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"Palchi e fiere: la normativa e la sicurezza degli operatori"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
08/05/2015 - abbiamo più volte
ricordato come i
palchi per spettacoli e
manifestazioni prevedano spesso tempi di allestimento e smontaggio delle
opere temporanee (OT) molto brevi, con molteplici figure coinvolte, come
richiedano la necessità di un progettista per le opere di notevole importanza e
complessità e la necessità di un coordinamento.
RTM
Dei temi correlati ai pericoli
nell’organizzazione dei grandi eventi si è recentemente occupato il convegno
" La
sicurezza sul lavoro nell’organizzazione dei grandi eventi di spettacolo"
che si è tenuto il 12 marzo 2015 a Roma, promosso e organizzato dall’ Inail
e da Assomusica, l’Associazione
Nazionale di organizzatori e produttori di spettacoli di musica dal vivo.
Il convegno ha ricordato le varie
tappe del gruppo di lavoro promosso e coordinato dal ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, per arrivare al Decreto
interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici
del 22 luglio 2014, decreto che ha esteso al comparto dell’organizzazione
dei grandi eventi di spettacolo le disposizioni in materia di prevenzione
previste dal titolo IV del “Testo unico per la sicurezza” per i cantieri
temporanei e mobili.
Di questi temi ha parlato l’ Ing. Michele Candreva (Coordinatore della
Commissione Opere Provvisionali, Presidente della Commissione DM 11.04.11,
della Commissione Accordo 22.02.12 e della Commissione DM 04.02.11 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) con un
intervento che ha ricordato innanzitutto come nel 2010 gli
infortuni (circa 800.000) sul lavoro siano costati all’Italia (stima INAIL)
circa 24 miliardi di euro. E come investire in sicurezza ha un ritorno
economico importante: secondo quanto segnalato al Convegno mondiale sulla
sicurezza e la salute sul lavoro organizzato da ILO e ISSA per ogni euro investito
oltre 2.2 euro sono guadagnati...
L’intervento descrive il percorso
per arrivare al Decreto
interministeriale del 22 luglio 2014, relativo alle “disposizioni che si
applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle
manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse
allo svolgimento delle relative attività”.
Vengono ricordati, a questo
proposito, vari documenti, varie note del Ministero con cui si è sempre di più
focalizzata l’attenzione sulla prevenzione degli incidenti nell’allestimento
dei grandi
eventi. Fino a quando la legge 9 agosto 2013, n. 98, ha introdotto all’art.
88 (campo di
applicazione), c. 2, del d.lgs.
n. 81/2008 la seguente disposizione: “
2-bis.
Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli
musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo
conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative
attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro
il 31 dicembre 2013”.
Si è arrivati così al
Decreto interministeriale del 22 luglio
2014 che contiene un Capo I (Spettacoli musicali, cinematografici e
teatrali) e un Capo II (Manifestazioni fieristiche). E ogni Capo individua il
campo di applicazione e le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008
applicabili.
In particolare l’intervento si
sofferma sul
campo di applicazione del
Capo I ricordando che le disposizioni del Capo I si applicano, ai fini
della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e
smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e
disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per
spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte
salve le esclusioni di cui al comma 3:
Articolo 1 – Campo di
applicazione
(...)
3. Le disposizioni di cui al
Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del
d.lgs. n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs.
n. 81 del 2008, non operano per le attività:
a)che si svolgono al di fuori
delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma
precedente;
b) di montaggio e smontaggio di
pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad
altre strutture o supportanti altre strutture;
c) di montaggio e smontaggio di
travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con
sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul
piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata
all’estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
d) di montaggio e smontaggio
delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un
unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i
carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a
un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati
alla struttura di appoggio, non superi 7 m. |
Dunque non si applicano ad
esempio al piccolo palco per la festa parrocchiale o al generalmente al palco
per il concerto di fine anno della scuola.
E dunque per le attività di cui
all’articolo 1 si applicano le disposizioni “
in considerazione delle
particolari
esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche degli spettacoli
musicali, cinematografici e teatrali di seguito indicate:
a)compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con
permanenza di durata variabile;
b)compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o
dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con
svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c)frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità
nelle aree di lavoro;
d)necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con
lo svolgimento programmato degli spettacoli;
e)necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f)possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli
architettonici o ambientali;
g)rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in
relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti”.
