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"Manutenzione degli impianti elettrici: obblighi e indicazioni normative"
fonte www.puntosicuro.it / RISCHIO ELETTRICO
05/05/2015 - Il
Decreto legislativo 81/2008 dall’articolo 80
all’articolo 87 del Capo III (Impianti e apparecchiature elettriche) del
Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale), riporta diverse indicazioni per la
manutenzione degli impianti elettrici. Ad esempio si indica che il datore di lavoro:
- prende le misure necessarie affinché i materiali, le
apparecchiature e gli impianti messi a disposizione dei lavoratori siano
progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da
salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica;
- a seguito della valutazione del rischio elettrico adotta la
misure tecniche ed organizzative necessarie a predisporre le procedure
di uso e manutenzione atte garantire nel tempo la permanenza del livello
di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1
dell’articolo 80;
- prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di
uso e manutenzione di cui al comma 3 dell’articolo 80 siano predisposte
ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle
indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle
apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di
quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
Ci soffermiamo oggi sulla
manutenzione degli impianti elettrici
con riferimento ad un intervento che si è tenuto al seminario tecnico
informativo “ Concetti
e principi generali di sicurezza sui lavori elettrici: aggiornamenti previsti
dalla norma CEI 11-27 quarta edizione (2014)”, seminario organizzato il 31
marzo 2015 a Rimini da Assoservizi e
Unindustria Rimini, in collaborazione con Elettroprogetti.
Durante il convegno un intervento
dello Studio
Tecnico Elettroprogetti si è soffermato in particolare sul tema “
Impianti elettrici. Obblighi della
manutenzione. Periodicità delle verifiche” e ha riportato innanzitutto,
oltre ad alcuni riferimenti del D.Lgs. 81/2008, anche altri
riferimenti legislativi relativi agli obblighi
della manutenzione elettrica.
Ne riportiamo alcuni generali:
- “l'obbligo di eseguire la
manutenzione degli impianti elettrici
è sancito dal DM 37/08, art.8, comma 2:...”;
- “l'obbligo, a carico del datore
di lavoro, di effettuare regolare manutenzione è richiamato anche dal DPR
462/01 sulle verifiche degli impianti: ...”;
- l'obbligo della manutenzione
nei luoghi di lavoro discende indirettamente anche dall'art.2087 del Codice
Civile....”
Tuttavia l' obbligo
della manutenzione è sancito anche da una serie di
disposizioni legislative e regolamenti specifici concernenti attività
ed edifici particolari.
Ad esempio per le
attività soggette al controllo dei Vigili
del Fuoco con riferimento al DPR luglio 1982 n.577 "Approvazione del
regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di
vigilanza antincendi": Art.15 — Adempimenti di enti e privati - il
responsabile dell'attività per la quale è stato rilasciato il certificato di
prevenzione incendi è altresì tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza
dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati
alla prevenzione incendi”.
L’intervento – che vi invitiamo a
leggere integralmente fa riferimento anche alle disposizioni specifiche per:
attività turistico alberghiere; edifici di interesse storico-artistico destinati
a biblioteche ed archivi; edifici di interesse storico-artistico destinati a
musei, gallerie, esposizioni e mostre; luoghi di pubblico spettacolo e di
trattenimento; impianti sportivi; edifici scolastici; distributori stradali di
GPL per autotrazione.
Si ricorda inoltre che la norma
EN 61439-1 (CEI I7-113) per i
quadri
elettrici di bassa tensione ribadisce:
art.6.2.2 —
Il costruttore del quadro deve specificare nei suoi documenti o
cataloghi le eventuali condizioni per l'installazione, la messa in servizio, il
funzionamento e la manutenzione del quadro e degli apparecchi in esso
contenuti. Se necessario, i documenti sopra menzionati devono indicare
l'estensione e la frequenza della manutenzione raccomandata. — omissis —
L'utente è tenuto ad eseguire la manutenzione specifica nel rispetto
delle indicazioni fornite dal costruttore: ad esempio dei trasformatori MT/BT,
dei gruppi elettrogeno, dei gruppi di continuità e in genere di apparecchiature
di una certa importanza.
La corretta manutenzione, così come indicata dal costruttore, è una
delle condizioni necessarie per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.
In caso di danni, a persone o cose, riconducibili ad una manutenzione
inadeguata o carente, in nessun caso potrà essere chiamata in causa il
produttore.
Il relatore ricorda poi i
principali luoghi per i quali la normativa (di legge) vigente richiede il
registro dei controlli manutentivi e si
sofferma in particolare sui
luoghi di
lavoro con pericolo di esplosione.
Si segnala che i controlli
periodici degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione
(escluse le miniere) sono specificati nella norma EN 60079-17 (CEI 31-34), ch
ha subito una recente revisione tecnica.
Sono previsti “
tre gradi di controllo:
-
controllo a vista: esame che identifica ad occhio nudo il difetto,
ed esempio involucro danneggiato o bullone mancante;
-
controllo ravvicinato: esame che permette di identificare il difetto,
ad esempio bullone allenato, solo per mezzo di attrezzi o dopo l'accesso alle
apparecchiature ed esempio per mezzo di una scala;
-
controllo dettagliato: esame che permette di identificare il
difetto solo dopo l'apertura di custodie, ad esempio morsetto allentato
all'interno di un quadro.
Secondo la norma (CEI 31-34), la
periodicità dei controlli non deve superare tre anni, salvo casi particolari
(su parere di un esperto)”.
Dopo aver riportato riportate
anche le indicazioni per le verifiche tratte dal DPR 462/01, si ricorda che “la
persona incaricata dal datore di lavoro
di controllare l'impianto in un luogo con pericolo
di esplosione deve:
- avere una preparazione adeguata
in merito alla classificazione dei luoghi con pericolo eli esplosione, sui modi
di protezione Ex, sulle norme di installazione nei luoghi con pericolo di
esplosione”;
- avere frequentato “corsi di
aggiornamento sugli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione;
- disporre della classificazione
dei luoghi, della documentazione relativa alle costruzioni Ex installate, ecc”.
L’intervento, che si sofferma poi
sulle regole relative ai controlli periodici dell'impianto di protezione
contro i fulmini e dell’illuminazione di sicurezza, si conclude ricordando
alcuni
obblighi di verifica sugli
impianti elettrici.
Secondo la
norma CEI 64-8 infatti “gli impianti elettrici devono essere
ispezionati prima della loro messa in servizio quando sono:
-nuovi
-dopo modifiche e/o ampliamenti”.
E devono essere ispezionati
periodicamente. Lo scopo delle verifiche periodiche “è di rilevare difetti che
possono manifestarsi durante l'esercizio e che possono ostacolare l'attività o
dare origine a rischi”.
Riguardo a necessità, modalità e
periodicità delle verifiche sono riportate, infine, altre indicazioni tratte
dalla norma CEI 64-8 e alcune tabelle relative a:
- manutenzioni e verifiche degli
impianti elettrici richieste da disposizioni legislative;
- verifiche degli impianti
elettrici previsti dalle norme e guide CEI;
- obblighi del datore di lavoro
in tema di manutenzione e controlli.
“ Impianti elettrici. Obblighi della manutenzione.
Periodicità delle verifiche”, a cura dello Studio Tecnico
Elettroprogetti, intervento al seminario tecnico informativo “Concetti e
principi generali di sicurezza sui lavori elettrici: aggiornamenti previsti
dalla norma CEI 11-27 quarta edizione (2014)” (formato PDF, 3.84 MB).
RTM
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