministro
dell'Università e RS)
4 Scienze dell'architettura e
dell'ingegneria civile
8 Ingegneria civile ed ambientale
9 Ingegneria dell'informazione
10 Ingegneria industriale
(DM 2 aprile 2001 del Ministro
dell'Università e RS)
4 Professioni sanitarie della prevenzione
(DM 16 marzo 2007 del Ministro
dell'Università e RS)
L-7 Ingegneria civile ed ambientale
L-8 Ingegneria dell'informazione
L-9 Ingegneria Industriale
L-17 Scienze dell'architettura
L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia
LM 26 - Laurea Magistrale in Ingegneria
della Sicurezza Industriale
3 - requisiti RSPP - esoneri da percorsi formativi
D. Con la presente chiedo se una persona con le caratteristiche più
sotto riportate deve frequentare tutto il percorso Moduli A B C oppure è
esonerato dal modulo A:
Lavoratore dipendente - frequentato nel febbraio 2002 corso formazione
per RSPP di 32 ore - nominato RSPP nel febbraio 2003 e ruolo ricoperto sino a
settembre 2007 (oltre 3 anni esperienza).
R. L'interpretazione dell'accordo
stato regioni del 2006 non è univoca ma prevale, e noi la condividiamo, quella
secondo cui il credito formativo
che esonera dalla frequenza e verifica dai corsi A e B ha carattere permanente.
Nel caso descritto, il lavoratore potrà svolgere l'attività di RSPP nel settore
produttivo ove ha maturato l'esperienza, completando il percorso formativo con
la frequenza ed il superamento del modulo C. Qualora intendesse ricoprire il
ruolo in altro settore merceologico dovrà frequentare e superare il relativo
modulo B. In ogni caso sarà poi tenuto all'aggiornamento quinquennale previsto
dall'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.
4 - requisiti RSPP - precedente ruolo di ASPP
D. Svolgo l'attività di ASPP, nominata prima del 2003, in una società
che eroga servizi informativi (macrosettore Ateco K9) e sono in possesso del
diploma di scuola superiore.
La mia società mi offre la possibilità di diventare RSPP e così vorrei
sapere se il percorso formativo dovrà essere:
Modulo A 28 ore
Modulo B 12 ore per il tipo di macro settore
Modulo C 24 ore
È possibile invece che mi venga riconosciuta l'attività pregressa in
modo da essere così esonerata dal modulo A o dai moduli A + B?
R. Dal momento che i moduli
formativi A e B sono gli stessi per ASPP e RSPP, riteniamo che lei debba solo
frequentare e superare il modulo C (ovviamente se l'attività è stata
ininterrotta per almeno tre anni e lei era ASPP nel febbraio 2006). Diverso sarà
invece il monte ore di aggiornamento del RSPP rispetto al ASPP. Il titolo varrà
solo per il macrosettore in cui ha fatto l'esperienza. Le consigliamo di
partire fin da subito con gli aggiornamenti del modulo B.
5 - società cooperative – RSPP
D. Con la presente sono a porre un quesito inerente l'incarico di RSPP
per una società cooperativa. La stessa è amministrata da tre persone di cui uno
è Presidente e Rappresentante Legale.
Nell'ipotesi in cui venisse individuato RSPP un amministratore che non
è il Presidente, può essere formato con un corso di 16 ore "per datore di
lavoro" (DdL)? La nuova normativa 81/2008, non è molto chiara a proposito.
Si parla di datore di lavoro, ma nel caso di una struttura dove esiste un
Consiglio di Amministrazione, come si individua lo stesso?
R. La possibilità data al DdL di
assumere il ruolo di RSPP è prevista e definita dall'art. 34 del D.Lgs. 81/08.
La nozione di DdL è riscontrabile
in ambito civilistico e giurisprudenziale dove concordemente, per le società di
varia natura e composizione, viene identificato nel soggetto che ha poteri
direttivi, coordinativi e di spesa.
Il datore di lavoro ha la facoltà
di delegare alcune sue funzioni, tra le quali la responsabilità di atti
inerenti la salute e la sicurezza, ad altro soggetto aziendale
professionalmente adeguato tramite incarico formale (ad es. atto notarile) ed
esplicitamente accettato dal delegato.
Il fatto che quest'ultimo possa
"subentrare" nella deroga stabilita dal citato art. 34, e svolgere
pertanto le funzioni di RSPP dopo aver frequentato unicamente il corso di 16
ore di cui al DM 16 gennaio 1997, è invece oggetto di discussione anche se
l'orientamento prevalente è diretto ad escluderne la possibilità.
