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"I compiti del medico competente e la sorveglianza sanitaria"

fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria

15/04/2015 -
Tra i compiti assegnati agli SPISAL, i Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro, c’è anche quello di sviluppare attività di informazione, formazione e promozione della salute in materia di sicurezza e salute e fornire assistenza alle aziende  per l’attuazione delle misure di prevenzione. Proprio partendo da questi compiti l’  Azienda ULSS 9 Treviso ha pubblicato sul proprio sito alcune  risposte ai quesiti formulati dagli utenti sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e inoltrate allo sportello informativo dello SPISAL dell'Ulss 9. Riportiamo oggi alcuni dei quesiti e delle risposte pubblicate in  materia di  medici competenti e sorveglianza sanitaria .

5 - SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE
 
D. Sono un medico competente. Quando e come devo inviare l'esito delle visite effettuate ai lavoratori come previsto dall'art. 40 del DLgs 81/08 ?
 
R. il D.M. 9 luglio 2012, “Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’art. 40 del dlgs 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ha definito il contenuto del nuovo allegato 3 B.
 
Il  D.M. del Ministero della Salute 6 agosto 2013 modifica il decreto 9 luglio 2012  (GU Serie Generale n.212 del 10-9-2013) determinando la fine del periodo di sperimentazione in relazione alla disponibilità della piattaforma INAIL per l'invio dell'allegato 3B con modalità telematica.
 
Pertanto, in estrema sintesi, le relazioni sulle visite effettuate in tutto l'anno 2013 dovranno essere inviate entro marzo 2014. L'unica modalità di invio consentita sarà quella telematica attraverso l'applicativo INAIL dedicato ai medici competenti. Non saranno accettate altre forme di invio (cartaceo, PDF con posta cerficata, etc.).
 
D. Il benzinaio (dipendente) deve effettuare la sorveglianza sanitaria?
 
Se il lavoratore ha mansione di cassiere e rimane in un ambiente separato e adeguatamente distante dalla eventuale fonte di rischio, di fatto non è esposto e non deve fare sorveglianza sanitaria. Negli altri casi, in cui vi è un contatto più o meno occasionale con il vapore di carburante durante le operazioni di rifornimento, occorre valutare, anche sulla base di frequenza e modalità di esposizione e di precedenti misure già fatte nelle stesse condizioni di lavoro e di presenza di sistemi di captazione, se i vapori di benzina e diesel costituiscono rischio per la salute il lavoratore. Se si dimostra che le emissioni presenti in ambiente sono al livello di altre situazioni di ambienti comuni di vita, traffico veicolare, piazze urbane eccetera, senza superare i limiti raccomandati per il pubblico, il lavoratore non è da considerare esposto e perciò non vi è l'obbligo della sorveglianza sanitaria. Se vengono effettuati altri lavoro di manutenzione (es. cambio olio motore, vulcanizzazione pneumatici etc.) è necessario valutare queste lavorazioni per i rischi specifici.
 
D . Chiedo se per la mansione di uso del trattore agricolo sia necessario l’accertamento sanitario in materia di tossicodipendenza previsto per le categorie elencate nell’allegato I della Conferenza Unificata del 30/10/2007.
 
R. il provvedimento della conferenza permanente Stato Regioni del 16.03.2006 "elenco lavori a rischio" (ALCOOL) e il provvedimento 30 Ottobre 2007 (TOSSICODIPENDENZA) includono rispettivamente 8p e 2n “le macchine per la movimentazione terra”.
Il TRATTORE AGRICOLO non rientra in questa categoria, come si desume dall’allegato A punto 1 Individuazione delle attrezzature di lavoro – dell’accordo del 22 febbraio 2012 che elenca le attrezzature per cui è prevista specifica abilitazione (il trattore è individuato al punto f allegato A - le macchine per movimento terra al punto g allegato A).
In questi casi non sono ammesse interpretazioni analogiche estensive come conferma anche la recente circolare del Ministero del Lavoro del 10 giugno 2013.
 
D. lavoro presso ... al reparto controllo qualità e confezionamento, due settimane fa mi sono state diagnosticate due ernie al disco c-4 c-5 evidenziate dalla risonanza magnetica. Sto aspettando la visita dal neurologo (22 aprile 2014), nel frattempo soffro di continui dolori al collo durante il lavoro e poi formicolii notturni tali da impedire o interrompere il sonno, a questo punto cosa devo fare per quanto riguarda la mia mansione all’interno dell’azienda? Devo fare una visita specialistica alla medicina del lavoro?
 
