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"Formazione alla sicurezza: il codice Ateco è un’opportunità o un vincolo?"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
05/05/2015 -
Pubblichiamo un articolo tratto da “ Articolo 19” n.
02/2014, bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende della Provincia di Bologna realizzato dal SIRS (Servizio
Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) con
la collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali (Provincia
di Bologna, AUSL, INAIL, DPL, organizzazioni sindacali, ...).
Formazione alla
sicurezza dei lavoratori: il codice Ateco è un vincolo o un’opportunità
di Silvia Dall’Olio
In riferimento alle ore di formazione alla
sicurezza, l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prevede pacchetti orari
differenziati, a seconda che il lavoratore operi in aziende a alto, medio o
basso rischio, ed individua, come criterio discriminante per il livello di
rischio, la classificazione delle attività lavorative in base al codice
cosiddetto ATECO. Diversi RLS ci hanno posto quesiti simili, che vertono su di
uno stesso punto: la differenziazione del numero di ore di formazione è da
intendersi come rigidamente vincolante e tassativa, oppure come orientativa, da
calibrare in base alle reali condizioni di rischio?
I quesiti nascono certamente dal
fatto che l’Accordo stesso prevedeva che, ad esempio, gli impiegati che non
accedono ai reparti di produzione per esigenze di lavoro ma operano solo negli
uffici siano da considerarsi a “rischio basso”, anche se operano in aziende che
per codice ATECO sono da classificarsi a” rischio alto”.
Molti ci chiedono se questa
considerazione si applichi solo agli impiegati o anche ad altri lavoratori nelle
stesse condizioni e caratteristiche, mentre altri ci chiedono il contrario,
ovvero se in aziende classificate come codice ATECO a medio o basso rischio si
possano individuare situazioni di lavoratori da considerare esposti ad alto
rischio e quindi aventi diritto a percorsi formativi più lunghi e corposi. In
sostanza, la domanda (che interessa molto i RLS che sono chiamati a dare un
parere sui programmi di formazione che i datori di lavoro prevedono di
attivare) è molto semplice: la formazione
aziendale si programma sempre e solo applicando rigorosamente la
classificazione ATECO, oppure si programma partendo dalla valutazione dei
rischi reali (e quindi la classificazione ATECO diventa un importante
riferimento, un’opportunità da sfruttare ma non un tabù da rispettare
acriticamente)?
Se avessimo dovuto fornire un
nostro parere, ci saremmo sicuramente espressi per la seconda interpretazione,
ma come è noto non compete al SIRS esprimere pareri. Pochi mesi fa nel merito
si è espressa la Commissione per gli Interpelli, sollecitata da un quesito
posto da Federambiente ( Interpello
n. 11/2013 del 24/10/2013) e la risposta è in perfetta sintonia col nostro
orientamento, per cui la riportiamo integralmente di seguito. Prima però
vogliamo evidenziare come la Commissione, nel fornire la sua risposta, si sia
ispirata ad un passaggio dell’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 che concerne
le linee guida applicative dell’Accordo base già richiamato.
Ebbene, nell’ Accordo
del 25/07/2012 si dice espressamente che la classificazione dei lavoratori
“
può essere fatta anche tenendo conto
delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento
quanto nella valutazione dei rischi” e ciò naturalmente vale in entrambe le
possibilità: ci può essere una classificazione del livello di rischio più basso
di quello che sarebbe previsto dal codice ATECO ma anche di un livello di
rischio più alto.
In conclusione, la Commissione
per gli Interpelli così si esprime nel merito: la formazione - che deve essere
“sufficiente ed adeguata”- va riferita all’effettiva mansione svolta dal
lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la durata
del corso può prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell’Azienda.
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