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"Le ricadute delle novità del regolamento CLP sulla direttiva Seveso "
fonte www.puntosicuro.it / Rischio Chimico
27/05/2015 - Il
Regolamento CLP ( regolamento
CE n. 1272/2008) - relativo a classificazione, etichettatura ed imballaggio
di sostanze e miscele - ha stabilito nuove norme per la comunicazione dei
pericoli delle sostanze e delle miscele lungo la catena di approvvigionamento.
La Commissione Europea ha dovuto dunque rivedere anche la legislazione a valle
che fa riferimento al precedente sistema di classificazione (direttiva
67/548/CEE e direttiva 1999/45/CE), tra cui innanzitutto la direttiva Seveso
sui “ rischi di
incidenti rilevanti”. Ed infatti la direttiva
2012/18/UE del 4 luglio 2012 (cosiddetta direttiva Seveso III) che
sostituirà l’attuale direttiva Seveso II proprio a partire dal prossimo
1 giugno 2015, ha tra gli obiettivi
l’allineamento dell’Allegato I (sostanze che rientrano nel campo di applicazione
della direttiva) con le modifiche alla classificazione stabilite dal
regolamento CLP.
Per parlare delle ricadute e
delle novità introdotte dal Regolamento CLP in tema di classificazione sulla
direttiva Seveso, ci soffermiamo su un intervento dal titolo “
Sostanze e miscele pericolose: ricadute
delle novità introdotte dal regolamento CLP sulla direttiva Seveso” e a
cura di E. Barbassa (Inail - Direzione Regionale Lombardia, Contarp) e G.
Giannelli (Inail - Settore Ricerca Certificazione e Verifica - Unità Operativa
Territoriale di Como). Un intervento presentato all’ 8°
Seminario di aggiornamento dei professionisti Contarp (Roma, novembre
2013).
I relatori ricordano che il
Regolamento CLP, che è entrato in
vigore nell’Unione Europea il 20 gennaio 2009,
abrogherà le direttive 67/548/CEE (DSP: direttiva sulle sostanze
pericolose)
e 1999/45/CE (DPP:
direttiva sui preparati pericolosi)
“a
partire dal 1 giugno 2015, al termine di un periodo di transizione durante
il quale sono applicabili sia il vecchio sistema che il nuovo”. E sempre in
relazione alle prossime scadenze si segnala che in merito alla direttiva 2012/18/UE del
4 luglio 2012 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE del 24 luglio 2012 ed
èntrata in vigore il 13 agosto 2012 – l’Italia dovrà “adottare le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva
2012/18/UE entro il 31 maggio 2015 ed applicare le norme di recepimento a
decorrere dal
1 giugno 2015”.
L’intervento si sofferma poi sui
principali cambiamenti nella classificazione di sostanze e miscele introdotti
dal CLP, ad esempio ricordando che “per quanto concerne le classi di pericolo
di tipo fisico, si passa dalle 5 categorie nella DSP alle 16 classi di pericolo
nel CLP”.
I relatori presentano inoltre le
novità previste dalla direttiva Seveso III.
Ricordiamo che “la normativa
attualmente vigente in Italia sui rischi
di incidenti rilevanti è il d.lgs. n. 334 del17 agosto 1999, che ha
recepito la direttiva europea 96/82/CE, denominata Seveso II, e che è stato
quindi modificato dal d.lgs. 21 settembre 2005 n. 238, relativo a sua volta
all’attuazione della direttiva 2003/105/CE, che è stata emanata a seguito di
alcuni incidenti rilevanti”.
Ribadendo che la motivazione
principale per la revisione della direttiva Seveso II è stata l’allineamento
dell’Allegato I (elenco delle sostanze pericolose) al Regolamento CLP, che
entrerà in vigore definitivamente dal 1 giugno 2015, l’intervento si sofferma
su alcune delle principali
modifiche
operate dalla direttiva Seveso III:
- “adeguamento dell’allegato I
(campo di applicazione della direttiva) ai cambiamenti introdotti dal
regolamento CLP;
- introduzione di meccanismi
correttivi per adeguare l’Allegato I alle ‘future’ classificazioni (sostanze
che non presentano caratteristiche tali da dare origine ad un pericolo di
incidente rilevante);
- rafforzamento delle
disposizioni relative all’accesso del pubblico alle informazioni sulla
sicurezza, alla partecipazione ai processi decisionali e all’accesso alla
giustizia, e miglioramento del modo in cui le informazioni vengono raccolte,
gestite, rese disponibili e condivise;
- introduzione di norme più
rigorose per le ispezioni degli impianti per garantire l’attuazione effettiva e
il rispetto delle regole di sicurezza;
- ulteriori modifiche tecniche
per chiarire ed aggiornare talune disposizioni, tra cui alcune
razionalizzazioni e le semplificazioni per ridurre gli oneri amministrativi
superflui”.
