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"La sicurezza del lavoratore autonomo nel settore edile"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
30/04/2015 -
Un interessante
documento sui
lavoratori autonomi,
presentato in un convegno a Siena nel gennaio del 2012 e realizzato dal CNA di Siena insieme alla Cassa Edile
CERT, al CTP della
Toscana e al DTL di Siena, ricorda che numerosi soggetti che in passato
“hanno usufruito e sfruttato il cosiddetto lavoro sommerso, oggi si avvalgono
di forme di ‘
pseudo-artigianato’,
utili, sostanzialmente, a
mascherare, in
maniera più o meno abile, rapporti lavorativi che, invece, in tutto e per
tutto, risultano essere riconducibili alle prestazioni subordinate”.
Infatti, si legge nella presentazione del documento, “attualmente nel nostro Paese si osserva una crescente frammentazione del tessuto produttivo con un numero sempre maggiore di piccole e piccolissime imprese e di lavoratori autonomi che, nel settore edile, costituiscono gran parte della forza lavoro” e questi ultimi “sono spesso inquadrati solo formalmente come autonomi ma in realtà inseriti di fatto come dipendenti all’interno dell’organizzazione del cantiere, anelli deboli di una catena di appalti e subappalti che diluiscono le responsabilità nella esasperata ricerca del contenimento dei costi”.
RTM
Infatti, si legge nella presentazione del documento, “attualmente nel nostro Paese si osserva una crescente frammentazione del tessuto produttivo con un numero sempre maggiore di piccole e piccolissime imprese e di lavoratori autonomi che, nel settore edile, costituiscono gran parte della forza lavoro” e questi ultimi “sono spesso inquadrati solo formalmente come autonomi ma in realtà inseriti di fatto come dipendenti all’interno dell’organizzazione del cantiere, anelli deboli di una catena di appalti e subappalti che diluiscono le responsabilità nella esasperata ricerca del contenimento dei costi”.
Proprio per prestare particolare
attenzione a questa realtà sociale e a questa categoria di lavoratori,
presentiamo brevemente questo documento dal titolo “
Vademecum. Il lavoratore autonomo in edilizia”, a cura dell’Ing.
Danilo Giovanni Maria De Filippo (Unità Operativa Vigilanza Tecnica Servizio
Ispezioni sul Lavoro, Direzione Territoriale del Lavoro di Siena).
Il documento ricorda che il lavoro autonomo
viene definito dall’
art. 2222 del Codice
civile.
Il
lavoratore autonomo è “colui che si obbliga a compiere un’opera o
un servizio con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione con il
committente”. E nel lavoro autonomo “l’oggetto della prestazione non consiste
quindi in un ‘facere’ cioè nella messa a disposizione di energie lavorative che
saranno utilizzate secondo le direttive del datore di lavoro, come avviene
invece nel lavoro subordinato, ma consiste nella produzione, con mezzi propri e
piena autonoma organizzazione, di un opus. Il lavoratore
autonomo assume quindi una obbligazione di risultato, garantendo il
raggiungimento di determinati obiettivi con piena discrezionalità in merito ai
tempi, luoghi e modalità della prestazione”. E quindi caratteristiche
fondamentali quindi del lavoratore autonomo “sono l’autonomia della
realizzazione del lavoro ed il rischio di impresa”.
Tuttavia se a “livello dottrinale”
è possibile delimitare una demarcazione tra il lavoro autonomo ed altre
tipologie contrattuali, “a volte appare difficile, nella pratica, individuare
il carattere autonomo o meno del lavoro prestato, in considerazione del fatto
che, soprattutto in alcuni settori come l’edilizia, l’attività può risultare
particolarmente complessa o al contrario molto semplice e non necessitante di
costanti direttive”. E in questo senso il lavoro dell’Ing. Danilo De Filippo,
arricchito da un intervento di Giancarlo Nappi sul DURC per i lavoratori
autonomi, può servire a meglio “definire e comprendere questa tipologia di
lavoro che presenta innegabili particolarità e complessità”.
Il documento segnala poi che oggi
il lavoratore autonomo in edilizia “non è più l’artigiano ‘mercenario’ che ha
caratterizzato la piccola e media imprenditoria degli anni ‘70 e ’80. E in
Italia il
D.Lgs. 81/2008 ha “sostanzialmente
chiuso un’epoca, stabilendo, in maniera definitiva, un ordinamento di
responsabilità ed una gerarchia di garanzie che, in maniera più o meno
implicita, tendono ad accreditare quei soggetti produttivi che, meglio
strutturati, possono più proficuamente attuare le tutele di sicurezza e salute
presso i luoghi di lavoro”.
Ci soffermiamo brevemente su
alcuni
obblighi del lavoratore autonomo.
Se i maggiori obblighi si
addensano all’interno del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico per la
Sicurezza sul Lavoro - TUSL), in realtà gli adempimenti in capo ai lavoratori
autonomi “attraversano in maniera trasversale” l’intero Testo Unico. E, a differenza
di quanto ritenuto da molte fonti, “il lavoratore autonomo non è un soggetto
che viene solo
marginalmente interessato
dalle misure prescrittive previste dal testo unico, ma, proprio nello spirito
con cui il legislatore ha voluto graduare le responsabilità, queste appaiono
attenuate per effetto della marginale incidenza di questa figura. Molti
adempimenti riservati alle imprese, infatti, non incidono minimamente sulla
figura dell’artigiano autonomo, anche in ovvia conseguenza del fatto che questo
soggetto giuridico non possiede lavoratori dipendenti per i quali, invece,
sarebbe tenuto ad attuare le comuni misure di tutela previste dalla legge”.