R. Nella sua domanda non ci dice se effettua movimentazione manuale di carichi con indice di rischio superiore ad 1 (il che comporta obbligo di sorveglianza sanitaria); comunque, per prima cosa, deve chiedere al datore di lavoro di effettuare una visita straordinaria presso il medico competente aziendale ai sensi dell'art. 41 comma 1 lett. c) del DLgs 81/08 per condizione clinica suscettibile di peggioramento in relazione all'attività lavorativa svolta.
Il medico, in relazione alla valutazione dei rischi presenti in azienda, formulerà il giudizio di idoneità (avverso il quale può essere fatto ricorso allo SPISAL entro 30 giorni, se non concorda con le conclusioni) e le cautele da usare sul lavoro.
 
D. In caso di un operaio agricolo con due contratti di lavoro part time in due aziende agricole distinte, con medesimo indirizzo produttivo (entrambe aziende viti-vinicole nello stesso territorio) dai cui DVR emerge la necessità che l'operaio svolga la visita medica … è possibile far valere la sorveglianza sanitaria eseguita in una azienda anche per l'altra dal momento che gli aspetti sostanziali sono uguali (tipologia aziendale, rischi specifici, caratteristiche morfologiche e climatiche del territorio) o se è necessario che entrambi i datori di lavoro nominino singolarmente un medico competente che svolga i medesimi accertamenti in maniera distinta nelle due aziende.
 
R: L’art. 18 c 1 lett a) del DLgs 81/08 prevede che il datore di lavoro debba nominare il medico competente, i cui titoli e requisiti sono specificati nell’art. 38, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo stesso. Ogni datore di lavoro dovrà quindi nominare il proprio medico competente. Si precisa inoltre che il DM del 27.03.2013, all’art 2 c 5 stabilisce che “gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo … possono adottare iniziative … finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con i medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici .. ”. Quindi uno stesso medico competente all’uopo incaricato potrebbe svolgere l’attività per più datori di lavoro.
 
D. Nell'attività di parrucchiere è obbligatorio nominare comunque un medico competente per i lavoratori anche se dalla valutazione dei rischi non emergono situazioni particolari e i prodotti cosmetici (chimici) utilizzati conformemente hanno schede di sicurezza ove non si evidenziano particolari problematiche.
 
R: La nomina del medico competente è obbligatoriamente prevista in tutte le aziende, pubbliche o private dove sono presenti rischi o lavorazioni per le quali le normative vigenti prevedono l’obbligo della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, indipendentemente dal numero degli addetti. La sorveglianza sanitaria viene quindi istituita in quanto misura di prevenzione per un rischio specifico e a tale rischio è effettivamente mirata. Si tenga anche presente che in caso di malattia professionale di un lavoratore attribuita a tali specifici rischi la mancanza di sorveglianza sanitaria può contribuire a definire un profilo di colpa una valutazione sottostimata del rischio. In definitiva occorre valutare (vedi documento di valutazione dei rischi) caso per caso TUTTI i rischi e definire se ciascuno di essi (chimico, biologico, movimentazione dei carichi etc.) prevede o no l’obbligo di sorveglianza sanitaria; in caso affermativo è obbligatoria la nomina del medico competente.
 
D. A seguito di mia richiesta, sono stato sottoposto a visita straordinaria presso il medico dell'azienda …. ma a tutt’oggi non ho avuto comunicazione da parte dell'azienda in merito alla mia posizione lavorativa. Quanto tempo può intercorrere tra la visita e la risposta? preciso che non ho documentazione per dimostrare che la visita è stata effettuata.
 
R: Suggeriamo:
1. Chiedere al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sollecitare una risposta scritta con il giudizio di idoneità al medico competente;
2. Inviare una richiesta scritta al medico competente e alla ditta al fine di ricevere tempestivamente il giudizio di idoneità;
3. In caso di inadempienza da parte dell’azienda, chiedere l’intervento dello SPISAL competente.
 
D. In uno studio composto da 3 soci, alcuni avvocati collaboratori e 3 segretarie dipendenti … è corretto far fare la sorveglianza sanitaria: posto che questi avvocati utilizzano il videoterminale per più di 20 ore settimanali, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a carico del datore di lavoro?
 
R: Dalla definizione di “lavoratore” ai sensi dell’art. 2, c.1, lett. a) del DLgs 81/08, non solo i collaboratori, ma anche i soci lavoratori o associati in partecipazione rientrano in tale qualifica, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Il datore di lavoro dovrà quindi farsi carico della sorveglianza sanitaria.
 
 
 
 
 

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