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"I compiti del medico competente e la sorveglianza sanitaria"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
15/04/2015 -
Tra i compiti assegnati agli SPISAL, i Servizi Prevenzione Igiene e
Sicurezza in Ambienti di Lavoro, c’è anche quello di sviluppare attività
di informazione, formazione e promozione della salute in materia di
sicurezza e salute e fornire assistenza alle aziende per l’attuazione
delle misure di prevenzione. Proprio partendo da questi compiti l’ Azienda ULSS 9 Treviso ha pubblicato sul proprio sito alcune risposte ai quesiti formulati
dagli utenti sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e
inoltrate allo sportello informativo dello SPISAL dell'Ulss
9. Riportiamo oggi alcuni dei quesiti e delle risposte pubblicate in
materia di
medici competenti e sorveglianza sanitaria
.
5 - SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE
D. Sono un medico competente. Quando e come devo inviare l'esito delle
visite effettuate ai lavoratori come previsto dall'art. 40 del DLgs 81/08 ?
R. il D.M. 9 luglio 2012,
“Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati
aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’art. 40 del dlgs
81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
ha definito il contenuto del nuovo allegato 3 B.
Il D.M. del Ministero della Salute 6 agosto 2013
modifica il decreto 9 luglio 2012 (GU
Serie Generale n.212 del 10-9-2013) determinando la fine del periodo di
sperimentazione in relazione alla disponibilità della piattaforma INAIL per
l'invio dell'allegato 3B con modalità telematica.
Pertanto, in estrema sintesi, le
relazioni sulle visite effettuate in tutto l'anno 2013 dovranno essere inviate
entro marzo 2014. L'unica modalità di invio consentita sarà quella telematica
attraverso l'applicativo INAIL dedicato ai medici competenti. Non saranno
accettate altre forme di invio (cartaceo, PDF con posta cerficata, etc.).
D. Il benzinaio (dipendente) deve effettuare la sorveglianza sanitaria?
Se il lavoratore ha mansione di
cassiere e rimane in un ambiente separato e adeguatamente distante dalla
eventuale fonte di rischio, di fatto non è esposto e non deve fare sorveglianza
sanitaria. Negli altri casi, in cui vi è un contatto più o meno occasionale
con il vapore di carburante durante le operazioni di rifornimento, occorre
valutare, anche sulla base di frequenza e modalità di esposizione e di
precedenti misure già fatte nelle stesse condizioni di lavoro e di presenza di
sistemi di captazione, se i vapori di benzina e diesel costituiscono rischio
per la salute il lavoratore. Se si dimostra che le emissioni presenti in
ambiente sono al livello di altre situazioni di ambienti comuni di vita,
traffico veicolare, piazze urbane eccetera, senza superare i limiti raccomandati
per il pubblico, il lavoratore non è da considerare esposto e perciò non vi è
l'obbligo della sorveglianza sanitaria. Se vengono effettuati altri lavoro di
manutenzione (es. cambio olio motore, vulcanizzazione pneumatici etc.) è
necessario valutare queste lavorazioni per i rischi specifici.
D
. Chiedo se per la mansione di uso del trattore agricolo sia necessario
l’accertamento sanitario in materia di tossicodipendenza previsto per le
categorie elencate nell’allegato I della Conferenza Unificata del 30/10/2007.
R. il provvedimento della
conferenza permanente Stato Regioni del 16.03.2006 "elenco lavori a
rischio" (ALCOOL) e il provvedimento 30 Ottobre 2007 (TOSSICODIPENDENZA)
includono rispettivamente 8p e 2n “le macchine per la movimentazione terra”.
Il TRATTORE AGRICOLO non rientra
in questa categoria, come si desume dall’allegato A punto 1 Individuazione
delle attrezzature di lavoro – dell’accordo del 22 febbraio 2012 che elenca le
attrezzature per cui è prevista specifica abilitazione (il trattore è
individuato al punto f allegato A - le macchine per movimento terra al punto g
allegato A).
In questi casi non sono ammesse
interpretazioni analogiche estensive come conferma anche la recente circolare
del Ministero del Lavoro del 10 giugno 2013.
D. lavoro presso ... al reparto controllo qualità e confezionamento,
due settimane fa mi sono state diagnosticate due ernie al disco c-4 c-5
evidenziate dalla risonanza magnetica. Sto aspettando la visita dal neurologo (22
aprile 2014), nel frattempo soffro di continui dolori al collo durante il
lavoro e poi formicolii notturni tali da impedire o interrompere il sonno, a
questo punto cosa devo fare per quanto riguarda la mia mansione all’interno
dell’azienda? Devo fare una visita specialistica alla medicina del lavoro?
