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"Cancellato il 65% dei medici competenti dal registro nazionale: cosa significa?"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
10/04/2015 -
Come già anticipato da Puntosicuro in una notizia dell'8 aprile " Cancellati di colpo 6.500 Medici Competenti su 10.000"
, il Ministero della Salute a fine marzo aveva emesso una
nota che informava l'inizio della procedura di cancellazione dall'Elenco
Nazionale dei Medici Competenti di tutti coloro i quali risultavano
privi dei requisiti. Il giorno di Pasquetta infatti sono letteralmente
spariti 6.500 medici su 10.000 circa. ne rimangono circa 4.400.
Pubblichiamo sull'argomento il commento di Pietro Ferrari, della Commissione salute e sicurezza
sul lavoro - Filcams-Brescia
In una prospettazione più
generale, il DM considerato (consentendo il recupero dei crediti mancanti al triennio
2011-2013
“..entro l'anno successivo alla scadenza del medesimo programma
triennale”) stabiliva di fatto la fine del 2014 quale termine per l'invio
al Ministero della comunicazione attestante l'assolvimento dell'obbligo.
Cancellato il 65% dei medici competenti dal registro nazionale
Clamoroso, ancorchè inevitabile.
Quanto -in tutta modestia- avevo
anch'io da tempo segnalato, ha avuto necessaria conseguenza.
Il giorno di pasquetta infatti [1] sono stati
cancellati dal Registro Nazionale circa 6500 medici competenti su oltre 10.000.
Per l'esatteza, ne risultano
iscritti -secondo l'elaborazione odierna- 4589.
Cos'è che da tempo, per mia
parte, avevo segnalato? Che sulla base
dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 81/08,
non potessero svolgere la funzione
di medico competente quei medici che non fossero in grado di attestare la
prevista partecipazione al programma di educazione continua in medicina (ECM)
secondo la specifica previsione:
Articolo 38 -
Titoli e requisiti del medico competente
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico
competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua
in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 , e
successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale
successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti
previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non
inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Avevo anzi richiesto
informalmente al Servizio PSAL di porre attenzione a questo (decisivo) aspetto,
e suggerito ai RLS di richiedere al proprio datore di lavoro la verifica
dell'adempimento.
Evidenziando come al medico
competente inadempiente fosse precluso per legge l'esercizio della funzione.
Al proposito, vanno richiamati il
DM 4 marzo 2009 e la nota-circolare Min.Salute del 28 gennaio 2014:
-
il primo, -considerando l'obbligo ex artt. 25, comma 1, lett, n) [2] e 38, comma
4, [3] del D.Lgs.
81/08-, rende esplicito, al suo art. 2, che i
MC
“sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione, .. il
possesso dei titoli e
requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale
attivita', previsti dall'art. 38 del sopra richiamato decreto legislativo; ..”.Ed all'art. 3 stabilisce che il
conseguimento dei crediti formativi del programma triennale è
“
requisito
necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente,..”
- la seconda, afferma esplicitamente che
“
per
poter continuare ad esercitare l'attività di medico competente..” occorre
che sia stata rispettata la previsione dell'art. 38, comma 3 (v. supra). Pur
rilevando che
“Quanto sopra deve però coordinarsi con la “determina della
CNFC [Commissione Nazionale per la
Formazione Continua -ndr.]
del 17 marzo 2013” che contiene una serie
di specifiche in merito alle condizioni di acquisizione dei crediti formativi
anche alla luce di eventuali esoneri, esenzioni, formazione all’estero,
tutoraggio ed eventuali riduzioni.”
Così consentendo alla nota-circolare
del 2014 di decidere che
“Il termine per provvedere alla trasmissione della
certificazione o dell’autocertificazione può essere individuato entro il 15
gennaio 2015, ..”
Perchè si parla di “
certificazione
o autocertificazione”?
Qui andrebbe chiamata in causa
l'evanescenza degli ordini professionali di riferimento. Infatti, sia il DM 4 marzo 2009 (art. 2, comma 2), che
l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 [4] che la
nota-circolare del 2014, prevedono che al completamento da parte del MC del triennio
formativo, venga inviata al Ministero [5] una
attestazione dell'Ordine (provinciale?) dei medici
o una
autocertificazione del MC.
L'Accordo Stato-Regioni, in più,
perviene ad affermare che
“Gli Ordini, i Collegi e le Associazioni
professionali le Federazioni rivestono un ruolo centrale nella funzione della
certificazione della formazione continua e dell'aggiornamento.” (pag.11)
..Sarebbe utile sapere se hanno
svolto questo ruolo e reso questo servizio.
Questo quadro, per come
delineato, pone adesso uno spettro di problemi ..da brivido:
a) tutto l'ambito, per il datore
di lavoro, della responsabilità
in eligendo (cioè del conferimento
dell'incarico) e
in vigilando (cioè del controllo della
presenza/permanenza dei requisiti);
b) l'irrilevanza e la nullità di
tutti gli atti posti in essere dal MC in adempimento della normativa, a
decorrere dal 1 gennaio 2014 ((riguardando la proroga, ovviamente, solo il
termine per la comunicazione, e non anche l'adempimento dell'obbligo).
c) la corsa (il business) degli
“adeguamenti”, degli esoneri, delle esenzioni etc.
In definitiva, non c'è bisogno di
essere come gli dei, i quali
“vedono dietro le cose”, per rendersi conto
che qualcosa di grave è accaduto in questi anni.
La decisione “depennatoria”, peraltro,
non è neppure che sia caduta tra capo e collo, come ho cercato anche qui di
argomentare. La federazione nazionale di categoria ben lo sapeva: per il suo
sistema di relazioni e -soprattutto- perché a conoscenza di quanto
esplicitamente dichiarato nella nota-circolare del 28 gennaio 2014 “
successivamente a tale termine [15gennaio 2015]
, ai sensi dell’articolo 3,
comma 2 del citato Decreto [DM 4 marzo 2009]
,
dovranno essere necessariamente, attivate da parte dell’Ufficio, le procedure
di verifica per la cancellazione, dall’elenco nazionale, dei medici competenti
non in regola rispetto al requisito dell’obbligatorio aggiornamento
professionale.”
Un certo numero di posizioni
verrano certamente sanate, sulla base di valide ragioni; ma sarebbe certamente
miracoloso se, nel breve, si addivenisse a una reintegra dei “10.000” (Senofonte
e l'Anabasi insegnino).
[1] ringrazio
vivamente il Dott. Cristiano Ravalli per la tempestiva segnalazione, postata
sul suo Blog medicocompetente.blogspot.it
mercoledì 8 aprile e ripresa su Puntosicuro n. 3521, di giovedì 9 aprile
2015;
[2] Articolo 25 -Obblighi del medico competente
“n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti
di cui all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.”
[3] Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico
competente “4. I medici in possesso dei
titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco
dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.”
[4] Accordo ,
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento
recante “Il nuovo sistema di formazione continua in
medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo
nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni,
ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche , controlli
e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”.
[5] l'Ufficio preposto è: Dipartimento della
sanità pubblica e dell'innovazione, UFFICIO II – Igiene, Prevenzione e
Sicurezza del lavoro.
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