News
"Architetti e ingegneri: quando versare a Inarcassa? Lo chiarisce l'Inps"
fonte www.edilportale.com / Professioni e Professionisti
14/04/2015 - L’INPS ha pubblicato
una circolare in
cui chiarisce i criteri generali per la corretta individuazione
dell’ente competente in materia di previdenza, per i liberi
professionisti che svolgono attività professionale di ingegnere od
architetto.
La circolare specifica che l’art. 2 comma 26, della Legge 335/95, prevede che i “soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (secondo il comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi)”, sono tenuti all’iscrizione presso la Gestione separata INPS.
Inoltre secondo il D.M. 281/1996 “non sono soggetti alla contribuzione i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”; i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo, alla Gestione separata, relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l’Ente previdenziale di categoria.
Pertanto, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività di lavoro autonomo sono destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione separata INPS nel caso in cui svolgano attività il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad apposito albo professionale, oppure allorquando il reddito prodotto non risulti assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l’Ente previdenziale di categoria secondo il rispettivo statuto o regolamento.
Per gli iscritti agli albi degli architetti ed ingegneri, la normativa che disciplina l’iscrizione ad INARCASSA riguarda i professionisti che esercitano la libera professione con carattere di continuità, essendo contestualmente:
1) iscritti all’Albo professionale;
2) titolari della partita I.V.A.;
3) non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata.
Pertanto, i soggetti che producono redditi da lavoro autonomo (ai sensi dell’art. 53 comma 1 del TUIR) e, contemporaneamente, hanno un rapporto di lavoro subordinato non possono essere assoggettati alla contribuzione soggettiva obbligatoria presso INARCASSA (si ricorda che la contribuzione dovuta è composta dal contributo soggettivo, dal contributo integrativo e dal contributo per la maternità).
Il contributo soggettivo è calcolato in misura percentuale sul reddito da lavoro autonomo determinato ai fini fiscali, mentre il contributo integrativo, obbligatorio per tutti i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA individuale, è calcolato in misura percentuale del 4% sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA. Tale ultimo contributo non concorre alla formazione del reddito professionale ai fini fiscali. Il pagamento del solo contributo integrativo non comporta l’esclusione dal versamento alla Gestione separata Inps.
Nella circolare, al fine di stabilire se il reddito prodotto da un’attività professionale sia soggetto alla contribuzione dovuta alla Cassa professionale autonoma, si fa anche riferimento alla Corte di Cassazione.
Secondo la Suprema Corte, infatti, nel concetto di esercizio della professione deve essere compreso non solo l’espletamento di prestazioni tipicamente professionali, ma anche “l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un “ nesso” con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicamente propria della sua professione”.
Pertanto, secondo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione, la oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività in concreto svolta dal professionista, anche se non espressamente riservata, determina l’inclusione dei compensi derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile previdenziale, sulla quale calcolare il contributo.
L’INPS ha allegato una tabella alla circolare, esemplificativa e non esaustiva, nella quale sono individuate le attività che sono equiparate alla professione di ingegnere ed architetto, anche qualora svolte in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di un contratto a progetto. La conformità dell’inquadramento previdenziale delle attività concretamente svolte allo schema presentato evidenzia la correttezza degli adempimenti contributivi conseguenti.
Si ricorda infine che vale la “ regola dell’esclusività”, ovvero che per la stessa attività l’iscrizione all’INARCASSA esclude l’iscrizione alla Gestione separata INPS e viceversa.
La circolare specifica che l’art. 2 comma 26, della Legge 335/95, prevede che i “soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (secondo il comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi)”, sono tenuti all’iscrizione presso la Gestione separata INPS.
Inoltre secondo il D.M. 281/1996 “non sono soggetti alla contribuzione i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”; i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo, alla Gestione separata, relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l’Ente previdenziale di categoria.
Pertanto, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività di lavoro autonomo sono destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione separata INPS nel caso in cui svolgano attività il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad apposito albo professionale, oppure allorquando il reddito prodotto non risulti assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l’Ente previdenziale di categoria secondo il rispettivo statuto o regolamento.
Per gli iscritti agli albi degli architetti ed ingegneri, la normativa che disciplina l’iscrizione ad INARCASSA riguarda i professionisti che esercitano la libera professione con carattere di continuità, essendo contestualmente:
1) iscritti all’Albo professionale;
2) titolari della partita I.V.A.;
3) non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata.
Pertanto, i soggetti che producono redditi da lavoro autonomo (ai sensi dell’art. 53 comma 1 del TUIR) e, contemporaneamente, hanno un rapporto di lavoro subordinato non possono essere assoggettati alla contribuzione soggettiva obbligatoria presso INARCASSA (si ricorda che la contribuzione dovuta è composta dal contributo soggettivo, dal contributo integrativo e dal contributo per la maternità).
Il contributo soggettivo è calcolato in misura percentuale sul reddito da lavoro autonomo determinato ai fini fiscali, mentre il contributo integrativo, obbligatorio per tutti i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA individuale, è calcolato in misura percentuale del 4% sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA. Tale ultimo contributo non concorre alla formazione del reddito professionale ai fini fiscali. Il pagamento del solo contributo integrativo non comporta l’esclusione dal versamento alla Gestione separata Inps.
Nella circolare, al fine di stabilire se il reddito prodotto da un’attività professionale sia soggetto alla contribuzione dovuta alla Cassa professionale autonoma, si fa anche riferimento alla Corte di Cassazione.
Secondo la Suprema Corte, infatti, nel concetto di esercizio della professione deve essere compreso non solo l’espletamento di prestazioni tipicamente professionali, ma anche “l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un “ nesso” con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicamente propria della sua professione”.
Pertanto, secondo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione, la oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività in concreto svolta dal professionista, anche se non espressamente riservata, determina l’inclusione dei compensi derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile previdenziale, sulla quale calcolare il contributo.
L’INPS ha allegato una tabella alla circolare, esemplificativa e non esaustiva, nella quale sono individuate le attività che sono equiparate alla professione di ingegnere ed architetto, anche qualora svolte in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di un contratto a progetto. La conformità dell’inquadramento previdenziale delle attività concretamente svolte allo schema presentato evidenzia la correttezza degli adempimenti contributivi conseguenti.
Si ricorda infine che vale la “ regola dell’esclusività”, ovvero che per la stessa attività l’iscrizione all’INARCASSA esclude l’iscrizione alla Gestione separata INPS e viceversa.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1021 volte.
Pubblicità