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"Tagli e punture nel settore sanitario: piccoli incidenti ma grandi rischi"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
13/04/2015 -
Pubblichiamo un articolo tratto dallo speciale allegato ad “ Articolo 19” n.
03/2014,
bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende
della Provincia di Bologna realizzato dal SIRS (Servizio
Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) con la
collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali (Provincia di
Bologna, AUSL, INAIL, DPL, organizzazioni sindacali, ...).
Tagli e punture nel settore sanitario: piccoli incidenti ma grandi
rischi
a cura di Leopoldo Magelli
Recentemente è stato introdotto
nella normativa italiana sulla sicurezza e salute sul lavoro un nuovo ed importante
argomento (GU n.57 del 10-3-2014). Infatti, dopo il titolo X del D.Lgs 81/2008,
che si occupa dell’esposizione ad agenti biologici, è stato introdotto un nuovo
titolo, il Titolo X-bis, denominato: “ Protezione
dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario”.
Ciò è avvenuto col D.lgs n.
19/2014, “Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l’accordo quadro,
concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite
da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. (14G00031)”.
La data di entrata in vigore del
provvedimento è stata il 25 marzo 2014. C’era motivo di introdurre un nuovo
titolo per dettare regole su una problematica che interessa un settore
lavorativo importante, che coinvolge decine di migliaia di lavoratori (circa
450.000 , di cui più di 100.000 medici e quasi 300.000 infermieri).
È bene, prima di analizzare a
grandi linee questo titolo Xbis, ricordare qualche dato nel merito.
Un interessantissimo numero del
Giornale italiano di medicina del lavoro ed ergonomia, del 2010, contiene
numerosi articoli sul tema del rischio di malattie infettive nel personale
sanitario ed ospedaliero. In particolare vorrei citare un contributo di V.
Puro ed altri, dal titolo “Aggiornamenti in tema di epidemiologia delle
malattie occupazionali trasmesse per via ematica”, che fa riferimento anche ai
risultati dello studio SIROH (gruppo di Studio Italiano sul Rischio
Occupazionale da HIV). Gli autori scrivono che: “La ferita con ago o altro
oggetto tagliente negli operatori sanitari rappresenta un evento purtroppo
estremamente frequente nelle strutture sanitarie e le infezioni occupazionali acquisite
attraverso tale modalità comprendono una vasta gamma di patogeni tra i quali
per frequenza di esposizione quelli maggiormente considerati sono il virus
dell’immunodeficienza umana - comunemente nota come AIDS - (HIV) e quelli
dell’epatite B (HBV) e C (HCV). L’Organizzazione Mondiale della Sanità stimava
che a livello mondiale, nell’anno 2000, la frazione di infezioni
in operatori sanitari dovuta a questi tre patogeni ed attribuibile a
lesioni da aghi o taglienti contaminati fosse del 39% per HCV, 37% per HBV e
4.4% per HIV […].
In particolare da un’indagine
condotta nel 2002 e ripetuta nel 2004, emerge che circa il 40% di tutti gli
infortuni che si verificano nel personale delle strutture ospedaliere è
costituito da esposizioni a rischio biologico (per cutanee, ovvero per tagli o
punture, e mucocutanee). Il 70-80% di tali infortuni è dovuto a punture o
ferite con aghi o altri taglienti utilizzati nel corso di procedure
assistenziali. Circa un terzo delle esposizioni a rischio biologico riguardano
un paziente portatore di una infezione trasmissibile con il sangue e pertanto
rappresentano un evento gravato dal rischio di acquisire un’infezione
occupazionale […].
Dall’analisi dei dati raccolti
dal SIROH risulta che il tasso medio di esposizioni percutanee è di 10-13
esposizioni ogni 100 posti-letto occupati per anno. Applicando questo tasso al numero
di posti letto di degenza ordinaria effettivamente utilizzati nelle strutture
di ricovero pubbliche (circa 200.000; dati ISTAT 2002), in un anno si può
calcolare che nel nostro Paese siano segnalate circa 30.000 esposizioni
percutanee negli operatori sanitari ospedalieri […].
Purtroppo, gli incidenti
segnalati dagli operatori rappresentano notoriamente solo una parte di quelli
effettivamente verificatisi, e quindi questa stima va ulteriormente corretta
per tener conto del problema della “mancata notifica” (sottonotifica o
“underreporting”). In Italia il tasso di notifica è stimato in circa il 50% e
sulla base di questa frequenza di “mancata segnalazione”, il numero totale di
incidenti percutanei in un anno può essere stimata più realisticamente in circa
100.000 (40.000 costituiti da punture con ago) […].
