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"Lo smaltimento di fusti con rifiuti pericolosi integra danneggiamento? "
fonte www.insic.it / Ambiente
21/04/2015 -
Secondo l'Esperto
Sì; però, va precisato che lo smaltimento su un terreno di fusti contenenti rifiuti pericolosi in condizioni tali da determinare anche il versamento del contenuto sul suolo, con penetrazione dello strato superficiale dello stesso, costituisce attività del tutto idonea a configurare il delitto di danneggiamento (art. 635 c.p.), anche se il risultato di tale attività comporti un aggravamento ulteriore delle precedenti condizioni dell'area.
Il delitto in questione si configura anche rendendo una cosa temporaneamente inservibile all'uso cui è destinata, non rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la possibilità di reversione del danno, anche se tale reversione avvenga non per opera dell'uomo, ma per la capacità della cosa di riacquistare la sua funzionalità nel tempo (Cass. Pen., sez. IV, n. 9343, 2011, concernente fattispecie relativa ad illecito smaltimento di rifiuti di una discarica in un fiume, che ne aveva cagionato il deterioramento, rendendolo per lungo tempo inidoneo all'irrigazione dei campi ed all'abbeveraggio degli animali). Più in generale, si richiede, per la configurabilità del reato, una modificazione funzionale o strutturale della cosa tale da rendere necessaria una non agevole attività di ripristino (Cass. Pen., sez. II, 31 maggio 2012, n. 20930; Cass. Pen., sez. II, 27 ottobre 2009, n. 41284).
Un quesito pervenuto alla rivista Ambiente &Sicurezza sul Lavoro
riguarda lo sversamento nel suolo di fusti con rifiuti pericolosi:
quando si integra il reato di danneggiamento?
Risponde Rocchina Staiano Docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali ed in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all'Univ. Teramo
Risponde Rocchina Staiano Docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali ed in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all'Univ. Teramo
Secondo l'Esperto
Sì; però, va precisato che lo smaltimento su un terreno di fusti contenenti rifiuti pericolosi in condizioni tali da determinare anche il versamento del contenuto sul suolo, con penetrazione dello strato superficiale dello stesso, costituisce attività del tutto idonea a configurare il delitto di danneggiamento (art. 635 c.p.), anche se il risultato di tale attività comporti un aggravamento ulteriore delle precedenti condizioni dell'area.
Il delitto in questione si configura anche rendendo una cosa temporaneamente inservibile all'uso cui è destinata, non rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la possibilità di reversione del danno, anche se tale reversione avvenga non per opera dell'uomo, ma per la capacità della cosa di riacquistare la sua funzionalità nel tempo (Cass. Pen., sez. IV, n. 9343, 2011, concernente fattispecie relativa ad illecito smaltimento di rifiuti di una discarica in un fiume, che ne aveva cagionato il deterioramento, rendendolo per lungo tempo inidoneo all'irrigazione dei campi ed all'abbeveraggio degli animali). Più in generale, si richiede, per la configurabilità del reato, una modificazione funzionale o strutturale della cosa tale da rendere necessaria una non agevole attività di ripristino (Cass. Pen., sez. II, 31 maggio 2012, n. 20930; Cass. Pen., sez. II, 27 ottobre 2009, n. 41284).
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