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"Sul ruolo del direttore dei lavori e del CSE in materia di SSL"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
27/04/2015 -
Il fatto e l’iter giudiziario
Prende l’occasione la Corte di
Cassazione con questa sentenza emanata a seguito di un ricorso avanzato
dall’amministrazione unico nonché direttore
dei lavori di una società committente di alcuni lavori relativi alla
costruzione di un edificio da destinare alla produzione di componenti ed arredi,
condannato per un infortunio occorso ad un lavoratore di una ditta
appaltatrice, per fornire degli utili chiarimenti sia sul ruolo e sulle responsabilità
del direttore dei lavori che sulle mansioni assegnate al coordinatore per la
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Per quanto riguarda in particolare la
figura del direttore dei lavori la suprema Corte, come già dalla stessa sostenuto
in passato, ha affermato che la qualifica di direttore dei lavori non comporta
automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo
l'incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla
esecuzione del progetto. La stessa Corte ha inoltre chiarito che destinatari
delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i
preposti, mentre il direttore
dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza
dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse del committente
e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme
antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione
del cantiere. Ne consegue, quindi, ha proseguito la suprema Corte, che una
diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori,
comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere
rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano
testimoniare in modo inequivoco l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere o
l'esercizio di tali funzioni.
Il fatto e l’iter giudiziario
Il Tribunale ha condannato il dirigente
e gestore di fatto di una società e il titolare
di una ditta appaltatrice alla pena, rispettivamente, di mesi uno e mesi tre di
reclusione nonché, in solido con il responsabile civile della società, al
risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in sede
civile. Secondo l'imputazione, il dirigente e gestore di fatto della società nonché
committente di alcuni lavori relativi alla costruzione di un edificio da
destinare alla produzione di componenti ed arredi, aveva cagionato per colpa
lesioni personali ad un lavoratore della ditta appaltatrice consistite nella “frattura
del bacino con diastasi sinfisi pubica, frattura femore sinistro, frattura
condilo femorale destra e lesioni ai legamenti del ginocchio sinistro” in
quanto, mentre si trovava nella zona sottostante la struttura realizzata per
costruire l'edificio, a seguito di un cedimento della stessa, è stato travolto
da travi e detriti di grosse dimensioni.
La Corte d'Appello ha successivamente
riformata parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale dichiarando estinto per
prescrizione il reato di lesioni colpose ascritto ai due imputati e confermando
le statuizioni civili. Al committente
era ascritto il fatto di non aver designato il coordinatore in materia di
sicurezza e di non aver redatto il piano di sicurezza e coordinamento
necessario per effettuare l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei
rischi e le conseguenti procedure atte a garantire la tutela dei lavoratori ed
il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, mentre all'appaltatore
era ascritto il fatto di non aver redatto il piano operativo di sicurezza
relativo alla esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto e di non
aver predisposto un sistema di sostegno dell'impalcatura idoneo a sopportare
con sicurezza, oltre al peso delle strutture, anche quello delle persone e dei
sovraccarichi eventuali nonché le sollecitazioni dinamiche che, nel corso dei
lavori, avrebbero potuto dare luogo a vibrazioni.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello
ha proposto ricorso per cassazione il dirigente della società adducendo due
motivazioni. Come primo motivo ha lamentato che la corte territoriale aveva
omesso di chiarire sulla base di quali elementi si dovesse ritenere che egli
fosse l'amministratore di fatto della società committente, considerato che,
secondo la documentazione prodotta in giudizio e le deposizioni dei testi, egli
rivestiva la carica di mero progettista mentre il direttore dei lavori era altra
persona. Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto un vizio di motivazione
per non aver la corte territoriale riconosciuta l’insussistenza di un nesso di
causalità tra la condotta contestata e l'evento, tenuto conto che lo stesso si
era verificato per l'errore tecnico commesso dalla ditta appaltatrice nella
predisposizione dell'impalcatura e che anche la presenza di un coordinatore in
materia di sicurezza non avrebbe potuto evitare che il sinistro accadesse.