Nel SIROH, circa la metà delle
esposizioni percutanee si è verificata nei reparti chirurgici, il 35% nei
reparti di medicina e il 15% in altri contesti come unità di terapia intensiva e
laboratori... il tasso di esposizione percutanea più elevato è stato osservato
in infermieri di chirurgia generale (11%) e medicina generale (10,6%); tra le
esposizioni percutanee circa il 65% erano ad ago cavo e le rimanenti ad ago o
tagliente solido. Tali dati concordano con quelli raccolti da sistemi di sorveglianza
analoghi al SIROH in altri paesi europei, Francia, Spagna e Gran Bretagna,
nord-americani, Canada e Stati Uniti, Australia e Giappone”.
Mi scuso per la lunghezza di
questo inciso, ma volevo rendere pienamente conto dell’importanza e della
portata del problema, anche se è bene sottolineare che solo un numero molto
limitato di questi incidenti sono seguiti dal verificarsi di un’infezione.
Citando sempre da dati del SIROH
riportati nell’articolo di cui sopra, nel periodo 1992/2009 su 7.274
esposizioni percutanee studiate, quelle che hanno comportato la
sieroconversione (spia dell’avvenuta infezione da HIV)sono stati “solo” 30
(pari allo 0,41%).
Vorrei ricordare che in Europa la
stima quantitativa di incidenti da aghi e taglienti in ambito sanitario è
stimata intorno a 1.200.000 casi all’anno (ma il Centro Europeo Malattie
Infettive di Stoccolma fa una stima molto inferiore: circa 650.000 casi).
È interessante notare che si
parla sempre di stime , perché i dati reali che vengono registrati sono affetti
da notevoli criticità in termini di sottostima (molti eventi non sono oggetto
di denuncia o registrazione).
Solo qualche altro dato per
ribadire l’entità e l’importanza del fenomeno, precisando che fonti diverse
riportano cifre leggermente diverse: intanto va segnalato che secondo altre
fonti ogni anno in Italia sono oltre 70mila (meno delle 100.000 citate sopra)
le esposizioni occupazionali al rischio
biologico negli operatori sanitari che possono condurre a conseguenze
importanti (anche perché gli operatori coinvolti che fortunatamente non
contraggono l’infezione, e sono, come si è visto, la quasi totalità, vivono
comunque mesi di ansia e difficoltà).
Tra gli infortuni a rischio
biologico per punture accidentali e tagli, circa i 2/3 sono causate da aghi
cavi, 1/3 da aghi pieni e taglienti, e su questo punto c’è piena coincidenza
con l’articolo sopra citato. Altre fonti si spingono fino a stimare 130.000
eventi all’anno, ed individuano le singole operazioni ed attività più a rischio
: esecuzioni di prelievi di sangue, posizionamento di cateteri venosi,
esecuzione di terapia endovenosa, parenterale e sottocutanea, interventi
chirurgici. Tra i dispositivi più frequentemente in causa, aghi a farfalla e
cateteri vascolari. un recentissimo documento ufficiale del 2012 (Prevenzione dell’esposizione
occupazionale al rischio biologico”, del gruppo Phase) conferma la stima di
circa 100.000 eventi all’anno, il tasso molto limitato di sieroconversioni, il
rapporto 2:1 tra punture da ago cavo e punture/tagli da aghi pieni e altri
taglienti.
Ecco allora ben spiegata la
necessità di una puntualizzazione normativa nel merito, orientata
fondamentalmente su tre aspetti:
1) la prevenzione primaria
(evitare che gli infortuni di questo tipo si verifichino);
2) la sorveglianza sanitaria e la
gestione dei casi di infortunio che si sono verificati;
3) il sistema informativo e
reportistica di questi eventi, per conoscere sempre meglio il fenomeno e
valutare anche la ricaduta positiva delle misure preventive realizzate.
Premesso che le disposizioni del
titolo X-bis si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di
lavoro interessati da attivita' sanitarie (pubbliche e private), alle
dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato,
i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione
sanitaria (studenti in medicina, allievi infermieri, tirocinanti,
specializzandi, borsisti, ecc.) e i sub-fornitori., e che l’art. 286-ter formula
alcune definizioni (tra cui è interessante rilevare che aghi e taglianti sono
considerati “attrezzature di lavoro”), entra nel cuore del problema con l’art.
286-quater, intitolato: “Misure generali di tutela”.