6 - Datore di lavoro che esercita le funzioni di RSPP
D. Il datore di lavoro di un'azienda ha svolto il corso RSPP da 16 ore
nel marzo `97 ma non ha provveduto a inviare allo SPISAL la nomina quando nel
`98 la sua azienda ha cambiato ragione sociale (e nemmeno prima). Può inviarla
ora dato che la normativa per il datore di lavoro è rimasta invariata nei
contenuti e nella durata? L'azienda ha meno di 30 addetti e si tratta di un
mobilificio.
R. L'art. 34 comma 2 del D.Lgs.
81/08 stabilisce:
"Fino alla pubblicazione
dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione
effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio
1997..."
L'art. 10 del D.Lgs. 626/94
prevedeva la trasmissione della nomina all'Organo di Vigilanza congiunta ad una
dichiarazione di capacità a ricoprire il ruolo e ad alcuni dati sugli
infortuni. Tale obbligo è scomparso con il D. Lgs. 81/08. Non vediamo pertanto
l'utilità di mandarla ora. Ricordiamo invece che il Datore di Lavoro-RSPP dovrà
frequentare corsi di aggiornamento i cui contenuti, tempi e periodicità daranno
prossimamente stabiliti dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni.
7 - Valutazione dei rischi – autocertificazione
D. Esiste un modulo per l'autocertificazione della valutazione dei
rischi?
R. Per l'autocertificazione
prevista dall'art. 29 comma 6 il D.Lgs. 81/08 non propone alcun modello. Il
comma 5 del medesimo articolo stabilisce che entro 18 mesi saranno rese
disponibili "procedure standardizzate" che potranno essere adottate
dalle aziende che non hanno più di 10 lavoratori occupati.
L'autocertificazione
dell'avvenuta valutazione dei rischi, già prevista dal D.Lgs. 626/94, non può
del resto ridursi alla compilazione di un modulo prestampato ma deve essere
un'attestazione di un compiuto processo di valutazione integrata dalle Relazioni
Tecniche su rischi specifici per i quali viene richiesta una valutazione
mediante misurazioni o stime oggettive - effettuate da personale qualificato -
per addivenire ad una classificazione del rischio per confronto con determinati
valori di soglia e di obbligo. Questa classificazione servirà ad individuare le
misure di prevenzione e protezione da mettere in atto compreso l'obbligo della
sorveglianza sanitaria.
Non potrà mai essere pertanto
solo un modulo standardizzato da compilare, semmai un documento di valutazione
dei rischi semplificato.
8 - Datore di lavoro - delega di funzioni
D. La delega di funzioni inerente gli aspetti di salute e sicurezza di
una azienda può essere fatta dal Datore di Lavoro nei confronti del RSPP?
R. La delega di funzioni è disciplinata
dall'art. 16 del D.Lgs. 81/08, recentemente modificato, che prevede le
caratteristiche, le modalità e le esclusioni per poterla esercitare da parte
del DDL. Il delegato può a sua volta e con il consenso del DDL subdelegare
alcune delle funzioni affidate. Non sono però ammessi altri gradi di subdelega.
Nulla vieta che il delegato o il
subdelegato possa coincidere con la figura del RSPP. È necessario però che ci
siano due atti formali:
1 - la nomina del RSPP (atto
proprio e non delegabile del DDL come stabilisce l'art. 17)
2 - la delega scritta ed
accettata per una o più funzioni proprie del DDL (salvo le due indelegabili
stabilite dal medesimo articolo).
9 - Amianto - corsi di formazione
D. Dove è possibile effettuare i corsi per essere autorizzati a lavori
di demolizione e bonifica di materiali contenenti amianto?
L'art. 10 della L. 257/'92
"Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" prevede
che le Regioni, nell'ambito dei Piani Regionali, organizzino i corsi di
formazione per gli addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica
dell'amianto. La Regione Veneto con DGR n. 4764 del 30/12/'97 ha approvato la
progettazione didattica e le modalità di iscrizione ai suddetti corsi, in
conformità a quanto previsto dall'art. 10 del DPR 8agosto 1994. Sono previste
due tipologie di corso:
-Gestionale (50 ore): rivolto ai
datori di lavoro e ai capi cantiere delle ditte che si occupano di bonifica e
smaltimento dell'amianto.
-Operativo (30 ore): rivolto agli
operai che manualmente operano in presenza di materiali contenenti amianto.
