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"Come individuare l’unitarietà di un’opera edile oggetto dell’appalto"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
11/05/2015 -
È singolare e importante questa sentenza in quanto in essa la Corte di Cassazione si esprime sul
requisito della unitarietà di un’opera edile
oggetto di un appalto,
requisito che è determinante per individuare la figura del committente
definito dall’art. 89 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81
quale il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione,
nonché per la determinazione delle imprese operanti in cantiere il cui
numero, ai sensi del comma 3 e 4 dell’articolo 90 dello stesso D. Lgs.
n. 81/2008, fa scattare l’obbligo da parte del committente di nominare
i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori.
Il requisito della unitarietà dell’opera edile oggetto dell’appalto, ha sostenuto la suprema Corte in questa sentenza,
è
dato sia dalla identità topografica, ovvero dal fatto che le diverse
attività insistono sulla stessa area di cantiere, che dalla correlazione
funzionale, ovvero dall'essere una attività propedeutica ad
un’altra successiva, per cui non vi è alcun dubbio che in casi del
genere, in virtù dell'esplicita previsione da parte del legislatore
della evenienza di un intervento in via successiva di più imprese,
sussista l'obbligo da parte del committente di ottemperare agli
adempimenti derivanti dalla presenza di più imprese.
In questa stessa sentenza la Corte di Cassazione ha avuto inoltre
modo di puntualizzare l’obbligo che il legislatore ha voluto porre a
carico del committente allorquando ha previsto che lo stesso nella fase
di progettazione delle opere ed in particolare al momento delle scelte
architettoniche, tecniche ed organizzative, debba tenere conto dei
principi e delle misure generali di tutela previste dall’art. 15 del D.
Lgs. n. 81/2008 (in sentenza art. 3 del D. Lgs. n. 626/1994 in vigore al
momento dell’evento infortunistico), obbligo che comporta quanto meno
di avere una completa conoscenza dello stato dei luoghi.
Gerardo Porreca
Il fatto e l’iter giudiziario
La Corte di Appello
ha confermata una sentenza pronunciata dal Tribunale con la quale il
committente ed il coordinatore
della sicurezza dei lavori in un cantiere edile sono stati dichiarati
responsabili delle lesioni personali subite da un lavoratore dipendente di una ditta subappaltatrice,
durante dei lavori di rimozione di alcune lastre di amianto poste sulla
copertura di un edificio, a causa del cedimento della copertura stessa a
seguito del quale il lavoratore è precipitato al suolo da un'altezza di circa
sei metri riportando gravi lesioni giudicate guaribili in un tempo superiore a
40 giorni. Ad avviso della Corte di Appello il coordinatore per la sicurezza aveva
omesso di predisporre il piano di coordinamento e di sicurezza e di verificare
l'idoneità del piano operativo di sicurezza della ditta subappaltatrice mentre
il committente non aveva verificato, dal canto suo, se lo stesso fosse stato
redatto e se fosse stata accertata da parte del coordinatore l'idoneità del
piano operativo di sicurezza redatto dall’impresa subappaltatrice, con
specifico riguardo all'esecuzione dei lavori da effettuare su un tetto non
calpestabile. L'errore accertato del resto, ha sostenuto la suprema Corte, nel
quale era incorso l'ingegnere che, su incarico del committente aveva redatto il
piano per la rimozione dei materiali di amianto attestando che la soletta del
tetto era portante per cui non era necessario utilizzare imbracature, non era
valso, secondo la Corte di Appello, ad escludere il nesso causale delle
omissioni addebitate agli imputati perché, ove questi avessero tenuto la
condotta da loro dovuta, non avrebbero iniziate le lavorazioni se non dopo la
messa in sicurezza della copertura in modo da evitare lo sfondamento della
stessa e la caduta degli operai.
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni
Avverso la
decisione della Corte di Appello hanno fatto ricorso in Cassazione sia il
coordinatore che il committente. Il coordinatore, come primo motivo di ricorso,
ha fatto presente che i lavori per la rimozione dei materiali
contenenti amianto erano autonomi e distinti da quelli relativi alla
successiva costruzione di dodici unità immobiliari. La ditta subappaltatrice
aveva regolarmente redatto e depositato presso la Ausl il piano di lavoro per
la rimozione di materiali contenenti amianto per le cui operazioni era stato
individuato del resto un apposito coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione. Il ricorrente ha sostenuto che tale documento rappresentava anche
il piano operativo di sicurezza per la parte relativa all'intervento di
rimozione dell'amianto e ha fatto presente, altresì, che quando il committente
ha inviata la notifica preliminare alla Ausl, con la quale è stata comunicata
la realizzazione di un complesso residenziale di 12 alloggi, aveva individuata
un’unica impresa già selezionata per la loro effettuazione. In tale notifica il
committente aveva prevista anche la sua nomina quale coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, nomina
valida quindi solo relativamente ai lavori di realizzazione del menzionato
complesso residenziale.