Le decisioni della Corte di Cassazione
In ordine al primo motivo di ricorso
secondo il quale la Corte di Appello non avrebbe specificato sulla base di
quali elementi si dovesse ritenere che egli fosse l'amministratore di fatto
della società committente, la Corte di Cassazione ha messo in evidenza che la Corte
di Appello aveva desunto la qualifica di amministratore di fatto in capo all’imputato
dall'aver egli sottoscritto il contratto di appalto con il quale era stato
affidato alla ditta appaltatrice l'incarico di realizzare il capannone ove è
avvenuto l'infortunio, dall'avere inoltre assunto, secondo quanto è emerso dal
contratto stesso, la carica di direttore dei lavori e dall'aver ordinato, in
nome e per conto della società, la fornitura del cemento che era stato
trasportato sul luogo dell'incidente.
Con riferimento alla qualifica di direttore
dei lavori, che l'imputato ha assunto sulla base del contratto di appalto
la Sez. IV ha fatto osservare che “
la
qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la
responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo l'incarico di direttore
limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto
(Sez. 4^, n. 49462 del 26/03/2003, Viscovo, Rv. 227070; Sez. 4^, n. 12993 del
25/06/1999, Galeotti, Rv. 215165; Sez. 3^, n. 11593 del 01/10/1993, Telesca,
Rv.196929)”. E’ stato, infatti, chiarito, ha così proseguito la suprema
Corte, sia pure con riferimento agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 547 del 1955 (essendo
analogo il disposto degli attuali artt. 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 81 del 2008),
che “
destinatari delle norme
antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il
direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza
dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse di quello e non
può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche
ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere”.
“
Ne
consegue”, ha quindi proseguito la Sez. IV, “
che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei
lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere
rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano
testimoniare in modo inequivoco l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere o
l'esercizio di tali funzioni”
Ciò posto, la corte territoriale, ha
fatto osservare la Corte di Cassazione, non ha adeguatamente motivato in ordine
alla ritenuta sussistenza della qualifica di amministratore di fatto in capo al
ricorrente ed alla conseguente responsabilità derivante dalla violazione di
norme antinfortunistiche in quanto, posto che non può assumere rilievo la sola
circostanza che, secondo il contratto di appalto, l'imputato apparisse essere
direttore dei lavori, occorrendo accertare, al fine di farne conseguire la
responsabilità per quanto accaduto, che egli si fosse ingerito nell'organizzazione
del cantiere, gli elementi consistiti nell'aver egli sottoscritto il contratto
di appalto per conto della società e nell'aver ordinato la fornitura del
cemento non sono apparsi indicativi di un'apprezzabile attività gestoria svolta
in modo non episodico od occasionale. La Corte di Appello, inoltre, secondo la
Sez. IV, non ha esaminato il motivo di
doglianza, riproposto con il ricorso per cassazione, fondato sulla circostanza
che non ci sarebbe stata una ingerenza nell'organizzazione del cantiere.
Con riferimento alla seconda
motivazione in base alla quale la presenza di un coordinatore non avrebbe
potuto impedire l’accaduto la Corte di Cassazione ha fatto osservare come,
secondo un consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in
tema di prevenzione antinfortunistica, al coordinatore per l'esecuzione dei
lavori non è assegnato esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra
le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di
vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del
piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a
garanzia dell'incolumità dei lavoratori, spettando allo stesso la titolarità di
un'autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente
individuati dalla legge, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari
delle norme antinfortunistiche e comprende, non solo l'istruzione dei
lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità
di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma anche la loro effettiva
predisposizione, nonché il controllo continuo ed effettivo sulla concreta
osservanza delle misure predisposte al fine di evitare che esse siano
trascurate o disapplicate, nonché, infine, il controllo sul corretto utilizzo,
in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di
lavorazione. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ha fatto quindi
osservare la suprema Corte, è dunque tenuto a verificare, attraverso un'attenta
e costante opera di vigilanza, l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni
di pericolo nel cantiere, e tanto, in relazione a ciascuna fase dello sviluppo
dei lavori in corso di esecuzione.
Alla luce di quanto sopra detto quindi
la Corte di Cassazione ha deciso di annullare la sentenza impugnata con rinvio affinché
il giudice civile competente per valore in grado di appello valutasse,
attenendosi ai principi esposti, ulteriori elementi rivelatori dell'attività
gestoria, qualora ritenuti sussistenti sulla base dell’attività istruttoria
svolta.
Gerardo Porreca
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