Tali corsi sono organizzati
presso i seguenti Servizi SPISAL di riferimento:
SPISAL AULSS n.15 - Alta Padovana
Via P. Cosma, 1 - 35012
Camposampiero (PD)
Telefono 049 932 43 30
Fax 049 932 43 43
SPISAL AULSS n. 20 - Verona
Palazzo della Sanità - Via S.
D'Acquisto, 7 - 37122 Verona
Telefono 045 807 50 17
Fax 045 807 50 13
SPISAL AULSS n.12 - Veneziana
P.le Giustiniani 11/D - 30174
Zelarino (VE)
Telefono 041 260 84 71
10 - corsi di primo soccorso – docenti
D. Siamo un ente di formazione accreditato presso la regione Veneto e
ci occupiamo prevalentemente di corsi per la qualifica e l’abilitazione di
estetiste e acconciatori.
Abbiamo nostro personale docente che ha svolto i suddetti corsi e tra i
nostri docenti abbiamo anche un medico che tiene abitualmente corsi di primo
soccorso, in collaborazione con altri enti.
Visto che siamo oggetto di continue richieste di informazioni di ex
allievi che hanno intrapreso l’attività imprenditoriale e che, quindi, sono
soggetti all’obbligo del corso in questione, mi chiedo, se il nostro ente ha la
possibilità di erogare questi corsi, avendo il personale medico abilitato
all’insegnamento. Se ciò non è possibile, quale autorizzazione o certificazione
è necessario avere per poterli offrire?
R. Nel DECRETO 15 luglio 2003, n.
388 (art. 3 comma 2) troviamo scritto:La formazione dei lavoratori designati e'
svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte
pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di
personale infermieristico o di altro personale specializzato. Il riferimento a
“personale medico” non è pertanto vincolato a particolari accreditamenti o
altro, salvo la possibilità di coordinamento con il SUEM. Qualunque laureato in
medicina e chirurgia iscritto all’Ordine dei Medici può pertanto risultare
docente del corso di primo soccorso. Naturalmente deve attestare di aver
seguito i programmi descritti negli allegati 3 e 4 de decreto medesimo.
11 – Certificazione idoneità psicofisica per conseguimento o rinnovo
patentino gas tossici
D. Per sostenere l’esame per il conseguimento del patentino “gas
tossici” mi viene richiesto un certificato medico di idoneità psicofisica. Può
essermi rilasciato dal Medico Competente dell’azienda dove lavoro o devo
rivolgermi al Distretto Sanitario di Base?
R. In base ad una Circolare del
Ministero del Lavoro del 22.1 2010 (“rilascio di certificazioni sanitarie
originariamente rilasciate da organi del Servizio Sanitario Nazionale”), detto
documento può anche essere ottenuto da un Medico Competente in Medicina del
Lavoro.
12 – applicazione del D.Lgs. 81/08 in una struttura tipo
“casa-famiglia”
D. Sono un consulente aziendale in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro e sono a porre il seguente quesito: dal punto di vista della normativa
vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quali adempimenti deve
effettuare una casa famiglia?
Si tratta di una struttura in cui moglie e marito, dipendenti di una
onlus, danno conforto ed educano dei ragazzi la cui età varia da 0 a 18 anni.
Tutto ciò avviene in un ambito famigliare in cui i ragazzi possono rimanere
anche alcuni anni e il tutto è gestito come una casa privata, con la stessa
vita e gli stessi tempi. Mi chiedo se sia necessario redigere il Documento di
Valutazione dei Rischi, nominare un Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione, fare formazione a “genitori” e ragazzi ecc..
R. Dalla lettura combinata degli
articoli 2 e 3 del D. Lgs. 81/08 non appare ricompresa una organizzazione come
è la “casa famiglia” in quanto:
-i “ragazzi” non possono essere
assimilati a lavoratori in quanto non viene a concretizzarsi nessun rapporto di
lavoro, pur a titolo gratuito;
-i “genitori” non svolgono ruolo
di datore di lavoro in quanto non si realizza una produzione;
-la casa famiglia non rientra tra
le cooperative sociali;
-le attività che vi si svolgono
(preparazione pasti, gestione dell’alloggio, attività aggregative/ricreative)
non sono inquadrabili come lavoro a domicilio;
-la casa famiglia non è una
impresa familiare in quanto non vengono prodotti beni o servizi;
-la casa famiglia non è
assimilabile ad una attività scolastica.
Differente è ovviamente la
posizione della Onlus da cui i “genitori” dipendono, rientrando invece quella
tra le previsioni del D.Lgs. 81.
