News
"Domande e risposte sulle verifiche delle attrezzature di lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
10/06/2015 -
L’obbligazione di sicurezza del datore di lavoro nel corso degli ultimi
anni ha subito profondi cambiamenti con l’aggiunta di nuovi e sempre più
complessi adempimenti gestionali tra cui spiccano, in particolare, quelli
relativi alla
verifiche obbligatorie
di talune attrezzature di lavoro; si tratta, invero, di casi in cui
l’attrezzatura è considerata, almeno potenzialmente, come maggiormente a
rischio per l’incolumità degli utilizzatori e, per tale motivo, il legislatore
ha definito un’articolata disciplina finalizzata a far si che da un lato siano
rispondenti ai requisiti definiti dalla copiosa normativa comunitaria e alle
c.d.
norme di buona tecnica e
dall’altro siano tenute nel corso del tempo in condizioni di efficienza da un
punto di vista anche prevenzionistico.
In effetti tale sistema normativo
è abbastanza risalente in quanto il legislatore fin dagli anni cinquanta ha
modellato un
regime pubblicistico di
controlli che, dando concreta attuazione ai precetti costituzionali contenuti
negli artt. 32 e 41, 2° c.
Cost., ha
imposto al datore di lavoro il dovere di sottoporre determinate attrezzature di
lavoro ad una verifica iniziale e a verifiche
periodiche successive.
Con il D.P.R. n. 547 del 1955,
tuttavia, tale regime è stato circoscritto a quelle attrezzature
caratterizzate da caratteristiche costruttive e da modalità operative che
determinano presuntivamente un maggior livello di rischio per i lavoratori,
assegnando al soppresso Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza
del Lavoro (ISPESL), costituito nell’ambito della riforma del Servizio
Sanitario Nazionale con il D.P.R. n. 619 del 1980, un ruolo centrale ai fini
della gestione del sistema dei controlli.
Tale modello è stato
sostanzialmente mantenuto con l’art. 71, c. da 11 a 14, del D.Lgs. n.81 del
2008, anche se il legislatore ha tentato d’inserire alcuni correttivi
finalizzati a rendere più efficace tale sistema, rimodulando il meccanismo di
verifica e affiancando agli enti pubblici deputati a tali controlli degli
ulteriori soggetti abilitati con il riconoscimento di una
funzione suppletiva, scelta che ora si rileva di strategica
importanza se messa in relazione ai continui tagli alla spesa pubblica.
Nel complesso, quindi, l’attuale
sistema pur mutuando dalla previgente disciplina i tratti somatici
fondamentali, presenta una disciplina che da un lato s’inserisce all’interno di
un contesto normativo profondamente riformato e per altro caotizzato dal D.Lgs.
n. 106 del 2009, e dall’altro ha favorito l’introduzione di nuove norme
regolamentari, contenute nel D.M. Lavoro 11 aprile 2011, che definiscono le
modalità di effettuazione delle
verifiche periodiche di cui all’allegato VII nonché i criteri per
l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, c. 13, del D.Lgs. n.81 del
2008, che hanno profondamente modificato il regime degli adempimenti operativi
dei datori di lavoro in tale ambito.
Rimangono sul tappeto, tuttavia,
ancora molti profili problematici legati sia al
campo applicativo che a diversi aspetti
tecnico – operativi, che rischiano di avere pesanti conseguenze
anche sul piano sanzionatorio per i datori di lavoro, che hanno indotto ancora
una volta il Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Padova ad
organizzare l’11 luglio 2014 un convegno su questo altro delicato tema, con la
collaborazione del VAI - Verificatori Associati Italiani, adottando la collaudata ed
efficace formula della tavola rotonda.
A tal fine è stato costituito un
gruppo di lavoro, coordinato dall’Ing. Gabriele Graziani e diretto dall’Ing.
Donato Chiffi, che al termine dell’evento ha elaborato un documento che riporta
le indicazioni interpretative sulla disciplina sulle verifiche delle attrezzature
di lavoro, redatto sotto forma di domande e risposte, emerse alla luce dei
quesiti che sono stati sottoposti dai partecipanti. Ne presentiamo alcune.
I.
CAMPO APPLICATIVO
1. Una S.n.c. che
impiega esclusivamente il lavoro dei propri soci e che si serve di una gru
montata su di un autocarro deve sottoporre l’attrezzatura al regime delle
verifiche obbligatorie ?
Si, per effetto del combinato
disposto degli artt. 2, c.1, lett. a) e 71, c.11, del D.Lgs. n.81/2008, anche
in tale fattispecie il datore di lavoro dovrà adempiere agli obblighi previsti
del predetto regime.
2. Un artigiano che si
serve di un apparecchio
di sollevamento senza avvalersi di lavoratori subordinati o equiparati è
escluso del regime obbligatorio delle verifiche?
No, in quanto per i lavoratori
autonomi (art. 2222 c.c.) e alcuni altri soggetti come, ad esempio, le imprese
familiari, l’art. 3, c.11 e 12, del D.Lgs. n.81/2008, prevede un regime di
tutela più limitato stabilendo che agli stessi si applicano le disposizioni
contenute nell’art. 21 dello stesso decreto – oltre che nell’art. 26 per i
lavoratori autonomi – che, in particolare, al c.1, lett. a), obbliga gli stessi
ad utilizzare le “
attrezzature di lavoro
in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III”.
Con il termine “
utilizzare” s’intende qualsiasi
operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in
servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio (art.
69, c.1, lett. b, D.Lgs. n.81/2008); pertanto, anche i predetti soggetti
risultano attratti dal regime delle verifiche ex art. 71, c.11, tenuto conto
anche dei principi contenuti nella legge delega n. 123/2007, che all’art. 1,
c.2, lett. c), riconosce a favore dei lavoratori autonomi specifiche tutele in
relazione ai rischi propri delle attività svolte secondo quanto previsto della
raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003.
Fonte: CPT Padova - Indicazioni
interpretative sulla disciplina delle verifiche obbligatorie delle attrezzature
di lavoro - Documento n.2 dell’11 marzo 2015.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1089 volte.
Pubblicità