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"Infortunio in itinere e limiti della copertura assicurativa "

fonte www.insic.it / Normativa

29/05/2015 - Un quesito presentato alla Ambiente&Sicurezza sul lavoro riguarda l'indennizzo di un infortunio in itinere occorso al lavoratore che con mezzo proprio al posto del mezzo pubblico si recava al posto di lavoro. A rispondere, Rocchina Staiano Docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali ed in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all'Univ. Teramo


Il Quesito
Vorrei sapere se è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore che con mezzo proprio si reca al lavoro, atteso che è emerso che tra l'abitazione e il luogo di lavoro vi è la distanza di 900 metri e di 70 metri dalla fermata dell'autobus all'ingresso della ditta; è stata altresì verificata l'esistenza di un servizio di linea con partenze mattutine alle ore 7.05 e 7.55 con percorrenza del tragitto in circa 3 minuti, sicchè il lavoratore ha senz'altro a disposizione il servizio di linea di trasporto pubblico, sia utilizzando la corsa delle 7.05 sia utilizzando la corsa delle ore 7.55, tale da consentirgli di raggiungere il posto di lavoro all'orario di lavoro programmato per le ore 8.00

Secondo l'Esperto
No. Deve rilevarsi che, secondo il consolidato e condiviso orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, postula:
a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto (ex plurimis: Cass. n. 7717 del 2004).
Va altresì considerato che, in linea generale, in tema di infortunio in itinere, occorre, per il verificarsi dell'estensione della copertura assicurativa, che il comportamento del lavoratore sia giustificato da un'esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all'attività di locomozione, posto che il suddetto infortunio merita tutela nei limiti in cui l'assicurato non abbia aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustificava la copertura assicurativa; pertanto, il rischio elettivo, escludente l'indennizzabilità e che postula un maggior rigore valutativo, rispetto all'attività lavorativa diretta, implica tutto ciò che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto a scelta arbitraria del lavoratore, che abbia volutamente creato, ed affrontato, in base a ragioni ed impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente la sua attività lavorativa e per nulla connessa ad essa (v. Cass. n. 6449 del 2008; Cass. n. 19047 del 2005).
L'uso del mezzo proprio, con l'assunzione degli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, deve essere valutato dunque con adeguato rigore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti (Cass. n. 19940 del 2004).

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