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"Danni in condominio, solo l’assemblea può chiedere il risarcimento"
fonte www.edilportale.com / Sentenze
23/06/2015 - È l’assemblea condominiale e non l’amministratore a decidere se agire
contro il costruttore per ottenere il risarcimento dei danni dovuti ai
difetti di costruzione. Lo ha affermato di recente la Corte di
Cassazione con la sentenza 10010/2015.
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un edificio in cui erano stati riscontrati dei difetti entro dieci anni dalla realizzazione.
In questi casi il costruttore è tenuto al risarcimento, ma ad intraprendere l’azione legale contro il costruttore devono essere i condomini e l’amministratore di condominio può agire solo se preventivamente autorizzato dall’assemblea.
Come spiegato dalla Cassazione, nel caso in cui l’amministratore si costituisca in giudizio o impugni sentenze sfavorevoli senza essere stato prima autorizzato, il suo operato deve essere ratificato dall’assemblea condominiale.
Per poter proseguire con la causa e ottenere il risarcimento, la Cassazione ha quindi dato all’amministratore 60 giorni di tempo per produrre la delibera dell’assemblea con l’autorizzazione a procedere e la ratifica delle azioni fino a quel momento effettuate.
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un edificio in cui erano stati riscontrati dei difetti entro dieci anni dalla realizzazione.
In questi casi il costruttore è tenuto al risarcimento, ma ad intraprendere l’azione legale contro il costruttore devono essere i condomini e l’amministratore di condominio può agire solo se preventivamente autorizzato dall’assemblea.
Come spiegato dalla Cassazione, nel caso in cui l’amministratore si costituisca in giudizio o impugni sentenze sfavorevoli senza essere stato prima autorizzato, il suo operato deve essere ratificato dall’assemblea condominiale.
Per poter proseguire con la causa e ottenere il risarcimento, la Cassazione ha quindi dato all’amministratore 60 giorni di tempo per produrre la delibera dell’assemblea con l’autorizzazione a procedere e la ratifica delle azioni fino a quel momento effettuate.
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