13 – socio di impresa: nomina quale datore di lavoro per gli aspetti di
salute e sicurezza. Formazione
necessaria.
D. siamo una ditta di produzione di pannelli di gesso con un totale di
9 dipendenti. I soci fanno parte del consiglio di amministrazione della S.r.l.
e sono 4, di cui 2 sono anchedipendenti, 1 è legale rappresentante e il quarto
è solo consigliere.
Il nostro RSPP è il socio dipendente che ha già effettuato il corso
nell'ottobre del 1995 (32 ore) più il corso di aggiornamento Modulo C nel marzo
2008 (24 ore).
Nei giorni scorsi il ns. consulente del lavoro ci ha comunicato
l'approssimarsi del termine ultimo (febbraio 2012) per le 60 ore di
aggiornamento obbligatorie per il RSPP nel caso esso sia dipendente. Chiediamo
se finora abbiamo agito correttamente e quante ore di aggiornamento dovrà fare
il nostro socio RSPP.
R. Per risolvere il problema è
necessario che dal verbale di società risulti il conferimento della delega
quale “datore di lavoro” ad uno dei soci per quanto riguarda i problemi della
salute e sicurezza del lavoro. In questo caso, il corso di formazione che deve
essere seguito è quello di almeno 16 ore stabilito dall’art. 34 comma 2 del
D.Lgs. 81/08.
Il comma 4 del medesimo articolo
prevede l’obbligo di aggiornamento demandandone la definizione ad un successivo
accordo Stato-Regioni che è stato stipulato il 21 dicembre 2011: tale accordo
prevede un iter formativo quinquennale di 6, 10 o 14 ore a seconda che
l’azienda sia classificata a basso, medio o alto rischio (saremo più precisi
quando conosceremo con precisione il testo dell’accordo).
Il corso effettuato nel 1995 dal
socio-datore di lavoro in questione (però sono passati 16 anni ed il Modulo C
non tratta né di igiene del lavoro né di sicurezza…) potrà essere considerato
sufficiente se nel programma erano presenti i temi elencati nel DM 16 gennaio
1997. La soluzione appare un po’ tirata da un punto di vista formale ma tiene
conto che implicitamente il socio in questione ricopriva di fatto il ruolo di
RSPP, attribuzione che – qualora fosse stata formalizzata la delega come DdL
prima del 31.12.1996 – lo avrebbe esentato anche dalla frequenza del corso di
16 ore, divenuto poi obbligatorio con il DM citato.
14 – Utilizzo di auto aziendale
e test per stupefacenti
D. Alcuni dipendenti della mia ditta utilizzano l’auto
aziendale/personale per recarsi dai clienti a svolgere attività informatica (non
trasportano né beni né persone).
Durante la visita periodica il medico informa tutti sul comportamento
da tenere e sulle normative vigenti sull’utilizzo di alcol/droghe per chi
guida.
L’azienda ha a sua volta formato/informato in merito tutti i dipendenti
evidenziando che, in caso di fondati motivi o dubbi, potrà effettuare esami
specifici per evidenziare se c’è utilizzo
di alcol durante l’orario di lavoro o abuso di alcol o altre sostanze.
Quanto esposto sopra è sufficiente o l’azienda è obbligata ad eseguire
esami periodici a tutti i dipendenti che utilizzano l’auto durante l’orario di
lavoro per verificare se sono alcol dipendenti o abusano di altre sostanze ?
R. La normativa sugli stupefacenti
(DPR 309/1990 e Intesa Stato Regioni 30 ottobre 2007) prevede l’obbligo di
visita medica e test sull’urina per escludere l’uso di sostanze per coloro che
guidano veicoli che richiedono la patente C o superiore (oltre ad altre
categorie di lavoratori che svolgono attività pericolose per sé stessi e per
terzi).
La normativa sull’alcool (Legge
30 marzo 2001 n. 125 e Provvedimento Conferenza Stato Regioni 16 marzo 2006)
stabilisce il divieto di consumo di bevande alcoliche sul lavoro per una serie
di mansioni, una delle quali è la conduzione di veicoli che richiedono la
patente B o superiore. La normativa offre la possibilità al datore di lavoro di
effettuare un controllo dell’alcolemia diretta (sangue) o indiretta (aria
espirata) nei lavoratori appartenenti alle categorie considerate a rischio per
la sicurezza (tra i quali i citati conducenti di veicoli patente B o
superiore). Tale controllo va richiesto al medico competente aziendale o allo
SPISAL. Per la normativa sull’alcool non c’è la previsione della visita medica
preventiva e periodica.
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