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"Sicurezza delle macchine: gli obblighi e le responsabilità penali"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
29/05/2015 - Non è semplice
comprendere
limiti e confini delle
responsabilità dei molti soggetti (ad esempio fabbricanti, fornitori,
installatori, utilizzatori e manutentori) che possono incidere sulla
sicurezza nell’uso di una macchina
durante il suo ciclo di vita. E a complicare il già intricato quadro di
riferimento “ha concorso, da ultimo, la novità introdotta dalla direttiva
2006/42/CE in materia dei ‘
principi
d’integrazione della sicurezza’ con riferimento all’
uso scorretto ragionevolmente prevedibile che il ‘
fabbricante’ della ‘
macchina’ deve prendere in considerazione, oltre all’
uso previsto, sia in sede di
progettazione e di costruzione che in sede di redazione delle istruzioni (v. p.
1.1.2 dell’All.1 alla direttiva 2006/42/CE)”.
RTM
A parlare in questi termini del
tema degli obblighi e responsabilità in materia di
sicurezza delle macchine, con riferimento anche alle trasformazioni
e manomissioni delle macchine stesse, è un intervento che si è tenuto due anni
fa al seminario - organizzato dall’INAIL in collaborazione con Assolombarda e
Federmacchine - dal titolo “ La
manipolazione dei dispositivi di sicurezza... Un rischio da non correre”
(Milano, 3-4 dicembre 2013).
L’intervento “
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile,
trasformazioni e manomissioni delle macchine: obblighi e responsabilità penali
nell’esperienza italiana”, a cura dell’Avv. Prof. Antonio Oddo, segnala che
una definizione contenuta nella direttiva indica che si può identificare tale
uso
scorretto ragionevolmente prevedibile con l’
uso della macchina diverso da quello indicato nelle
istruzioni per l’uso. Tuttavia “una
volta differenziata nettamente (almeno nella misura in cui le ‘istruzioni’ lo
consentano) l’area degli ‘
usi’ che
sono previsti dal ‘
fabbricante’ e che
sono oggetto di ‘
informazioni’ da
parte del fabbricante stesso, residua il problema interpretativo collegabile
all’area di usi che resta ‘
scoperta’
in quanto non è oggetto di ‘
informazioni’
coerenti con la concezione e la destinazione della macchina.
Quanti, infatti, e soprattutto
quali possono essere gli ‘
usi’ che si discostano dalle ‘
istruzioni’ (e dalle ‘
avvertenze’) ma che possono ‘
derivare da comportamenti umani facilmente
prevedibili’”?
L’intervento segnala un importante
principio stabilito dalla Corte di
Cassazione in ordine specificamente alla ‘
prevedibilità dell’evento’.
La Suprema Corte afferma che, ‘…
occorre
accertare con valutazione ex ante la prevedibilità dell’evento, giacché non può
essere addebitato all’agente modello (homo eiusdem professionis et condicionis)
di non avere previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che
avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere, finendosi, diversamente opinando,
con il costruire una forma di responsabilità oggettiva …’.
E infatti – continua il relatore
- “taluni sforzi immaginifici o, anche, semplicemente possibilistici si
possono, forse, richiedere allo psicologo ma non si possono certamente esigere
– sul piano delle conoscenze effettive, o comunque dovute, dal ‘
fabbricante’ e dal ‘
progettista’ secondo il modello di condotta propria del ‘
homo eiusdem professionis et condicionis’”,
cioè – come già indicato nella sentenza – di un’astratta figura di
agente/modello sufficientemente esperta ed accorta.
L’intervento indica poi che occorre
riconoscere “che appartiene all’area dei comportamenti ‘
facilmente prevedibili’, tra l’altro, tutto quanto indicato
opportunamente, sia pure a titolo esemplificativo , dalla norma EN-ISO 12100-1”
ed altrettanto opportunamente richiamato nella ‘
Guida
all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE’ edita dalla
Commissione europea. Ci si “riferisce infatti ora ad esempi classificati come
comportamenti umani che possono dare luogo
a ‘
usi scorretti’ ed ‘
a situazioni anormali prevedibili’
quali:
- perdita di controllo della
macchina da parte dell’operatore;
- reazione istintiva di una
persona in caso di malfunzionamento, incidente o guasto durante l’ uso della macchina;
- comportamento derivante da
mancanza di concentrazione o noncuranza;
- scelta/comportamento derivante
dall’adozione della ‘linea di minor resistenza’ nell’esecuzione di un compito;
- comportamento risultante da
pressioni per tenere la macchina in esercizio in tutte le circostanze;
- comportamento di alcune persone
(bambini, persone disabili)”.
