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"Imparare dagli errori: quando manca la segnaletica nelle aziende"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza alimentare
14/05/2015 - Alcuni dati
tratti da un monitoraggio operato dall’ Azienda
sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza su un campione di 62
aziende del territorio – monitoraggio correlato al
Piano Mirato di Prevenzione (PMP) “ Carrelli
elevatori e viabilità sicura in azienda” – mostrano come solo in sei
aziende su dieci sia installata la segnaletica per la viabilità interna e come
nel 34% dei casi la segnaletica non sia ritenuta necessaria. Addirittura tra le
ditte che hanno definito una segnaletica interna per la propria azienda, solo un
terzo di queste hanno correttamente implementato un sistema di manutenzione
della segnaletica.
E se la segnaletica è soggetta
inevitabilmente nel tempo ad usura, si può dire dunque che in queste aziende
solo in due casi su dieci un carrellista si troverà sicuramente percorsi
segnalati in modo chiaro e leggibile.
Con questa premessa è evidente
che torniamo a parlare oggi di
incidenti
con i carrelli elevatori dovuti, in questo caso, non solo a carenza
di visibilità, manovre scorrette, non rispetto delle regole di sicurezza,
mancanza di formazione, assenza di una viabilità
organizzata, ma anche
assenza o
carenza della segnaletica aziendale.
Come sempre, prima di presentare
casi di infortunio e indicazioni per la prevenzione, ricordiamo ai nostri lettori:
- che la nostra fonte per le
dinamiche e le analisi degli incidenti è costituita dalle schede presenti nella
banca dati di INFOR.MO.;
- che il
carrello elevatore semovente con conducente a bordo è tra le
attrezzature di lavoro per le quali l’ Accordo
Stato-Regioni inerente le attrezzature di lavoro, pubblicato il 22 febbraio
2012, richiede una specifica abilitazione degli operatori.
I casi
Il
primo caso riguarda un incidente che si verifica per il
caricamento di cassoni
in un’azienda agro-alimentare con un
carrello sollevatore.
Il titolare di una ditta si reca
in una altra azienda agro-alimentare con il proprio autocarro per caricare
degli scarti di macellazione, come abitualmente veniva effettuato ogni
settimana, in quanto la ditta ha un contratto d'appalto per il ritiro di detti
scarti che sono depositati in appositi cassoni. Il caricamento dei cassoni
avviene con l'uso di un carrello sollevatore azionato talvolta dal personale
dell'azienda agro-alimentare, talvolta dagli autisti degli autocarri della
ditta. Dalle lesioni riportate (schiacciamento in sedi multiple) e dalla
conseguente ricostruzione dei fatti (testimonianze discordanti) risulterebbe
che il titolare “è stato schiacciato tra l'autocarro ed i cassoni che venivano
movimentati da un dipendente alla guida del carrello sollevatore. L' impatto sarebbe
avvenuto in quanto la visibilità del guidatore era assai ridotta e pertanto non
si sarebbe accorto della presenza dell'infortunato davanti all'autocarro.
Inoltre è stata rilavata la mancata individuazione di specifica area adibita al
carico ed allo scarico e l'
assenza di
segnalazione inerente la viabilità del piazzale”.
Questi i
principali
fattori causali:
- “il guidatore del carrello
elevatore procedeva sollevando dei cassoni che limitavano la visuale di
marcia;
- mancata individuazione di specifica
area adibita al carico ed allo scarico ed assenza di segnalazioni inerente la
viabilità del piazzale”.
Il
secondo caso è relativo all’
investimento
di un lavoratore in un ditta che si occupa di
cernita dei rottami metallici.
Il lavoratore, corsista di una
cooperativa di recupero sociale, lavora da circa 2 mesi presso la ditta. È
addetto allo smontaggio dei pezzi metallici. Durante la pausa di mezzogiorno,
esce dallo spogliatoio della ditta per raggiungere gli altri colleghi: fuori
dalla porta, che si apre all'interno del capannone, c’è materiale accatastato
sia sulla destra che sulla sinistra.
