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"Decorazioni sui balconi, per il restauro paga anche il condomino al piano terra"
fonte www.edilportale.com / Edilizia
12/06/2015 - Il condomino che abita al piano terra deve contribuire alle spese per
il rifacimento delle decorazioni presenti su terrazzi, pensiline e
balconi situati ai piani superiori. È l’orientamento espresso dalla
Cassazione con la sentenza 10209/2015.
Il condomino aveva chiesto l’annullamento della delibera condominiale con la quale era stato chiamato a contribuire alle spese per il restauro degli elementi decorativi sulle strutture aggettanti poste all'esterno delle facciate, come balconi e pensiline.
A suo avviso, si trattava di strutture di proprietà esclusiva degli appartamenti posti ai piani superiori.
La Cassazione ha spiegato che i balconi costituiscono un prolungamento dell’unità immobiliare e appartengono in via esclusiva al proprietario dell’appartamento di cui fanno parte.
Lo stesso non può dirsi per i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e della parte inferiore inseriti nel prospetto dell’edificio, che hanno la funzione di abbellirlo e devono essere considerati beni comuni.
I giudici hanno quindi respinto le motivazioni sollevate dal condomino, che ha dovuto contribuire al pagamento in base alle sue quote millesimali.
Il condomino aveva chiesto l’annullamento della delibera condominiale con la quale era stato chiamato a contribuire alle spese per il restauro degli elementi decorativi sulle strutture aggettanti poste all'esterno delle facciate, come balconi e pensiline.
A suo avviso, si trattava di strutture di proprietà esclusiva degli appartamenti posti ai piani superiori.
La Cassazione ha spiegato che i balconi costituiscono un prolungamento dell’unità immobiliare e appartengono in via esclusiva al proprietario dell’appartamento di cui fanno parte.
Lo stesso non può dirsi per i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e della parte inferiore inseriti nel prospetto dell’edificio, che hanno la funzione di abbellirlo e devono essere considerati beni comuni.
I giudici hanno quindi respinto le motivazioni sollevate dal condomino, che ha dovuto contribuire al pagamento in base alle sue quote millesimali.
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