In questo articolo vengono
definiti gli obblighi cui è tenuto il datore di lavoro, che di seguito si
riportano (evidenziando in corsivo rosso i richiami al coinvolgimento dei RLS):
- formazione e messa a
disposizione di risorse adeguate: assicurare che il personale sanitario sia
adeguatamente formato e dotato di risorse idonee (ad es. DPI adeguati) per operare
in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni
provocate da dispositivi medici taglienti;
- procedure: adottare misure
idonee ad eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed infezioni
sul lavoro attraverso l’elaborazione di una politica globale di prevenzione che
tenga conto delle tecnologie più avanzate, dell’organizzazione e delle
condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all’esercizio della
professione, ecc.
- partecipazione: creare le
condizioni tali da favorire la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro
rappresentanti all’elaborazione delle politiche globali di prevenzione;
- cautela: non supporre mai
inesistente un rischio, applicando nell’adozione delle misure di prevenzione un
ordine di priorità … al fine di eliminare e prevenire i rischi e creare un
ambiente di lavoro sicuro, instaurando un’appropriata collaborazione con i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; - sensibilizzazione: assicurare
adeguate misure di sensibilizzazione attraverso un’azione comune di
coinvolgimento dei lavoratori e loro rappresentanti;
- pianificazione: pianificare ed
attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione
e monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da
punta nei luoghi di lavoro interessati;
- monitoraggio eventi :
promuovere la segnalazione degli infortuni, al fine di evidenziare le cause
sistemiche.
Con l’art. 286-quinquies si entra
nel merito della valutazione dei rischi, prevedendo ovviamente che la stessa includa
la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono
essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire
tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro
potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell’importanza di un
ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.
Naturalmente, si devono
individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali
riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni
professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l’influenza dei
fattori connessi con l’ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi
professionali valutati.
Particolarmente importante però è
l’art. 286-sexies, che prende in esame le “Misure di prevenzione specifiche”. Qui
si entra nel campo di indicazioni pratiche e concretamente applicabili, e
quindi verificabili e controllabili anche dai RLS.
Vediamole in dettaglio:
a) definizione e attuazione di
procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici
taglienti e di rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio,
garantendo l’installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente
sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e
di materiale da iniezione usa e getta, posti quanto più vicino possibile alle
zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati; le
procedure devono essere periodicamente sottoposte a processo di valutazione per
testarne l’efficacia e costituiscono parte integrante dei programmi di
informazione e formazione dei lavoratori;
b) eliminazione dell’uso di
oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente
necessario;
c) adozione di dispositivi medici
dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza;
d) divieto immediato della
pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione
e sicurezza per le punture;
e) sorveglianza sanitaria;
f) effettuazione di formazione in
ordine a:
1) uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di
protezione e sicurezza;
2) procedure da attuare per la notifica, la risposta ed il monitoraggio
post-esposizione;
3) profilassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della
valutazione della capacità di infettare della fonte di rischio.
g) informazione per mezzo di
specifiche attività di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le
associazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale riguardante:
programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni, differenti rischi
associati all’esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti
dall’utilizzazione di dispositivi medici taglienti o acuminati, norme di
precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza, corrette
procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in
caso di infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di informazioni
pertinenti a completare nel dettaglio le modalità di accadimento, importanza
dell’immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della
mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti
biologici per i quali esistono vaccini efficaci; tali vaccini devono essere
dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza
sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro;
h) previsione delle procedure che
devono essere adottate in caso di ferimento del lavoratore per:
1) prestare cure immediate al ferito, inclusa la profilassi post-esposizione
e gli esami medici necessari e, se del caso, l’assistenza psicologica;
2) assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio per
l’individuazione di adeguate misure di prevenzione, da attuare attraverso la
registrazione e l’analisi delle cause, delle modalità e circostanze che hanno
comportato il verificarsi di infortuni derivanti da punture o ferite e i successivi
esiti, garantendo la riservatezza per il lavoratore.
Dell’art. 286-septies, che reca
il dettaglio delle sanzioni per i datori di lavoro inadempienti, non ritengo
sia necessario parlare, se non per ricordare appunto che esistono delle
puntuali sanzioni nel merito.
Concludendo, una volta tanto, mi
pare di poter dire che il testo è chiaro, esauriente e concretamente
applicabile.
“Articolo 19” n. 03/2014 - Tagli e punture nel settore sanitario: piccoli incidenti ma grandi rischi
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