Costretto a muoversi in avanti
per aggirare l'ingombro, viene investito da un carrello elevatore in
retromarcia che sta effettuando il carico merce su un camion.
In azienda “mancavano percorsi
separati per persone ed automezzi e manca la segnaletica a terra per delimitare
le aree di deposito dei materiali. L'autista del carrello elevatore (sprovvisto
di addestramento alla guida) era anche il preposto della ditta ed aveva precise
disposizioni sulle modalità operative di carico/scarico, fra cui anche quelle
di segregare la zona di lavoro per impedire che altre persone vi si
avvicinassero”.
Fattori causali dell’incidente,
al di là delle carenze di formazione/addestramento:
- il carrellista “manovrava in
retromarcia il carrello elevatore in un'area che avrebbe dovuto essere
precedentemente circoscritta da segnaletica;
- non segnalati percorsi separati
pedoni/automezzi, non segnalate aree deposito materiali;
- materiale ingombrava lo spazio
fuori della porta della zona spogliatoio”.
La prevenzione
Dal documento “ Carrelli elevatori e
viabilità sicura in azienda. Requisiti essenziali per l’uso in sicurezza dei
carrelli elevatori”, prodotto sempre in relazione al Piano Mirato di
Prevenzione dell’Azienda sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza –
possiamo riprendere nuove indicazioni sul tema della
viabilità in azienda e della
segnaletica/cartellonistica
necessaria.
Deve essere approntato un “
Piano della viabilità aziendale”, un
piano scritto che “definisca le regole di circolazione in uso nei reparti e
nelle aree esterne dell’Azienda e che stabilisca le misure organizzative e
procedurali sufficienti a garantire la sicurezza dei lavoratori rispetto ai
rischi connessi con l’uso dei carrelli
elevatori e di tutti gli altri mezzi di trasporto (transpallet, auto,
camion, ecc.)”
Queste sono alcune
indicazioni che il piano deve prevedere:
- “lo
stato della pavimentazione e della sua manutenzione deve essere
tale da evitare buche o avvallamenti pericolosi per la stabilità del mezzo e
del carico;
- la pavimentazione va tenuta
costantemente pulita da scarti di lavorazione al fine di rendere sicuro il
transito di persone e mezzi;
- la
segnaletica e cartellonistica, adottare una chiara segnaletica che
permetta di interpretare chiaramente la viabilità aziendale, la disposizione
dei luoghi e degli spazi e l’organizzazione complessiva della circolazione
interna; dovrà inoltre informare e far rilevare la presenza di pericoli
generici e particolari connessi alla viabilità” (ad esempio: prevedere la
separazione delle corsie di marcia, evidenziare i luoghi di stoccaggio delle
merci, di passaggio dei carrelli e dei pedoni; utilizzare la tradizionale
segnaletica verticale per evidenziare le condizioni di “pericolo, indicazione,
prescrizione”; evidenziare gli attraversamenti pedonali, gli STOP, eventuali
pericoli particolari e ostacoli; ...);
- “
spazi riservati alle merci, devono essere stoccate in aree allo
scopo dedicate, in modo da lasciare sempre sgombri i pavimenti ed i passaggi
per la normale circolazione dei pedoni e dei mezzi di trasporto sulle
rispettive vie di circolazione;
- le
corsie riservate ai carrelli ed ai pedoni, dove è tecnicamente
possibile, al fine di evitare il più possibile le ‘interferenze’ ed i relativi
rischi di investimento; a questo proposito si rammenta la necessità di
tracciare i relativi attraversamenti, coerenti e funzionali alle reali
necessità di spostamento delle persone in azienda;
-
uscite dai luoghi distinte e protette, dove questo è tecnicamente
possibile, per carrelli e pedoni;
- le
misure di prudenza necessarie (velocità ridotte dei mezzi, uso di
specchi nei punti critici e negli incroci tra le corsie e presso le uscite,
ecc) per tutte le altre aree dove, la distinzione tra pedoni e mezzi, non è
tecnicamente realizzabile;
-
protezione delle aree di sosta e ristoro (distributori di bevande,
ecc) con barriere idonee;
- l’
ubicazione delle uscite di sicurezza e le procedure in uso per
garantire sempre che le uscite di sicurezza siano tenute sgombre da intralci ed
apribili; i relativi percorsi di esodo devono anch’essi essere liberi e
accessibili;
- le
misure organizzative per la possibile presenza, sui luoghi di
transito e di manovra, di terze persone (autisti, fornitori, clienti, ecc.) che
devono essere anch’esse tutelate;
- l’
informazione ai lavoratori del contenuto del “piano di circolazione
interna Aziendale” di cui va lasciata traccia;
-
procedure di controllo aziendali per la vigilanza sul rispetto
concreto delle procedure di sicurezza elaborate nel piano della viabilità. A
questo scopo è consigliabile individuare, con apposita procedura formalizzata,
un incaricato al controllo periodico frequente (es. un preposto/capo
magazziniere)”.