Uno tra i primi riferimenti al lavoratore autonomo è
contenuto all’art. 20 del TUSL riguardo
l’obbligo
di esporre, in regime d’appalto e subappalto, l’apposito tesserino di
riconoscimento.
Nel successivo art.21 vengono poi
delineate importanti precisazioni per i lavoratori autonomi: sono obbligati ad
utilizzare attrezzature di lavoro in
conformità alle disposizioni di legge ed a munirsi di
dispositivi di protezione individuale al pari degli altri
lavoratori. E tali soggetti, con riferimento ai rischi specifici delle attività
svolte, hanno ‘
facoltà di beneficiare
della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici in
materia di salute e sicurezza sul lavoro’.
Dunque “all’interno del cantiere,
con altri soggetti, i lavoratori autonomi non sono obbligati, salvo risponderne
poi penalmente nel caso si dovesse verificare un evento infortunistico a questi
imputabile, né a frequentare corsi di formazione professionale né a sottoporsi
a specifici controlli sanitari”. Tuttavia tale facoltà sarà certamente in
futuro “limitata dal
Sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che creerà,
ineluttabilmente, precisi indici di scelta dei soggetti autorizzati a
partecipare alle lavorazioni”.
Arriviamo all’art.90 comma 9 del
Titolo IV, specifico per l’edilizia, dove “si legge che la committenza dei
lavori (pubblica o privata) deve verificare, anche nei confronti dei lavoratori
autonomi, l’
idoneità
tecnico-professionale secondo specifici contenuti”.
Inoltre l’art. 94 (Obblighi dei
lavoratori autonomi), sempre del TUSL, si limita a indicare che ‘
i lavoratori autonomi che esercitano la
propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente
Decreto Legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore
per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza’.
Il documento segnala che questo precetto
normativo, “oltre a sancire l’assoluto rispetto che il lavoratore autonomo
deve, ovviamente, al CSE, in realtà, mediante l’evidente richiamo ai più ampi
contenuti di legge, contiene in sé una complessa serie di obbligazioni previste
in numerosi articoli del Testo Unico” (art.90, art.92, art.100, artt.124, 138,
152, art.160, ...).
E dunque il lavoratore autonomo “quale
soggetto partecipante alla realizzazione dell’opera, è comunque chiamato al
pieno coinvolgimento nel progetto di sicurezza del cantiere e, dunque, a volte
anche più di altri, risponde personalmente nel caso attui comportamenti
considerati lesivi ai principi di tutela antinfortunistica”.
Concludiamo ricordando che
riguardo all’ idoneità
tecnico-professionale del lavoratore autonomo, gli indicatori più utili a
verificarla sono tutti “contenuti all’interno della definizione di questo
soggetto produttivo. Egli è, infatti, una persona fisica munita di adeguata
esperienza professionale, attraverso la quale riesce a contribuire, senza dover
ricevere specifiche indicazioni da nessun’altro soggetto, alla realizzazione
dell’opera, limitatamente al ruolo assegnatogli. Per poter ottemperare alla
funzione descritta, il lavoratore autonomo deve, altresì, dimostrare di
possedere alcuni titoli indispensabili, indicati all’allegato XVII del d.lgs.
n.81/08:
iscrizione alla camera di
commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto per cui è stato chiamato a fornire il proprio contributo;
specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e
opere provvisionali utilizzate; elenco dei dispositivi di protezione
individuali in dotazione; documento unico di regolarità contributiva in corso
di validità”. E laddove
l’artigiano
“venga chiamato a prestare la propria professionalità per lavori specialistici
sottoposti a specifiche restrizioni, dovrà esibire anche gli attestati inerenti
la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria”.
L’
indice del documento:
Presentazioni
Prefazione
Introduzione
Il lavoratore autonomo -
Definizione e giurisprudenza
Gli obblighi del lavoratore
autonomo
Idoneità tecnico-professionale
del lavoratore autonomo
Rapporti di lavoro e gli
indicatori di autonomia
Forme di collaborazione e
associazione tra lavoratori autonomi .
Consorzio e società consortili
tra lavoratori autonomi
La società cooperativa di
lavoratori autonomi
Raggruppamenti temporanei
d’impresa
Il lavoratore autonomo “datore di
lavoro”
Il DURC per i lavoratori autonomi
L’impresa familiare
L’impresa artigiana edile con
dipendenti
Gli obblighi dell’impresa
artigiana “esecutrice”
Idoneità tecnico-professionale
dell'impresa esecutrice
L’impresa artigiana “affidataria”
Idoneità tecnico-professionale
dell'impresa affidataria
Estratto normativo riferito al
lavoratore autonomo .
Prontuario delle principali
violazioni del lavoratore autonomo
Lavoratori autonomi, attività in
cantiere
CNA Siena, CERT, CTP della
Toscana, DPL Siena, “ Vademecum. Il lavoratore autonomo in edilizia”, a cura
dell’Ing. Danilo Giovanni Maria De Filippo - Unità Operativa Vigilanza Tecnica
Servizio Ispezioni sul Lavoro, Direzione Territoriale del Lavoro di Siena (formato
PDF, 1.61 MB).
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