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"Sul ruolo e sulle responsabilità del committente nei cantieri"
fonte www.puntosicuro.it / Acqua
22/06/2015 -
Il fatto
E’ ormai consolidata la
posizione che ha assunto la Corte di Cassazione in merito al ruolo e alle responsabilità
del committente di un’opera edile ed agli obblighi che allo stesso rinvengono
dalle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ed in
particolare da quelle di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.. Al committente,
ha ribadito la suprema Corte in questa sentenza, non è attribuito dalla legge
il compito di verifiche solo “formali” ma anche quello di eseguire controlli
sostanziali ed incisivi su tutto ciò che riguarda i temi della prevenzione,
della sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela della salute dei lavoratori
e di accertarsi altresì che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi
incombenti in tale materia. In altri termini, secondo la Corte di Cassazione, il
legislatore con la norma richiamata ha inteso rafforzare la tutela dei
lavoratori rispetto ai rischi ai quali essi sono esposti nell'esecuzione dei
lavori, prevedendo, in capo ai committenti ed ai responsabili dei lavori, una
posizione di garanzia particolarmente ampia dovendo essi, sia pure con modalità
diverse rispetto a datori di lavoro, dirigenti e preposti, prendersi cura della
salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, garantendo, in caso di
inadempienza dei predetti soggetti, l'osservanza delle condizioni di sicurezza
previste dalla legge.
Il fatto
L’amministratore unico
di una società ha fatto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla
Corte di Appello che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha
ridotta la pena, condizionalmente sospesa, allo stesso inflitta, per il delitto
di lesioni colpose gravi e aggravate dalla violazione delle norme a tutela
degli infortuni sul lavoro in danno di un lavoratore dipendente della società,
a duecento euro di multa e l'importo della provvisionale assegnata alla parte
civile a 25.000,00 euro. All’imputato era stato contestato di avere, in
concorso con altri (cioè il titolare della ditta esecutrice di lavori, il
coordinatore autore del PSC e il responsabile dei lavori), quale committente
dei lavori di rifacimento della copertura dei capannoni della società,
cagionato per colpa ad un lavoratore irregolare lesioni personali gravi
consistite nel trauma cranico, trauma toracico addominale, fratture costali
multiple, lacerazioni epatiche multiple, frattura del bacino, frattura
dell'omero destro, giudicate guaribili in un tempo superiore ai 40 giorni e con
postumi permanenti valutati dall'INAIL nella misura del 24% in quanto, mentre
il suddetto lavoratore si trovava sulla copertura
dei capannoni della società intento ai lavori di rifacimento della
medesima, stante l'assenza di ogni presidio sia collettivo (impalcati, tavole
sopra le orditure ecc.) che individuale (cinture di sicurezza idoneamente
assicurate a parti stabili dell'edificio o delle opere provvisionali) atto a
prevenire la possibile caduta nel vuoto dei lavoratori attraverso la copertura,
a seguito del cedimento della copertura stessa precipitava a terra da una
altezza di circa 8 m attraverso il lucernaio presente sul tetto riportando
nell'impatto le sopra descritte conseguenze lesive. Gli estremi della colpa
contestata erano stati: negligenza,
imprudenza, imperizia nonché inosservanza di norme preposte alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro, non avendo adottato le misure che
secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano
necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. Al committente erano
state contestate in particolare le violazioni:
- dell'art. 93 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008
per non avere verificato l'adempimento da parte del coordinatore per la
progettazione e per l'esecuzione dell'opera di rifacimento della copertura dei
capannoni, degli obblighi di cui agli articoli 91 comma 1 lett. a) del D. Lgs.
n. 81/2008 (contenuto del PSC) e 92 comma 1 lett. b (verifica idoneità del POS)
consentendo così l'esecuzione di tali attività nella totale assenza di ogni
misura di prevenzione e protezione, sia collettiva che individuale, contro la
caduta nel vuoto degli addetti per cedimento della copertura e/o dei lucernai;
- dell'art. 90 comma 9 lett. a) del D. Lgs. n.
81/2008 per non avere verificata l'idoneità tecnico professionale sia
dell'impresa individuale affidataria ed esecutrice che dei lavoratori autonomi
da questa impiegati, in relazione alla capacità di eseguire in sicurezza i
lavori di rifacimento della copertura dei capannoni
predetti.
Il titolare dell’impresa
esecutrice e il coordinatore hanno patteggiato
la pena mentre il responsabile dei lavori è stato assolto già con la
sentenza di primo grado.
