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"I professionisti iscritti a Inarcassa non devono produrre il Durc"
fonte www.edilportale.com / Professioni e Professionisti
13/04/2015 - La regolarità contributiva chiesta ai progettisti nelle gare per
l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura riguarda i
versamenti a Inarcassa e presuppone adempimenti diversi da quelli che le
imprese devono sostenere per ottenere il Durc.
Il chiarimento è arrivato da Inarcassa, Cassa di previdenza degli ingegneri e architetti liberi professionisti, dopo l’ appello degli Architetti di Catanzaro.
Ricordiamo che nei giorni scorsi il Consiglio dell’Ordine di Catanzaro aveva chiesto che il Durc non fosse obbligatorio per i progettisti senza dipendenti iscritti ad Inarcassa. L’obbligo, giudicato una “pretesa ingiusta”, avrebbe messo in difficoltà molti studi creando un’analogia tra imprese e liberi professionisti.
Per fare chiarezza sull’argomento è intervenuta Inarcassa. Il presidente, Paola Muratorio, ha spiegato che il Durc è disciplinato dall’articolo 6 del Regolamento Attuativo del Codice Appalti ( Dpr 207/2010). In base a queste norme, le imprese che partecipano alle gare d’appalto devono essere in regola con gli adempimenti nei confronti di Inps, Inail e Casse edili. Si tratta quindi di regole utili a tutelare i dipendenti delle imprese.
Al contrario, la regolarità contributiva chiesta ai progettisti che partecipano alle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura è quella regolata dall’articolo 90, commi 6 e 7, del Codice Appalti ( D.lgs. 163/2006). In questo caso, i professionisti devono avere una posizione regolare nei confronti di Inarcassa, cioè del loro ente previdenziale.
Il presidente Muratorio ha inoltre ricordato di aver chiesto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici (oggi Anac) se fosse possibile applicare per analogia l’articolo 4 comma 2 del Regolamento Attuativo del Codice Appalti, in base al quale se il responsabile del procedimento ottiene un Durc negativo può trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.
L’Authority aveva scartato questa possibilità, affermando che non è possibile detrarre dai pagamenti le somme dovute dal professionista ad Inarcassa.
Ciò conferma, ha concluso il presidente Muratorio, che si tratta di due adempimenti diversi e non assimilabili tra loro.
Il chiarimento è arrivato da Inarcassa, Cassa di previdenza degli ingegneri e architetti liberi professionisti, dopo l’ appello degli Architetti di Catanzaro.
Ricordiamo che nei giorni scorsi il Consiglio dell’Ordine di Catanzaro aveva chiesto che il Durc non fosse obbligatorio per i progettisti senza dipendenti iscritti ad Inarcassa. L’obbligo, giudicato una “pretesa ingiusta”, avrebbe messo in difficoltà molti studi creando un’analogia tra imprese e liberi professionisti.
Per fare chiarezza sull’argomento è intervenuta Inarcassa. Il presidente, Paola Muratorio, ha spiegato che il Durc è disciplinato dall’articolo 6 del Regolamento Attuativo del Codice Appalti ( Dpr 207/2010). In base a queste norme, le imprese che partecipano alle gare d’appalto devono essere in regola con gli adempimenti nei confronti di Inps, Inail e Casse edili. Si tratta quindi di regole utili a tutelare i dipendenti delle imprese.
Al contrario, la regolarità contributiva chiesta ai progettisti che partecipano alle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura è quella regolata dall’articolo 90, commi 6 e 7, del Codice Appalti ( D.lgs. 163/2006). In questo caso, i professionisti devono avere una posizione regolare nei confronti di Inarcassa, cioè del loro ente previdenziale.
Il presidente Muratorio ha inoltre ricordato di aver chiesto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici (oggi Anac) se fosse possibile applicare per analogia l’articolo 4 comma 2 del Regolamento Attuativo del Codice Appalti, in base al quale se il responsabile del procedimento ottiene un Durc negativo può trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.
L’Authority aveva scartato questa possibilità, affermando che non è possibile detrarre dai pagamenti le somme dovute dal professionista ad Inarcassa.
Ciò conferma, ha concluso il presidente Muratorio, che si tratta di due adempimenti diversi e non assimilabili tra loro.
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