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"Progettare la sicurezza: l’importanza del fascicolo dell’opera"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
23/06/2015 - Nella
fase di progettazione di un edificio l’opera
arriva ad assumere i suoi caratteri principali. E aspetti come
l’estetica, l’economicità o anche la consuetudine spesso portano il
progettista “a scelte che influenzeranno per sempre la sicurezza
dell’opera stessa”.
A parlare dell’importanza di pensare alla sicurezza già in fase di
progettazione è un intervento che affronta nel dettaglio la redazione
del
fascicolo dell’opera e che è stato presentato al convegno “ Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro del committente amministratore di condominio” che, organizzato dall’ ASL della Provincia di Bergamo, si è tenuto a Bergamo il 12 settembre 2014.
L’intervento “
Il Fascicolo dell’opera”, a cura di
Stefano Fiori (Studio Progetto Sicurezza), ricorda gli obiettivi dei diversi
fascicoli e piani di manutenzione delle opere:
-
piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti: “prevedere,
pianificare e programmare l’attività di manutenzione dell’opera eseguita, al
fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche qualitative,
l’efficienza ed il valore economico”;
-
fascicolo del fabbricato: “tutelare i fruitori dell’immobile
mediante la raccolta di tutte le informazioni utili per definire e monitorare
nel tempo lo stato complessivo dell’opera con particolare attenzione alle
condizioni strutturali della stessa”;
-
fascicolo dell’opera (art. 91 – D.Lgs. 81/2008): “definire tutte le
informazioni in grado di facilitare l'attività di tutela della sicurezza e
della salute del personale incaricato, durante l’esercizio dell’opera,
dell’esecuzione di tutti quei lavori necessari (e prevedibili), per la futura
gestione (manutenzione compresa) dell'opera eseguita”.
Veniamo al
fascicolo dell’opera (F.O.).
Il fascicolo dell’opera “è il
documento predisposto dal coordinatore
della sicurezza (nella fase di progettazione dell’opera) contenente
informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori. Il F.O. sarà preso in considerazione all’atto di
eventuali lavori successivi sull’opera”.
In definitiva il F.O. è a tutti
gli effetti un elaborato tecnico, è nel redigerlo il coordinatore terrà ben
presente il requisito prestazionale del documento, ovvero fornire tutte le
informazioni utili per assicurare l’esecuzione in sicurezza dei lavori
sull’opera edile, successivi alla costruzione”.
In particolare per le opere
pubbliche (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) “il fascicolo tiene conto del piano di
manutenzione dell’opera e delle sue parti (art. 40 DPR 554/1999)”.
Ma chi e quando deve redigere il fascicolo?
Il relatore sottolinea ancora che
la compilazione del F.O. “costituisce un obbligo esclusivo del coordinatore
della progettazione” (art.91 del D.lgs. 81/2008).
E riguardo al “quando”, anche se
il F.O. è un documento tecnico effettivamente utilizzabile per lavori
successivi sull’opera, “vi sono
due
ragioni che impongono la realizzazione dello stesso prima dell’apertura del
cantiere:
- la redazione del F.O. si
configura come momento di verifica della corretta progettazione, in relazione
alla sicurezza dei futuri interventi (lacune progettuali potrebbero essere
rettificate prima dell’apertura del cantiere);
- la presenza del F.O. è
obbligatoria per la validità del permesso di costruire o della d.i.a.; difatti
in assenza della Notifica preliminare, del piano di sicurezza, in assenza del
documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori
autonomi o appunto del F.O., è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo (D.lgs.
81/2008 art. 90 comma 10)”.
E per quali opere è previsto il F.O.?
Il fascicolo
dell’opera è previsto per “tutte le opere che richiedono la nomina del CSP”
(Coordinatore in materia di Sicurezza e salute durante la Progettazione
dell’opera).
E per tutte le opere che pur non
richiedendo il CSP richiedono il CSE (Coordinatore in materia di Sicurezza e
salute durante la Esecuzione dell’opera) il fascicolo non è necessario nel caso
di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) del DPR
380/2001 (testo unico dell’edilizia)”.
Gli
interventi di manutenzione ordinaria sono “interventi che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
di edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti”.
Che rapporto c’è tra F.O. e committente?
Il documento F.O. alla fine dei
lavori “viene trasmesso al committente.
Al committente spetta inoltre il
compito dell’aggiornare” il fascicolo dell’opera.
“Per lavori successivi sull’opera
il committente avrà il dovere di informare le ditte affidatarie dei rischi e
delle misure di sicurezza presenti sul luogo, e potrà adempiere a questo
obbligo (quantomeno in parte se non del tutto) con la messa a disposizione del
F.O. Per interventi successivi in cui si prevedono interferenze che rendono
necessaria la compilazione del DUVRI, questo sarà redatto tenendo conto del
F.O.”.
Nel caso di “interventi
successivi sull’opera in cui ci sia la nomina del Coordinatore, con il compito
di redigere il P.S.C. il committente dovrà fornire copia del F.O. al coordinatore
della sicurezza, il quale baserà il proprio P.S.C. sull’individuazione dei
rischi e delle misure già disponibili sul F.O.”.
Dopo aver riportato i riferimenti
legislativi con particolare attenzione all’articolo 91 del D.Lgs. 81/2008, il
relatore ricorda alcuni rischi dei
lavori sull’opera edile, ad esempio dovuti allo sfondamento delle strutture
fragili (Eternit, traslucidi, ecc). In particolare i lucernari, “a causa della loro
fragilità ed anche in considerazione del fatto che verranno montati a struttura
ultimata, sono dei punti decisamente critici”. A questo proposito vengono
fornite informazioni, che vi invitiamo a leggere, sulle reti di protezione, sui
parapetti strutturali e sugli accessi alle coperture.
Ricordiamo, per concludere, che
con il decreto
interministeriale del 9 settembre 2014 sono stati presentati alcuni mesi fa
i
modelli semplificati per la
redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di
coordinamento, del fascicolo dell'opera e del piano di sicurezza sostitutivo.
“ Atti del Convegno ‘Le responsabilità in materia di salute e
sicurezza sul lavoro del committente amministratore di condominio’”,
convegno che si è tenuto il 12 settembre 2014 a Bergamo (formato ZIP, 17.1 MB).
Tiziano Menduto
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