E a queste importanti indicazioni
di comportamenti umani forieri di ‘
condizioni
anormali’ nell’uso (‘
scorretto’)
della macchina, occorre altresì aggiungere la rilevanza di tutte le
‘
misure’
che possono consentire di evitare i suddetti usi che comportano un rischio
da prevenire, ovviamente secondo l’ordine di priorità rigidamente e
progressivamente prescritto dal p. 1.1.2 lett. b) dell’All. 1 alla ‘direttiva
macchine’. Questo genere di ‘
misure’
derivano infatti direttamente dal ‘principio’ enunciato al p. 1.1.2 lett. c)
sempre dell’All. 1 che, com’è noto, impone di progettare e costruire la
macchina ‘
in modo da evitare che sia
utilizzata in modo anormale’. Si collocano, infatti, in tale area tutte le ‘
misure’, prioritariamente di ordine ‘
tecnico’ e subordinatamente di ordine ‘
informativo’ – con le quali si impongono
preliminarmente limitazioni o riserve dell’uso della macchina a personale
qualificato ed autorizzato (per effetto non solo di scelte organizzative ma
anche - e principalmente - di idonea e specifica formazione, informazione,
nonché di addestramento), - e limitazioni dell’uso, inoltre, se del caso, anche
a personale abilitato ex lege. Rientrano altresì nella stessa categoria le
misure che impediscono il funzionamento stesso della macchina in presenza di
sovraccarichi, o in assenza di stabilizzatori, di personale al posto di
comando, ecc.”.
Senza dimenticare che anche una
difettosità funzionale e prestazionale
della ‘
macchina’ “può avere
ripercussioni sulla sicurezza in quanto può indurre – per il condizionamento
spesso pressante delle esigenze lavorative – ad un ‘
uso scorretto’. Anche il requisito di sicurezza connesso all’ ‘
ergonomia’
(p.1.1.6 dell’All. 1 alla direttiva 2006/42/CE) può esplicare un ruolo
rilevante ai fini che qui interessano se si considera che una progettazione non
ergonomica può indurre, nell’uso – a disagio, affaticamento, stress fisico o
psicologico che favorisce la possibilità di infortuni”.
Rimandando alla lettura integrale
dell’interessante intervento – che si sofferma su vari aspetti, come i
contrasti tra la direttiva comunitaria e gli indirizzi interpretativi adottati
dalla Corte di Cassazione italiana e il concetto della ‘ massima
sicurezza tecnologicamente fattibile’ o della ‘migliore tecnologia
disponibile’ – concludiamo riportando qualche indicazione in merito alla
trasformazione e manomissione delle
macchine.
Riguardo alle
trasformazioni, il relatore rimarca
“come l’ambito più o meno precisamente tracciato dal ‘
fabbricante’ con le ‘
istruzioni’
e le ‘
avvertenze’ possa assumere
rilevanza decisiva anche per delimitare l’
area
di confine tra le modifiche e le trasformazioni di cui il ‘
fabbricante’ potrà essere ritenuto
responsabile durante il ciclo di vita della macchina, da una parte, e
dall’altra parte, le modifiche e le trasformazioni di cui il ‘
fabbricante’ non potrà essere chiamato a
rispondere”. E si ricorda, a questo proposito, che “l’alterazione dello stato
originario della macchina, è infatti, è cosa ben diversa dall’ ‘
uso scorretto’ della macchina stessa
nella sua struttura e nelle sue funzioni originarie”.
E su questo tema la
giurisprudenza della Suprema Corte italiana
ha ripetutamente affermato che il principio secondo il quale ‘
il costruttore risponde per gli eventi
dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione e fornitura di una macchina
priva dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza … a meno che
l’utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità
tale da potere essere considerata causa sopravvenuta da solo sufficiente a
determinare l’evento … Se ciò non si verifica si ha una permanenza della
posizione di garanzia del costruttore che non esclude il nesso di
condizionamento con l’evento; sempre che, naturalmente, quell’evento sia stato
provocato dall’inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella
progettazione e fabbricazione della macchina’ (v. Cass. Pen. Sez. IV,
26-10-2005, n. 1216). Principio consolidato che richiederebbe ormai “di essere
aggiornato e precisato alla luce delle disposizioni legislative che segnano il
limite tra gli interventi che costituiscono manutenzione ‘
ordinaria’ o ‘
straordinaria’
e quelli che, invece, esorbitano dalla manutenzione anche ‘
straordinaria’, in quanto comportano, rispetto alla condizione originaria
della ‘
macchina’ una alterazione
‘qualificata’ (ex lege) che sia tale, per ‘
natura’
e/o per ‘
entità’, da imporre al
soggetto autore degli interventi gli obblighi che competono al ‘
fabbricante’ di una macchina ‘nuova’”.
E infine “rilevanza determinante
ai fini dell’accertamento della responsabilità dei soggetti astrattamente
titolari della ‘
posizione di garanzia’
ex artt. 22, 23, 24, 70 e 71 del D. Lgs. 81/08 è stata altresì attribuita agli
interventi di ‘
manomissione’ che, al pari delle ‘
trasformazioni’ rilevanti - non può anch’essa - ed a maggior
ragione – essere ricondotta nell’ambito degli ‘
usi
scorretti’ che siano ‘
facilmente
prevedibili’, in quanto non si tratta di ‘
usi scorretti’ della stessa macchina addebitabili al ‘
fabbricante’, bensì di una
alterazione dello stato originario della
macchina che può divenire, agli effetti della sicurezza, ‘altra’ rispetto a
quella originaria, con tutto quanto ne consegue sul piano soggettivo della
colpa ed oggettivo del rapporto di causalità tra le condotte e l’evento”.
“ Uso
scorretto ragionevolmente prevedibile, trasformazioni e manomissioni delle
macchine: obblighi e responsabilità penali nell’esperienza italiana”, a
cura dell’Avv. Prof. Antonio Oddo, intervento al seminario “La manipolazione
dei dispositivi di sicurezza... Un rischio da non correre” (formato PDF, 160 kB).
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