R riguardo all’
articolo 3 “
Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008”
vengono forniti alcuni elementi di chiarezza e di semplificazione.
Li riprendiamo insieme ai
commenti del relatore.
Per le particolari esigenze
connesse alle attività di cui all’articolo 1, comma 2, le disposizioni di cui
al capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 tengono conto che:
a) “per la definizione di
cantiere di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 si
intende: il luogo nel quale si svolgono le attività di cui all’articolo 1,
comma 2;
b) per la definizione di
committente di cui all’articolo 89, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81/2008
si intende: il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri
decisionali e di spesa, per conto del quale vengono realizzate le attività di
cui all’articolo 1, comma 2, indipendentemente da eventuali frazionamenti della
loro realizzazione;
c) il committente o il responsabile
dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 1, lettera a) del d.lgs. n.
81/2008 deve acquisire le informazioni di cui all’allegato I;
d) il committente o il
responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 2, del d.lgs. n.
81/2008 prende in considerazione unicamente il documento di cui all’articolo
91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008; (cioè: solo PSC - NO FO)
e) ai fini dell’articolo 90,
comma 7 del d.lgs. n. 81/2008, non si applica la previsione di cui al secondo
periodo; (cioè: NON si indicano i nominativi del CSP e CSE nel cartello di
cantiere)
f) il committente o il
responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 9, lettera a) del
d.lgs. n. 81/2008 verifica l’idoneità tecnico professionale mediante
l’acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIA e del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), corredato da autocertificazione in ordine al
possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n.
81/2008. NON trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere b)
(chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo
....) e c) (trasmette all’amministrazione concedente .…) del medesimo comma.
Nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica dell’idoneità
tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del modello di cui all’allegato
II;
g) NON trovano applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 90, commi 10 e 11 e articolo 91, comma 1,
lettera b) (cioè: non si predispone il fascicolo dell’opera -FO-) del d.lgs. n.
81/2008;
h) ai fini degli articoli
89,comma 1, lettera h) e 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008, i
contenuti minimi, rispettivamente, del POS e del PSC sono definiti
dall’allegato III;
i) ai fini dell’articolo 100,
comma 4 del d.lgs. n. 81/2008, copia del PSC e del POS devono essere messi a
disposizione dei rappresentanti della sicurezza prima dell’inizio dei lavori;
j) ai fini dell’articolo 102,
comma 1 del d.lgs. n. 81/2008, su iniziativa dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza delle imprese esecutrici potrà essere individuato tra questi
un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ai sensi
dell’articolo 49 del d.lgs. n. 81/2008 al fine di realizzare un coordinamento
tra i rappresentanti stessi”.
Rimandando alla lettura integrale
del documento agli atti relativo all’intervento - ricco di indicazioni anche
sugli altri articoli del decreto e di immagini - concludiamo segnalando la
predisposizione della Circolare
n. 35/2014, recante “Istruzioni operative tecnico – organizzative per
l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da
impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali,
cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto
Interministeriale 22 luglio 2014”.
L’intervento ricorda che con
questa
circolare applicativa “si
chiarisce che il
committente è il
soggetto che esercita concretamente i poteri decisionali e di spesa di cui è
titolare, per conto del quale vengono realizzate le attività di:
a) montaggio e smontaggio di OT,
compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e
scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali
indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione;
b) approntamento e smantellamento
di strutture allestitive o tendostrutture per manifestazioni fieristiche”.
Inoltre qualunque sia il tipo di
organizzazione adottata per l’evento, “il soggetto individuato quale
committente è colui sul quale ricadono gli obblighi di cui agli articoli 90
(obblighi del committente o del resp. dei lavori), 93 (responsabilità dei
committenti e dei resp. dei lavori), 99 (notifica preliminare), 100 (PSC) e 101
(obblighi di trasmissione) del d.lgs. n. 81 del 2008”.
“ Il D.I. 22.7.2014 e la Circ. n. 35/2014 “Palchi e Fiere” e ...”,
a cura l’ Ing. Michele Candreva
(Coordinatore della Commissione Opere Provvisionali, Presidente della
Commissione DM 11.04.11, della Commissione Accordo 22.02.12 e della Commissione
DM 04.02.11 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), intervento al
convegno "La sicurezza sul lavoro nell’organizzazione dei grandi eventi di
spettacolo" (formato PDF, 3.79 MB).
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