Veniamo dunque ad una breve
rassegna delle
modifiche alla direttiva
Seveso per armonizzarla al CLP.
Si indica che “la trasposizione
del campo di applicazione della direttiva Seveso nelle classi e categorie di
pericolo del regolamento
CLP, non potendo essere biunivoca, è necessariamente passata per una
concertazione, a livello europeo, di nuovi accorpamenti delle tipologie di
sostanze pericolose ed anche della relativa quantificazione dei limiti di
soglia ad esse associate”.
Nella direttiva Seveso III le
sostanze e miscele di riferimento - individuate nell’Allegato I – sono
suddivise in due parti:
- “
parte 1 che individua le caratteristiche di pericolosità di
interesse per la normativa;
-
parte 2 che elenca nominalmente un certo numero di sostanze”.
In particolare la
parte 1 dell’Allegato I (ex parte 2
della direttiva 96/82/CE), riporta l’
elenco
generico delle categorie di sostanze soggette alla Seveso e “si presenta,
in maniera più ordinata, suddivisa in 4 sezioni:
- sezione “H” - pericoli per la
salute
- sezione “P” - pericoli fisici
- sezione “E” - pericoli per
l’ambiente
- sezione “O” - altri pericoli.
Mentre la
parte 2 dell’allegato I riporta “l’elenco di 34 sostanze (o classi
di sostanze quali ad esempio i composti del nichel ed i prodotti petroliferi)
pericolose già ricomprese nella precedente direttiva, con i medesimi limiti, ed
aggiunge 14 nuove sostanze che dal 1 giugno 2015 comporteranno la
sottoposizione degli stabilimenti che le utilizzano alle disposizioni dettate
dalla Seveso III. In particolare si citano tra le modifiche apportate alla
parte 2 dell’Allegato I:
- l’aggiornamento di un
riferimento al regolamento
CLP per i gas infiammabili liquefatti;
- l’inserimento di ammoniaca
anidra, trifluoruro di boro e solfuro di idrogeno come sostanze designate,
precedentemente inserite nelle categorie di pericolo, per mantenerne invariate
le soglie;
- l’inserimento dell’olio
combustibile denso nella voce dedicata ai prodotti petroliferi;
- il chiarimento delle note
relative al nitrato di ammonio e l’aggiornamento, secondo le indicazioni OMS
2005, dei fattori di tossicità equivalente (TEF) per i poli-cloro-dibenzofurani
ed i poli-cloro-dibenzo-diossine”.
Inoltre si sottolinea che la
modifica principale apportata dal
regolamento CLP al campo di applicazione della direttiva Seveso “riguarda i
pericoli per la salute: la
precedente categoria ‘
molto tossico’
è stata tradotta nella categoria del CLP ‘
tossicità
acuta 1’, mentre la categoria ‘
tossico’
è stata armonizzata con le categorie ‘
tossicità
acuta 2’ (tutte le vie di esposizione) e ‘
tossicità acuta 3’ (via cutanea e per inalazione). Le categorie
precedenti e più generali di proprietà comburenti, esplosive e infiammabili
sono sostituite con alcune categorie CLP più specifiche relative a pericoli
fisici che non esistevano in precedenza”. Senza dimenticare che le categorie
relative ai pericoli fisici, unitamente alle categorie di pericolo per
l’ambiente, “sono state trasposte direttamente e mantengono il più possibile
l’ambito di applicazione attuale in relazione a tali rischi”.
Dunque, concludono i relatori,
l’obiettivo della direttiva Seveso III di armonizzare l’allegato I con le
modifiche stabilite dal regolamento CLP, è stato realizzato”, in particolare
per quanto riguarda i pericoli per la salute che rappresentavano il punto più
critico, senza prevedere nessuna riduzione nel livello di protezione raggiunto
dall’attuale normativa Seveso e, contemporaneamente, senza nessuna
significativa estensione del campo di applicazione della Seveso. Infatti, per
non diminuirne l’efficacia, l’applicazione della direttiva Seveso deve comunque
rimanere limitata ed una sua eventuale applicazione estesa non sarebbe
funzionale agli scopi”.
Ricordiamo, infine, un’altra
delle conseguenze dell’abrogazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE:
tutti i fornitori di sostanze e miscele pericolose dovranno obbligatoriamente
fornire schede di sicurezza conformi all’Allegato II del Reg. 453/2010 (che ha
aggiornato l’allegato II del Regolamento REACH secondo le novità del
Regolamento CLP).
“ Sostanze
e miscele pericolose: ricadute delle novità introdotte dal regolamento CLP
sulla direttiva Seveso”, a cura di E. Barbassa (Inail - Direzione Regionale
Lombardia, Contarp) e G. Giannelli (Inail - Settore Ricerca Certificazione e
Verifica - Unità Operativa Territoriale di Como), intervento all’8° Seminario
di aggiornamento dei professionisti Contarp (formato PDF, 57 kB).
Tiziano Menduto
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