R. Nella sua domanda non ci dice
se effettua movimentazione manuale di carichi con indice di rischio superiore
ad 1 (il che comporta obbligo di sorveglianza
sanitaria); comunque, per prima cosa, deve chiedere al datore di lavoro di
effettuare una visita straordinaria presso il medico competente aziendale ai
sensi dell'art. 41 comma 1 lett. c) del DLgs 81/08 per condizione clinica
suscettibile di peggioramento in relazione all'attività lavorativa svolta.
Il medico, in relazione alla
valutazione dei rischi presenti in azienda, formulerà il giudizio di idoneità
(avverso il quale può essere fatto ricorso allo SPISAL entro 30 giorni, se non
concorda con le conclusioni) e le cautele da usare sul lavoro.
D.
In caso di un operaio agricolo con due contratti di lavoro part time in
due aziende agricole distinte, con medesimo indirizzo produttivo (entrambe
aziende viti-vinicole nello stesso territorio) dai cui DVR emerge la necessità
che l'operaio svolga la visita medica … è possibile far valere la sorveglianza
sanitaria eseguita in una azienda anche per l'altra dal momento che gli aspetti
sostanziali sono uguali (tipologia aziendale, rischi specifici, caratteristiche
morfologiche e climatiche del territorio) o se è necessario che entrambi i
datori di lavoro nominino singolarmente un medico competente che svolga i
medesimi accertamenti in maniera distinta nelle due aziende.
R: L’art. 18 c 1 lett a) del DLgs
81/08 prevede che il datore di lavoro debba nominare il medico
competente, i cui titoli e requisiti sono specificati nell’art. 38, per
l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto
legislativo stesso. Ogni datore di lavoro dovrà quindi nominare il proprio
medico competente. Si precisa inoltre che il DM del 27.03.2013, all’art 2 c 5
stabilisce che “gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore
agricolo … possono adottare iniziative … finalizzate a favorire l’assolvimento
degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole e i
lavoratori aderenti al sistema di bilateralità mediante convenzioni con le ASL
per effettuare la visita preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione
con i medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici .. ”. Quindi
uno stesso medico competente all’uopo incaricato potrebbe svolgere l’attività
per più datori di lavoro.
D. Nell'attività di parrucchiere è obbligatorio nominare comunque un
medico competente per i lavoratori anche se dalla valutazione dei rischi non
emergono situazioni particolari e i prodotti cosmetici (chimici) utilizzati
conformemente hanno schede di sicurezza ove non si evidenziano particolari
problematiche.
R: La nomina del medico
competente è obbligatoriamente prevista in tutte le aziende, pubbliche o
private dove sono presenti rischi o lavorazioni per le quali le normative
vigenti prevedono l’obbligo della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, indipendentemente
dal numero degli addetti. La sorveglianza sanitaria viene quindi istituita in
quanto misura di prevenzione per un rischio specifico e a tale rischio è
effettivamente mirata. Si tenga anche presente che in caso di malattia
professionale di un lavoratore attribuita a tali specifici rischi la mancanza
di sorveglianza sanitaria può contribuire a definire un profilo di colpa una
valutazione sottostimata del rischio. In definitiva occorre valutare (vedi
documento di valutazione dei rischi) caso per caso TUTTI i rischi e definire se
ciascuno di essi (chimico, biologico, movimentazione dei carichi etc.) prevede
o no l’obbligo di sorveglianza sanitaria; in caso affermativo è obbligatoria la
nomina del medico competente.
D. A seguito di mia richiesta, sono stato sottoposto a visita
straordinaria presso il medico dell'azienda …. ma a tutt’oggi non ho avuto
comunicazione da parte dell'azienda in merito alla mia posizione lavorativa.
Quanto tempo può intercorrere tra la visita e la risposta? preciso che non ho
documentazione per dimostrare che la visita è stata effettuata.
R: Suggeriamo:
1. Chiedere al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza di sollecitare una risposta scritta con il giudizio
di idoneità al medico competente;
2. Inviare una richiesta scritta
al medico competente e alla ditta al fine di ricevere tempestivamente il giudizio
di idoneità;
3. In caso di inadempienza da
parte dell’azienda, chiedere l’intervento dello SPISAL competente.
D. In uno studio composto da 3 soci, alcuni avvocati collaboratori e 3
segretarie dipendenti … è corretto far fare la sorveglianza sanitaria: posto
che questi avvocati utilizzano il videoterminale per più di 20 ore settimanali,
devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a carico del datore di lavoro?
R: Dalla definizione di
“lavoratore” ai sensi dell’art. 2, c.1, lett. a) del DLgs 81/08, non solo i
collaboratori, ma anche i soci lavoratori o associati in partecipazione
rientrano in tale qualifica, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Il
datore di lavoro dovrà quindi farsi carico della sorveglianza sanitaria.
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