I lavori
appaltati per la rimozione della copertura in amianto, ha fatto pertanto rilevare
il coordinatore, avevano costituito un'attività preliminare e precedente
l'inizio dei lavori previsti per la costruzione del complesso residenziale, che
dovevano essere realizzati a cantiere ancora chiuso proprio per mettere i
lavoratori al riparo dal rischio di contatto con l'amianto. Inoltre, non
essendo previste più imprese che dovessero svolgere la propria attività nel
cantiere e non essendo stato in alcun modo interessato per i lavori di
rimozione dell'amianto, non era sorta la necessità di redigere un piano di
coordinamento per la sicurezza. Il committente, dal canto suo e a sua difesa,
ha sostenuto che non poteva non prestare fede agli accertamenti effettuati
dall'ingegnere incaricato dalla ditta subappaltatrice i quali indicavano come
portante la copertura del fabbricato.
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di
Cassazione ha subito fatto rilevare, in premessa, che il reato ascritto agli
imputati è risultato estinto per il decorso dell'intero termine massimo di
prescrizione ma ha comunque ritenuto necessario esaminare le censure svolte sia
del committente che dal coordinatore attesa la pronuncia di condanna degli
stessi al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Per quanto riguarda
la posizione del committente la suprema Corte ha fatto osservare che lo stesso
non aveva contestato che, nella qualità appunto di committente, avrebbe dovuto
provvedere alla nomina di un coordinatore per la fase della progettazione e per
la fase dell'esecuzione dei lavori, atteso che questi prevedevano il
contributo, sia pure in via successiva, di più imprese, una con l’incarico di
rimuovere i materiali in amianto e l’altra con l'incarico di eseguire i lavori
di realizzazione del complesso residenziale. “
Che si tratti di un'opera edile unitaria”, ha fatto presente la
Sez. IV, “
nel senso e per gli effetti
assunti dalla normativa in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e
segnatamente dal D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 e D. Lgs. n. 494 del 1996,
artt. 3 e segg. (facendo riferimento alla legge del tempo
), è fuor di dubbio”. “L'unitarietà”, ha
così proseguito la Sez. IV, “
è data sia
dalla identità topografica, ovvero dal fatto di insistere le diverse attività
sulla stessa area di cantiere, sia dalla correlazione funzionale, ovvero
dall'essere l'attività di rimozione dell'amianto propedeutica alla successiva
costruzione del complesso. Non vi è quindi alcuna controvertibilità, anche
tenuto conto dell'esplicita previsione da parte del legislatore della evenienza
di un intervento in via successiva di più imprese, circa l'obbligo del
committente di adempiere agli obblighi derivanti dal coinvolgimento di più
imprese”.
Per quanto sopra
detto il committente, secondo la suprema Corte, avrebbe dovuto nominare il coordinatore
per la progettazione, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 494 del 1996, e
prendere in considerazione il piano di sicurezza e di coordinamento da questi
redatto nonché verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza della
ditta appaltatrice, fermo restando che in primo luogo avrebbe dovuto avere
compiuta conoscenza della situazione esistente ed informarne la ditta
appaltatrice, poiché ciò è all'origine della verifica ad effettuare la quale lo
stesso è chiamato.
“
Non si può ipotizzare”, ha così concluso
la Corte di Cassazione con riferimento alla posizione del committente, “
che il committente verifichi l'idoneità del
piano operativo di sicurezza e prenda in considerazione il piano di sicurezza e
di coordinamento redatto dal coordinatore per la progettazione se egli non ha
una previa conoscenza dello stato dei luoghi. D'altro canto, quando si prevede
che il committente nella fase di progettazione delle opere deve tener conto, in
particolare al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative
dei principi e delle misure generali di tutela previste dal D. Lgs. n. 626 del
1994, art. 3 (ora art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008)
si postula che egli deve avere una completa conoscenza quantomeno dello
stato dei luoghi.
Per quanto
riguarda il ricorso del coordinatore la suprema Corte ha fatto osservare che,
considerata l'unitarietà dell'opera, è chiaro che lo stesso sia stato investito
del ruolo di coordinatore tardivamente rispetto all'esecuzione dei lavori di
rimozione dell'amianto per cui non gli si può contestare quindi di non aver
compiuto quanto era in suo dovere in qualità di coordinatore se non per i
lavori a farsi dopo la sua nomina ma non c'è dubbio, ha sostenuto la Sez. IV,
che nel momento in cui è stato nominato coordinatore non avrebbe potuto
ritenersi vincolato a tener conto unicamente dei lavori che andavano a farsi
perché in realtà egli interveniva su un cantiere nel quale la concorrenza di
più imprese era un dato di fatto e come affermato dalla Corte di Appello, nel
momento in cui ebbero inizio i lavori di costruzione degli alloggi, non aveva
ancora predisposto il piano di sicurezza e coordinamento e non aveva verificato
la idoneità del POS. Il coordinatore, in definitiva, secondo la Sez. IV, aveva consentita
la prosecuzione dei lavori nonostante non avesse predisposto i due documenti e
non avesse quindi operato una valutazione dei rischi attinenti il cantiere
sottoposto al suo coordinamento. Per questi motivi, in conclusione, la Corte di
Cassazione, nell’annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere il
reato estinto per prescrizione, ha rigettato i ricorsi ai fini civili.
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