Per concludere riportiamo qualche
indicazione - in merito a
organizzazione,
comportamento e ambiente di lavoro - tratta dalla “
Lista di controllo Carrelli Industriali Semoventi”, presentata sul
sito dell’ ASL Monza e Brianza ancora in relazione al Piano Mirato di
Prevenzione “ Carrelli
elevatori e viabilità sicura in azienda”.
Rimandando ad una futura puntata
di “Imparare dagli errori” gli approfondimenti sulla sicurezza delle zone di
carico/scarico, vediamo ora qualche utile suggerimento per mettere in sicurezza
l’ambiente di lavoro:
-
nei luoghi di lavoro è necessario controllare la sicurezza delle vie di
circolazione interne e esterne aziendali: “le vie di circolazione devono
essere possibilmente: piane, senza buche, ostacoli o asperità; adeguate in
relazione alle caratteristiche del mezzo secondo indicazioni del costruttore;
dimensionate in modo adeguato; idonee a sopportare i carichi dinamici massimi
prevedibili; gli eventuali ostacoli devono essere segnalati in modo adeguato
(strisce giallo-nere); ben illuminate; i punti critici devono essere segnalati
secondo le regole del traffico stradale; nei posti senza visuale devono essere
applicati specchi, segnali, ecc.; le installazioni devono essere protette contro
eventuali urti dei veicoli (guardrail o paraurti); i luoghi in cui i veicoli
potrebbero cadere nel vuoto devono essere dotati di protezione quali, ad
esempio, guardrail, parapetti, bordi rialzati, ecc.; le pendenze transitabili
devono essere compatibili con i dati forniti dal fabbricante del carrello;
devono essere definite le zone di parcheggio dei veicoli”;
-
le zone operative e di transito dei carrelli elevatori devono essere
separate dalle vie di circolazione e transito dei pedoni: “uno dei maggiori
pericoli nell’uso dei carrelli
elevatori è l’uso in condizioni di promiscuità. Per quanto tecnicamente
possibile si devono separare le zone operative delle macchine semoventi dalle
zone destinate ai pedoni. La separazione può essere di tipo strutturale (ambienti
separati, barriere metalliche, ecc.), di tipo organizzativo (turni di lavoro,
procedure di carico e scarico merci o soluzioni equivalenti) o di tipo tecnico
(segnalatori - rilevatori di presenza). Nelle zone di interferenza inevitabile
(passaggi, attraversamenti, settori in parziale promiscuità di presenze, ecc.)
si devono attuare le dovute precauzioni (semafori, strisce pedonali, procedure
aziendali, distanze, ecc.)”.
Senza dimenticare, infine,
l’importanza di pianificare nel tempo specifiche
attività di manutenzione anche per la segnaletica/cartellonistica
utilizzata: un segnale reso inutile dall’usura, è un segnale assente, un
segnale che può distrarre la nostra attenzione senza darci informazioni utili
per la sicurezza della viabilità.
Pagina introduttiva del sito web di
INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero
2863 e
2658 (archivio incidenti 2002/2010).
Tiziano Menduto
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