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni
Il committente ha fatto
ricorso in Cassazione alla quale ha chiesto l'annullamento della sentenza
impugnata, previa sospensione dell'esecuzione della condanna civile, adducendo
diverse motivazioni. Lo stesso innanzitutto ha fatto notare che l’incidente
occorso al dipendente non poteva qualificarsi come infortunio sul lavoro perché
avvenuto nella pausa pranzo mentre il predetto cercava il suo telefonino e per altri
motivi tra i quali il ritardo nella chiamata di soccorso al 118. Lo stesso ha
sostenuto altresì di avere delegato, per le incombenze relative al cantiere e
per seguire i lavori, un geometra munito di poteri di spesa e per giunta
presente sul cantiere per cui questi non poteva che essere "il responsabile dei
lavori" a tutti gli effetti, ivi compresi quelli antinfortunistici per
cui allo stesso erano da addebitare le violazioni a lui contestate e relative
al controllo del coordinatore e dei piani di sicurezza che erano stati regolarmente
redatti.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato
ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione e pertanto respinto. La stessa ha
fatto innanzitutto osservare, per quanto riguarda l’osservazione fatta dal
ricorrente circa l’infortunio avvenuto durante la pausa pranzo, che a nulla
vale, ai fini dell'esclusione della qualificabilità di infortunio sul lavoro o
comunque a scriminare la condotta colposa ascritta all'imputato, l'eventuale
circostanza che il lavoratore non stesse lavorando perché in pausa e alla
ricerca del suo telefonino. La relazione causale tra la violazione delle
prescrizioni dirette a garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro e gli
infortuni che concretizzano i fattori di rischio avuti di mira dalle
prescrizioni violate, infatti, ha chiarito la suprema Corte, sussiste
indipendentemente dall'attualità della prestazione lavorativa, e quindi anche
nei momenti di pausa, riposo o sospensione dell'attività. Circa la delega è
stata ritenuta corretta dalla Sezione IV nel caso in esame la necessità di un
atto scritto per il formale incarico di responsabile dei lavori gravando sullo
stesso tutte le funzioni proprie committente in materia di sicurezza ed essendo
egli chiamato a svolgere un ruolo di super-controllo consistente, tra l'altro,
nella verifica che i coordinatori dei lavori adempiano agli obblighi su di loro
incombenti. A tal riguardo nel caso in esame si è potuto constatare che il
geometra, nei cui confronti non risultava alcun atto formale di nomina e
nessuna delega a responsabile dei lavori, aveva solo svolto di fatto funzioni
compatibili anche con quelle proprie di un normale professionista tecnico ed
era stato assolto.
La Corte suprema ha
fatto altresì osservare che l’art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 494/1996, come
sostituito dal D. Lgs. n. 528/1999, prevede che "La designazione del
coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non
esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità
connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4,
comma 1, e articolo 5, comma 1, lettera a)". Il legislatore, dunque, ha
proseguito la Sez. IV, nella delicata materia della sicurezza dei cantieri e
della tutela della salute dei lavoratori, ha ritenuto, oltre che di delineare
specificamente gli obblighi del committente, che è il soggetto nel cui
interesse sono eseguiti i lavori, e del responsabile dei lavori, anche di
ampliarne il contenuto, prevedendo a carico degli stessi non solo un obbligo
di verifica dell'adempimento, da parte dei coordinatori, degli obblighi su
loro incombenti ma anche di verifica del rispetto, da parte delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza
e di coordinamento e della corretta applicazione delle procedure di lavoro.
“
Al committente, dunque”, ha così concluso la Corte di Cassazione
giustificando il rigetto del ricorso, “
non
è attribuito dalla legge il compito di verifiche solo ‘formali’, bensì di
eseguire controlli sostanziali ed incisivi su tutto quanto riguarda i temi
della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della
salute del lavoratore e di accertarsi, inoltre, che i coordinatori adempiano
agli obblighi sugli stessi incombenti in tale materia. In altri termini, il
legislatore, con la norma richiamata, ha inteso rafforzare la tutela dei
lavoratori rispetto ai rischi cui essi sono esposti nell'esecuzione dei lavori,
prevedendo, in capo ai committenti ed ai responsabili dei lavori, una posizione
di garanzia particolarmente ampia dovendo essi, sia pure con modalità diverse
rispetto a datori di lavoro, dirigenti e preposti, prendersi cura della salute
e dell'integrità fisica dei lavoratori, garantendo, in caso di inadempienza dei
predetti soggetti, l'osservanza delle condizioni di sicurezza previste dalla
legge”.
Gerardo Porreca
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